Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

4A_732/2012

4A_732/2012

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 18 gennaio 2013

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

C.________ SA,

opponente.

Oggetto

assicurazione complementare contro le malattie; indennità giornaliere,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 novembre 2012 dal Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Considerandi

che il 29 novembre 2007 A.________ è stato vittima di un tamponamento per le cui conseguenze ha ricevuto prestazioni dall'assicurazione infortuni fino al 31 marzo 2012, data a partire da cui quest'ultima ha negato il sussistere di un nesso causale fra il predetto sinistro e i disturbi lamentati;

che A.________ è stato licenziato il 15 gennaio 2008 con effetto al 29 febbraio 2008 dalla D.________ SA, la quale aveva stipulato per i suoi dipendenti un'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso la C.________ SA;

che con petizione 10 maggio 2012 A.________ ha convenuto in giudizio la C.________ SA per ottenere la corresponsione di indennità giornaliere per malattia dal 1° aprile 2012;

che il Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione con sentenza 22 novembre 2012, rilevando segnatamente l'estinzione della copertura assicurativa con il termine del contratto di lavoro;

che con ricorso 12 dicembre 2012 A.________ postula l'annullamento della decisione cantonale, la condanna della C.________ SA a versargli le indennità giornaliere per malattia a partire dal 1° aprile 2012 e la concessione dell'assistenza giudiziaria;

che il ricorrente ritiene la copertura assicurativa non estinta, perché il licenziamento emanato nei confronti di una persona inabile al lavoro durante il periodo di protezione previsto dal CO sarebbe nullo;

che con decreto 19 dicembre 2012 il ricorrente è stato invitato a sanare l'assenza della propria firma sul ricorso (art. 42 cpv. 5 LTF), allestito dall'ufficio giuridico e firmato dal "rappresentante legale" della B.________;

che infatti, come peraltro già indicato nella sentenza 4A_251/2011 del 4 maggio 2011 pure attinente ad una richiesta di indennità giornaliere da un'assicurazione retta dalla LCA per un attore rappresentato dalla B.________, nelle cause civili come quella all'esame sono unicamente ammessi quali patrocinatori innanzi al Tribunale federale gli avvocati di cui all'art. 40 LTF;

che il 3 gennaio 2013 è stato trasmesso al Tribunale federale un esemplare del ricorso firmato personalmente dal ricorrente e una dichiarazione 2 gennaio 2013 con cui quest'ultimo comunica di eleggere domicilio presso la B.________;

che nella propria sentenza il Tribunale federale può unicamente fondarsi su una fattispecie diversa da quella constatata nella decisione impugnata, se il ricorrente censura con successo un accertamento dei fatti svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione dell'art. 95 LTF;

che se rispetta i termini di protezione previsti dall'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, un datore di lavoro può validamente disdire il rapporto di lavoro quando il lavoratore è impedito di lavorare a causa di malattia o infortunio (DTF 107 II 169 consid. 2b);

che in concreto la ex datrice di lavoro del ricorrente ha osservato il termine di protezione applicabile nel primo anno di servizio e che dalla sentenza impugnata non risulta una durata di servizio più lunga;

che il ricorrente non lamenta un accertamento dei fatti svolto in modo arbitrario o incompleto, ma si limita ad apoditticamente affermare la nullità del licenziamento perché avvenuto durante il periodo di protezione;

che quindi l'impugnativa, fondata su una fattispecie non constatata nella sentenza impugnata, si rivela manifestamente inammissibile e va decisa dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che così stando le cose la richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente;

che tuttavia, viste le particolarità del caso, non si prelevano spese giudiziarie dal ricorrente;

che si giustifica però porre a carico della B.________ le spese inutili causate dal ripetuto tentativo di inammissibilmente patrocinare un ricorrente in una causa civile innanzi al Tribunale federale (art. 66 cpv. 3 LTF);

Dispositivo

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della B.________.

4.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla B.________ per le spese.

Losanna, 18 gennaio 2013

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 336c — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 40, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 95 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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