Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 9 décisions citantes n’a été analysée.

8C_773/2014

8C_773/2014

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 5 novembre 2014

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Leuzinger, Presidente,

cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 settembre 2014.

Visto:

il ricorso del 21 ottobre 2014 (timbro postale) con la relativa domanda di assistenza giudiziaria contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 10 settembre 2014;

Considerandi

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,

che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,

che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime, poiché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),

che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),

che la ricorrente in effetti non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato diffusamente le ragioni per cui la ricorrente non potesse essere riconosciuta idonea al collocamento al 100% dal 1° novembre 2012 e non potesse avvalersi di una lesione del dovere di informazione e consulenza sancito all'art. 27 LPGA,

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere trattato secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),

che la domanda di assistenza giudiziaria è quindi priva d'oggetto,

Dispositivo

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 5 novembre 2014

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 95, Art. 96, Art. 97 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 27 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.

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