Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

6B_1044/2010

6B_1044/2010

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 17 gennaio 2011

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Favre, Presidente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. B.________,

patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca e

dall'avv. Luigi Mattei,

3. C.________,

patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,

opponenti.

Oggetto

Complicità in amministrazione infedele qualificata, ripetuto riciclaggio di denaro,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 10 settembre 2010 dalla Corte di cassazione

e di revisione penale del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerandi

1.

Con sentenza del 10 settembre 2010 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha accolto i ricorsi di B.________ e C.________ e li ha prosciolti dalle accuse di complicità in amministrazione infedele qualificata e di ripetuto riciclaggio di denaro. Con la medesima sentenza la CCRP ha pure dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da A.________

Il 6 dicembre 2010 A.________ ha presentato un ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale con cui chiede in sostanza di annullare il giudizio emanato dalla CCRP e di rinviarle la causa per nuova decisione.

Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

2.

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere la propria competenza e l'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 212 consid. 1).

2.1

La decisione impugnata è stata emanata il 10 settembre 2010 e ricevuta il 4 novembre 2010 dalla ricorrente. Il ricorso in materia penale è stato inoltrato in data 6 dicembre 2010. Di conseguenza la legittimazione ricorsuale di A.________ va esaminata alla luce dell'art. 81 LTF nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2010 (v. art. 132 cpv. 1 LTF; NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 352 pag. 98).

2.2

Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (art. 81 cpv. 1 lett. a LTF) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF).

2.2.1

La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi alla CCRP, resta dunque da stabilire se disponga di un interesse giuridico all'annullamento della sentenza impugnata.

2.2.2

Alquanto apoditticamente la ricorrente si definisce vittima, richiamandosi al previgente art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF che per l'appunto riconosce alla vittima un interesse giuridicamente protetto nella misura in cui la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Sennonché la nozione di vittima ai sensi del vecchio art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF corrisponde a quella dell'art. 1 LAV (RS 312.5). Appare dunque evidente che l'insorgente non possa essere considerata vittima. Essa è piuttosto danneggiata dai reati che imputa a B.________ e a C.________ (complicità in amministrazione infedele qualificata e ripetuto riciclaggio di denaro), oltre che denunciante.

2.2.3

Orbene, secondo la giurisprudenza, anche laddove è impugnato un giudizio di proscioglimento, il danneggiato - come pure il denunciante, la parte lesa o la parte civile - può ricorrere al Tribunale federale solo per dolersi di un diniego di giustizia formale, ossia della violazione di norme di procedura che gli accordano determinati diritti di parte. Il danneggiato può pertanto far valere, per esempio, che a torto il ricorso non sarebbe stato esaminato nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1). In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di essere parte nella procedura, conformemente alle norme processuali cantonali o a quelle sgorganti dalla Costituzione federale o dalla CEDU (DTF 136 IV 29). Al danneggiato è inoltre riconosciuta la legittimazione ricorsuale in relazione alle sue pretese civili, ma unicamente laddove l'autorità cantonale di ultima istanza era chiamata a pronunciarsi sia sulle questioni di rilevanza penale sia su quelle di rilevanza civile (v. art. 78 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 136 IV 29 consid. 1.9).

Il ricorso è però precluso al danneggiato che vuole contestare il merito di una decisione di abbandono o di proscioglimento. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato e il danneggiato non può quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nemmeno può rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 136 IV 29 consid. 1.7.2).

2.2.4

In concreto la ricorrente non sostiene che il giudizio impugnato avrebbe dovuto trattare le pretese civili unitamente alla causa penale e non lamenta alcun diniego di giustizia formale. In particolare non pretende che la CCRP abbia a torto dichiarato il suo ricorso cantonale irricevibile e non l'abbia esaminato nel merito. Rimprovera alla CCRP di aver riesaminato liberamente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove effettuati in prima istanza nonché di aver erroneamente applicato il diritto federale, segnatamente l'art. 12 CP. L'insorgente quindi rimette in discussione unicamente il merito della vertenza, ciò che però non è legittimata a fare (v. DTF 120 Ia 227 consid. 1). Non vi sono dunque i presupposti per esaminare le censure ricorsuali in quanto sollevate da una parte non legittimata a formularle.

3.

Difettando la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, il gravame dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Non v'è ragione di assegnare un'indennità per ripetibili agli opponenti, che non sono stati invitati a formulare osservazioni sul gravame e non sono dunque incorsi in spese necessarie per la sede federale (art. 68 cpv. 2 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Non si accordano ripetibili.

4.

Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 gennaio 2011

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Favre Ortolano Ribordy

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 12 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 29, Art. 66, Art. 68, Art. 78, Art. 81, Art. 108 et Art. 132 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions*, Art. 81 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2024 et 1 janvier 2025.

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