Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

2D_16/2007

2D_16/2007

Rubrum

{T 0/2}

2D_16/2007 /biz

Sentenza del 14 giugno 2007

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Merkli, presidente,

Würzburger, Müller,

cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti

A.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

permesso di dimora,

ricorso sussidiario in materiale costituzionale contro la decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 27 febbraio 2007.

Fatti

A.

A.________ (1975), cittadino serbo, è entrato in Svizzera nel gennaio del 1992 al fine di ricongiungersi con i genitori e, per tal motivo, è stato posto al beneficio di un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato. Nel marzo del 1996 si è sposato con una connazionale, alla quale è stato anche rilasciato un permesso di dimora annuale. Dal matrimonio sono nate due figlie nel 1999 e nel 2003.

B.

Il 20 marzo 2003 A.________ è stato condannato alla pena di 14 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per il reato d'infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (di seguito: LFStup). Egli è allora stato ammonito, con minaccia di espulsione, dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il 17 aprile 2003, la quale ha anche rifiutato, il 6 giugno successivo, di rilasciargli, vista la condanna, un permesso di domicilio.

Il 2 febbraio 2006 A.________ è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 10 anni (l'esecuzione dell'espulsione essendo sospesa per un periodo di prova di 5 anni) per i reati d'infrazione aggravata alla LFStup e guida in stato d'inattitudine. Inoltre è stata revocata la sospensione condizionale della pena inflittagli il 20 marzo 2003. Su appello, la pena è stata ridotta a 3 anni e 9 mesi.

C.

Il 12 dicembre 2006, alla luce della nuova condanna penale, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rifiutato di rinnovare l'autorizzazione di soggiorno di A.________ nonché l'ha invitato a lasciare il territorio cantonale non appena scontata la condanna prevista.

Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato ticinese il 27 febbraio 2007.

D.

Il 28 marzo 2007 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui chiede che la decisione governativa sia annullata. Rilevato in primo luogo che il gravame era inoltrato a mero titolo cautelativo, ossia nell'ipotesi in cui il Tribunale cantonale amministrativo dichiarasse inammissibile l'impugnativa sottopostagli il 15 marzo 2007, il ricorrente censura una violazione del divieto dell'arbitrio sotto vari aspetti nonché del principio della proporzionalità e del suo diritto di essere sentito.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. Il 2 aprile 2007 ha invitato la Corte cantonale a trasmettergli l'inserto della causa.

E.

Il 17 aprile 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile per difetto di competenza il ricorso sottopostogli il 15 marzo 2007 da A.________. La sentenza è cresciuta in giudicato incontestata.

Considerandi

1.

La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 I 1069): la presente procedura è quindi disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

2.

2.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. pure DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).

2.2

Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rinnovo del permesso di dimora ad un straniero. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o le autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

In concreto, il ricorrente non può prevalersi di una disposizione specifica dell'ordinamento legislativo federale o di un accordo internazionale, da cui potrebbe derivargli un diritto al rilascio del permesso di dimora sollecitato. In particolare non può, contrariamente a quanto da lui addotto, appellarsi all'art. 8 CEDU, dato che tutti i requisiti esatti affinché tale disposto sia applicabile (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2a; 130 II 281 consid. 3 e rispettivi riferimenti) non sono adempiuti in concreto, non fruendo in effetti le di lui moglie e figlie di un diritto certo di risiedere in Svizzera. Il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi inammissibile (art. 83 lett. c n. 2 LTF).

2.3

Non essendo dato il ricorso in materia di diritto pubblico, il Consiglio di Stato è quindi l'ultima istanza cantonale (art. 113 LTF in relazione con l'art. 10 lett. a della legge ticinese di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998). Occorre ora esaminare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile.

2.4

Secondo l'art. 115 lett. b LTF è legittimato al ricorso sussidiario in materia costituzionale chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In una sentenza (2D_2/2007 del 30 aprile 2007) destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha spiegato che la giurisprudenza emanata sotto l'imperio della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 e concernente la legittimazione a proporre un ricorso di diritto pubblico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 126 I 81 segg.; 121 I 261 e segg.) era tuttora valida per definire quella di cui all'art. 115 lett. b LTF. Di conseguenza, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, il ricorrente censura un'errata applicazione del diritto. In altre parole le censure riferite alla pretesa violazione del divieto dell'arbitrio e del principio della proporzionalità sono inammissibili.

2.5

Il ricorrente potrebbe nondimeno far valere mediante il predetto rimedio di diritto la disattenzione dei sui diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale. Egli non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa; in altre parole il ricorso non può riferirsi a quesiti indissociabili dal merito del litigio, quali, segnatamente, il dovere per l'autorità di motivare sufficientemente la propria decisione o di prendere in considerazione gli argomenti giuridici sollevati dall'insorgente (cfr. DTF 126 I 81 consid. 3c e 7).

In concreto il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di aver disatteso il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) in quanto non avrebbe effettuato alcun accertamento circa la reale possibilità per la figlia affetta da infermità congenita (labbro leporino) di curarsi in Serbia nonché di esservi seguita in modo da guarire completamente. Sennonché, in realtà, il ricorrente non lamenta la disattenzione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., ma censura l'accertamento dei fatti, a suo avviso incompleto: orbene tale problematica è legata al merito della vertenza e sfugge pertanto ad un esame di merito.

3.

Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto inammissibile. La causa va decisa seconda la procedura dell'art. 109 LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi, visto l'art. 109 LTF, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (per informazione).

Losanna, 14 giugno 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 29, Art. 66, Art. 109, Art. 113, Art. 115 et Art. 132 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 et Art. 29 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 14 juin 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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