Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

5A_530/2017

5A_530/2017

Rubrum

Sentenza del 17 luglio 2017

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,

opponente.

Oggetto

anticipo spese (nomina amministratore di un'eredità),

ricorso contro il decreto emanato il 27 giugno 2017

dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerandi

che, nell'ambito dell'appello presentato da A.________ contro la decisione 4 febbraio 2016 con cui il Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna ha designato l'avv. B.________ in qualità di amministratrice dell'eredità fu C.________, in data 10 maggio 2017 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato l'appellante a versare entro il 12 giugno 2017 un anticipo di fr. 1'000.-- a copertura delle spese processuali presumibili (art. 98 e 101 cpv. 1 CPC [RS 272]);

che una richiesta 28 maggio 2017 dell'appellante intesa a sospendere il termine per il versamento è stata respinta con decreto 7 giugno 2017;

che il 13 giugno 2017 all'appellante è stato fissato un ultimo termine improrogabile scadente il 26 giugno 2017 entro cui versare l'anticipo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il Tribunale d'appello non sarebbe entrato nel merito del rimedio giuridico (art. 101 cpv. 3 CPC);

che con decreto 27 giugno 2017, constatato che l'anticipo non risultava pagato, il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello ha invitato l'appellante a documentare entro un termine di 10 giorni l'avvenuto versamento;

che con scritto 2 luglio 2017 A.________ ha indirizzato al Tribunale d'appello un " reclamo contro le decisioni in materia di anticipazione di 1.000 CHF (art. 99, 103 CPC) " (redatto in parte in italiano e in parte in francese), mediante il quale ha segnatamente chiesto " la riduzione dell'anticipazione a 200 CHF ";

che il 10 luglio 2017 il Tribunale d'appello ha tramesso al Tribunale federale tale scritto per competenza (v. art. 48 cpv. 3 LTF);

che infatti le decisioni in materia di anticipazione delle spese emanate in seconda istanza non sono impugnabili mediante reclamo (v. art. 319 lett. b CPC), ma unicamente mediante ricorso al Tribunale federale;

che la decisione con cui viene chiesto un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili costituisce una decisione incidentale che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), ossia un pregiudizio di natura giuridica (DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2);

che non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare il richiesto anticipo (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4);

che in concreto la ricorrente non pretende di non essere in grado di versare l'anticipo, per cui il suo gravame si rivela manifestamente inammissibile;

che in tali circostanze il ricorso può essere deciso (nella lingua della decisione impugnata, v. art. 54 cpv. 1 LTF) nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza;

Dispositivo

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alla ricorrente e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 luglio 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 48, Art. 54, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 98, Art. 99, Art. 101, Art. 103 et Art. 319 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.

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