Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

4A_489/2015

4A_489/2015

Rubrum

Sentenza del 5 ottobre 2015

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Canton Zurigo, 8090 Zurigo, rappresentato dal Presidente dell'Obergericht del Canton Zurigo, Hirschengraben 15, 8001 Zurigo,

opponente.

Oggetto

gratuito patrocinio,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2015

dalla I Camera civile dell'Obergericht del Canton Zurigo.

Considerando;

che con decisione 24 giugno 2015 il Presidente dell'Obergericht di Zurigo ha respinto la domanda di gratuito patrocinio presentata da A.________ per una procedura di conciliazione da incoare, ritenendo segnatamente il patrimonio dell'istante sufficiente per sostenere i limitati costi di tale procedura;

che con sentenza del 24 giugno 2015 la I Camera civile dell'Obergericht di Zurigo ha respinto un reclamo di A.________, poiché questi non si è in alcun modo confrontato con la predetta considerazione della pronunzia di primo grado;

che A.________ è insorto contro tale decisione con ricorso 14 settembre 2015 con cui chiede pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che nella fattispecie tali presupposti non sono soddisfatti;

che infatti il ricorrente richiama la sua "invalidità civile", le sue difficoltà economiche, la complessità della causa da intentare e il valore di lite determinato dalla Corte cantonale, ma non contesta in alcun modo l'argomentazione principale della sentenza impugnata con cui gli viene rimproverato di non essersi confrontato con la considerazione del giudice di primo grado secondo cui i suoi averi gli permetterebbero di sostenere i costi ridotti (assistenza di un legale inclusa) di una procedura di conciliazione;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale indigenza del ricorrente;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Dispositivo

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile dell'Obergericht del Canton Zurigo.

Lausanne, 5 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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