Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_370/2008

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5A_370/2008 ajp

Sentenza del 1° settembre 2008

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Raselli, Presidente,

Marazzi e Jacquemoud-Rossari,

Cancelliere Piatti.

Parti

X.________,

ricorrente,

contro

Comunione dei comproprietari del Condominio Y.________, 6815 Melide,

opponente,

Oggetto

annullamento di deliberazioni assembleari,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerandi

1.

1.1 Il 3 marzo 2008 X.________ ha impugnato innanzi al Tribunale di appello del Cantone Ticino la sentenza del 7 febbraio 2008, con cui il Pretore del distretto di Lugano ha respinto in ordine un'azione di accertamento e nel merito un'azione tendente all'annullamento di deliberazioni assembleari adottate il 21 maggio 2002 dai comproprietari del Condominio Y.________. Il Presidente della Camera adita ha dapprima assegnato all'appellante un termine di 10 giorni per trasmettere la traduzione in italiano del suo rimedio e lo ha poi invitato il 13 marzo 2008 a depositare entro 15 giorni un anticipo spese di fr. 1'800.--, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli.

1.2 Il 4 aprile 2008 X.________ ha inviato alla I Camera civile del Tribunale di appello una domanda di proroga del termine per la traduzione e una lettera datata 31 marzo 2008 recante un'intestazione riferita alla richiesta di anticipo spese e menzionante la parola "ERLASS" (in lettere maiuscole). Nel testo di tale lettera egli ha fra l'altro chiesto di soprassedere provvisoriamente, rispettivamente di rinunciare al prelievo di una cauzione [recte: anticipo spese] ("von einer Kautionsleistung einstweilen abzusehen resp. darauf zu verzichten") e ha domandato l'esame della sua istanza 15 febbraio 2008 (pure allegata alla missiva) con cui aveva chiesto al Pretore l'assistenza giudiziaria, dopo aver ricevuto la sentenza di primo grado.

2. Con sentenza 25 aprile 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello ha stralciato dai ruoli il rimedio per mancato versamento dell'anticipo spese e ha posto a carico dell'insorgente la tassa di giustizia. I Giudici cantonali hanno indicato che, viste le ferie giudiziarie di Pasqua, il termine per versare l'anticipo spese ha iniziato a decorrere il 31 marzo 2008 per scadere il 14 aprile 2008 e che il 4 aprile 2008 il ricorrente ha postulato una dilazione del termine per produrre la traduzione, ma non di quello per versare l'anticipo. La Corte cantonale ha quindi stralciato dai ruoli il rimedio perché non le è pervenuto alcun pagamento in tempo utile.

3. Con ricorso 2 giugno 2008 X.________ chiede al Tribunale federale l'annullamento della predetta decisione, l'esame del suo appello e delle richieste del 15 e 21 febbraio 2008 nonché del 31 marzo 2008 alla Pretura, al Consiglio della magistratura e alla I Camera civile del Tribunale di appello. Afferma di aver domandato alla predetta Camera ancora il 31 marzo 2008 la dispensa provvisoria dal pagamento di una cauzione, ma che questa non ha minimamente preso posizione su tale richiesta, motivo per cui la decisione di stralcio sarebbe segnatamente arbitraria e violerebbe l'art. 29 Cost.

Il 12 giugno 2008 il ricorrente ha chiesto di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale.

Con risposta 3 luglio 2008 l'opponente postula la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.

4. L'art. 29 Cost., oltre che proteggere le parti da un diniego di giustizia (cpv. 1), garantisce a chi non dispone dei mezzi necessari la gratuità della procedura se la causa non sembra priva di possibilità di successo (cpv. 3).

In concreto dagli atti risulta chiaramente che il 4 aprile 2008, e quindi mentre decorreva il termine per pagare l'anticipo spese, il ricorrente ha chiesto alla Corte cantonale di essere esonerato da tale versamento. È vero che la lettera datata 31 marzo 2008 è in lingua tedesca e che egli aveva originariamente indirizzato alla Pretura, dopo aver ricevuto la sentenza di primo grado, l'istanza 15 febbraio 2008 con cui chiedeva di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, pure contenuta nel plico postale inviato al Tribunale di appello e a cui la lettera del 4 aprile 2008 fa esplicito riferimento. Tuttavia queste circostanze non permettevano alla Corte cantonale di semplicemente ignorare la richiesta, ma imponevano una sua decisione, se del caso dopo aver chiesto una traduzione in lingua italiana di tali scritti. Con il semplice stralcio dell'appello per mancato pagamento dell'anticipo spese, la Corte cantonale è incorsa in un diniego di giustizia formale per quanto attiene alla tempestiva domanda di assistenza giudiziaria e ha così privato il ricorrente della possibilità di - qualora ne siano dati i presupposti - ottenere l'assistenza giudiziaria e procedere gratuitamente in appello.

5. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e come tale dev'essere accolto e la decisione di stralcio annullata. Non occorre esprimersi sulle altre richieste ricorsuali, atteso che paiono tutte essere connesse con il postulato esame della richiesta di assistenza giudiziaria per la sede cantonale. Atteso che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e non si giustifica assegnare un'indennità al ricorrente non patrocinato (cfr. DTF 113 Ib 353 consid. 6b), la domanda di assistenza giudiziaria formulata per la procedura federale è divenuta priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico dell'opponente.

3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° settembre 2008

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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