Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

1C_367/2010

1C_367/2010

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 1° settembre 2010

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Féraud, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Municipio di X.________,

2. Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, 6501 Bellinzona,

3. Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

Oggetto

diniego di giustizia,

ricorso contro la decisione emanata il 15 giugno 2010

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerandi

che il 26 novembre 2006 A.________ ha presentato alla Sezione degli enti locali un'istanza di intervento nei confronti del Municipio di X.________, chiedendo in seguito informazioni sullo stato della procedura;

che, in assenza di riscontri, l'istante ha adito il Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso per denegata giustizia;

che con giudizio del 15 giugno 2010 il Vicepresidente della Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame, poiché, secondo l'art. 196a della legge organica comunale del 10 marzo 1987, l'introduzione di una siffatta istanza non dà diritto all'apertura di un procedimento di vigilanza e, l'istante non avendo ruolo di parte, egli non può pretendere una comunicazione formale in merito alla sua evasione, né può ricorrere contro un tale atto;

che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso (in materia di diritto pubblico) al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di invitare la Corte cantonale a esaminare nel merito il gravame;

che, contrariamente alla richiesta ricorsuale, visto l'esito del ricorso, non occorre procedere a uno scambio di scritti;

che, come noto al ricorrente, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi, perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4);

che queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto ch'egli, limitandosi ad addurre che la Corte cantonale deve esaminare d'ufficio la propria competenza, non si confronta del tutto con la motivazione principale dell'impugnato giudizio, secondo cui, ritenuta la sua manifesta carenza di legittimazione quale denunciante, la questione di sapere se la disamina del ricorso competa al Tribunale amministrativo o al Governo cantonale poteva rimanere aperta;

che, inoltre, egli non censura il diniego di legittimazione, per cui il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non va quindi esaminato nel merito;

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Dispositivo

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 1° settembre 2010

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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