Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 23 décisions citantes n’a été analysée.

8C_787/2018

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Sentenza del 17 dicembre 2018

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Maillard, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________, Italia,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 ottobre 2018 (38.2018.47).

Visto:

il ricorso del 15 novembre 2018 (timbro postale) contro il giudizio emesso il 16 ottobre 2018 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

Considerandi

che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),

che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,

che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente come all'assicurata non potessero essere concesse le indennità per insolvenza, siccome ha tardato a far valere le proprie pretese salariali nei confronti del precedente datore di lavoro,

che la ricorrente, pur contestando l'esito del giudizio cantonale, non censura un accertamento dei fatti manifestamente inesatto operato dai giudici ticinesi,

che le critiche presentate verso precedenti patrocinatori sono in ogni caso irrilevanti,

che infatti per prassi invalsa l'agire (anche erroneo) del patrocinatore è imputato al cliente (al riguardo si veda da ultimo DTF 143 I 284 e rinvii),

che in definitiva il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che si rinuncia eccezionalmente dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

Dispositivo

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 17 dicembre 2018

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 95, Art. 96, Art. 97 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans