Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5D_131/2008

5D_131/2008

Rubrum

{T 0/2}

5D_131/2008 /biz

Sentenza del 3 ottobre 2008

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Raselli, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente, patrocinato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 28 luglio 2008 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerandi

che Il 7 luglio 2008 il Pretore del distretto di Leventina ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ a un precetto esecutivo fattogli notificare da B.________ per l'incasso di fr. 2'500.--;

che con sentenza 28 luglio 2008 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio inoltrato dall'escusso contro il giudizio pretorile;

che il 16 settembre 2008 A.________ è insorto al Tribunale federale;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione e che tale termine è sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso in virtù dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF;

che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 45 cpv. 1 LTF);

che in concreto la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 12 agosto 2008 e che il ricorso è stato consegnato alla posta svizzera il 16 settembre 2008, e cioè dopo il decorso del termine ricorsuale;

che infatti tenendo conto delle predette ferie giudiziarie estive e del fatto che il 14 settembre è quest'anno caduto di domenica, l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso era il 15 settembre 2008;

che pertanto il ricorso si rivela inammissibile, siccome tardivo, e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che non è stato invitato a produrre una risposta;

Dispositivo

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 45, Art. 46, Art. 66, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans