Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

6B_100/2020

6B_100/2020

Rubrum

Sentenza del 27 gennaio 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Opposizione tardiva,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.302).

Considerandi

che, con decreto di accusa del 22 luglio 2019, il Procuratore pubblico ha ritenuto A.________ colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 60.-- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e alla multa di fr. 400.--;

che, contro il decreto di accusa, A.________ ha presentato un'opposizione del 4 agosto 2019, spedita al Ministero pubblico il 7 agosto 2019;

che, con decisione del 7 ottobre 2019, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l'opposizione, siccome tardiva;

che, con sentenza del 2 dicembre 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo di A.________ contro la decisione pretorile;

che la Corte cantonale ha confermato la tardività dell'opposizione al decreto di accusa ed ha negato l'adempimento delle condizioni per una restituzione del termine per presentarla;

che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 23 gennaio 2020 al Tribunale federale, presentando ulteriore documentazione il 24 gennaio 2020;

che il ricorrente contesta la commissione del reato e chiede di accertarne l'insussistenza;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto;

che in concreto l'oggetto del litigio è infatti circoscritto alla questione della tardività dell'opposizione al decreto di accusa, come pure alla reiezione dell'istanza di restituzione del termine;

che spettava quindi al ricorrente spiegare in modo puntuale perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente gli art. 85, 94 cpv. 1 e 354 CPP, accertando la tardività dell'opposizione e l'assenza dei presupposti per una restituzione del termine per presentarla;

che, in concreto, il ricorrente non si esprime sulla questione della tardività dell'opposizione, ma contesta di avere commesso l'infrazione alle norme della circolazione stradale addebitatagli;

che tale argomentazione esula tuttavia dal tema del litigio ed è pertanto inammissibile;

che il ricorrente accenna invero in modo generico a suoi "problemi di salute", che gli avrebbero verosimilmente impedito di agire tempestivamente;

ch'egli non fa tuttavia valere l'adempimento delle condizioni per una restituzione del termine per opporsi al decreto di accusa;

che una restituzione del termine ai sensi dell'art. 94 CPP è infatti esclusa quando è data una qualsiasi colpa dell'istante nell'inosservanza del termine, quindi anche nel caso di una negligenza soltanto lieve (cfr. sentenza 1B_486/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 4.2, in: RtiD II-2012, pag. 288 seg.);

che, secondo la giurisprudenza, nel caso di uno stato di malattia, l'affezione deve essere tale da impedire al ricorrente di agire personalmente entro il termine in questione o di incaricare una terza persona di eseguire l'atto processuale, ciò che deve essere provato con certificati medici pertinenti (cfr. sentenze 6B_1119/2018 del 23 novembre 2018;6B_1039/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.2 e rinvii);

che in questa sede il ricorrente non dimostra, né rende seriamente verosimile, che simili estremi sarebbero realizzati nella fattispecie;

che pertanto il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF);

che tuttavia, in considerazione della sua situazione, si giustifica di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

Dispositivo

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 gennaio 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 85, Art. 94 et Art. 354 — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 95, Art. 96 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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