Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

1C_352/2011

1C_352/2011

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 18 ottobre 2011

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Eusebio, Giudice unico,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

patrocinate dall'avv. Emanuele Verda,

ricorrenti,

contro

Comune di Agno,

patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, viale Franscini 17, 6500 Bellinzona.

Oggetto

ritardata giustizia in merito alla pianificazione del comparto riva lago del Comune di Agno,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 giugno 2011

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerandi

che con giudizio del 10 giugno 2011 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso per ritardata giustizia in materia pianificatoria sottopostogli da A.________ e da B.________;

che avverso questo giudizio A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale;

che con decreto presidenziale del 26 agosto 2011 le ricorrenti sono state invitate a fornire, entro il 12 settembre successivo, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);

che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 30 settembre 2011 alle ricorrenti è stato fissato un termine suppletorio, scadente l'11 ottobre 2011, per versare l'anticipo richiesto;

che le ricorrenti hanno versato l'anticipo litigioso soltanto il 12 ottobre successivo e, quindi, tardivamente;

che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);

che le spese inutili, visto che nel frattempo il Tribunale federale ha proceduto a uno scambio di scritti, sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), ricordato che, di regola, non si accordano ripetibili ai comuni che agiscono nell'ambito delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117);

richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

Dispositivo

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti. Non si accordano ripetibili della sede federale.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 18 ottobre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Eusebio

Il Cancelliere: Crameri

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62, Art. 66, Art. 68 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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