Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

6B_746/2011

6B_746/2011

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 28 novembre 2011

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Mathys, Presidente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari,

ricorrente,

contro

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,

opponente.

Oggetto

Multa (infrazione alla legge sulla circolazione stradale); presunzione di innocenza,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 7 ottobre 2011 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.

Considerandi

1.

Con sentenza del 7 ottobre 2011, il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha respinto il ricorso presentato da A.________ contro la decisione con cui la Sezione della circolazione gli infliggeva una multa per eccesso di velocità.

Avverso questo giudizio A.________ insorge al Tribunale federale con ricorso in materia penale. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

2.

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 137 III 261 consid. 1).

2.1

Giusta l'art. 80 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. A partire dal 1° gennaio 2011, ossia dall'entrata in vigore del CPP unificato, può essere oggetto di ricorso in materia penale unicamente la decisione cantonale di ultima istanza emanata su ricorso da un tribunale superiore (art. 80 cpv. 2 LTF unitamente all'art. 130 cpv. 1 LTF), ossia da un tribunale cantonale. Sono fatti salvi i casi in cui, secondo il nuovo CPP, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice si pronuncia quale istanza cantonale unica (art. 80 cpv. 2 terza frase LTF).

2.2

In concreto, manifestamente la sentenza contestata non emana da un tribunale superiore, né il Presidente della Pretura penale ha statuito quale istanza cantonale unica secondo il CPP. La sua decisione non può dunque essere impugnata in questa sede.

È pur vero che l'avversato giudizio indica quale rimedio giuridico esperibile il ricorso al Tribunale federale. Se effettivamente, durante il periodo transitorio dell'art. 130 cpv. 1 LTF, le decisioni emanate su ricorso dal Presidente della Pretura penale potevano venir contestate direttamente davanti al Tribunale federale, con l'entrata in vigore del nuovo CPP il 1° gennaio 2011, ciò non è più il caso.

2.3

In virtù dell'art. 49 LTF una notificazione viziata, segnatamente l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio alle parti. Tuttavia con tale norma il legislatore ha unicamente voluto riprendere l'art. 107 cpv. 3 OG senza però modificare la giurisprudenza secondo cui nessuno può avvalersi di un'indicazione inesatta dei rimedi giuridici, qualora avesse potuto constatarne l'inesattezza mediante la sola lettura dei testi legali. Non è dunque possibile avvalersi di un'indicazione dei rimedi giuridici sbagliata, se la parte o il suo avvocato avrebbero potuto scoprire l'errore semplicemente consultando il testo di legge (DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1).

Ne segue che in concreto nemmeno l'art. 49 LTF permette di entrare nel merito del presente gravame, atteso che l'inesattezza del rimedio giuridico esperibile menzionato nella sentenza impugnata era rilevabile con la semplice lettura delle pertinenti norme della LTF, peraltro indicate nel giudizio contestato. E ciò a maggior ragione se si considera che l'insorgente si è avvalso di un avvocato per interporre ricorso in questa sede.

3.

Da quanto precede discende che il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può pertanto essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

Considerate le particolarità del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.

Losanna, 28 novembre 2011

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 29, Art. 49, Art. 66, Art. 80, Art. 108 et Art. 130 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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