Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 16 décisions citantes n’a été analysée.

8C_838/2008

8C_838/2008

Rubrum

Sentenza del 3 febbraio 2009

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Ursprung, Presidente,

Frésard, Maillard,

cancelliere Schäuble.

Parti

P._________ SA,

ricorrente, patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo GR,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 settembre 2008.

Fatti

A.

In data 14 aprile 2008, mediante due decisioni, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha respinto le richieste di indennità per intemperie inoltrate l'8 aprile 2008 dalla ditta P._________ SA per i mesi di gennaio e febbraio dello stesso anno, in quanto gli annunci delle perdite di lavoro risultavano tardivi, essendo stati inviati all'amministrazione con oltre un mese, rispettivamente due mesi di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 69 OADI.

In seguito alle opposizioni interposte dall'avv. Roberto A. Keller per conto della P._________ SA, la Sezione del lavoro, il 19 maggio 2008, con due decisioni su opposizione distinte, ha confermato i precedenti provvedimenti di diniego.

B.

Sempre tramite l'avv. Keller, l'interessata ha inoltrato due ricorsi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la restituzione del termine per inoltrare l'annuncio della perdita di lavoro dovuta a intemperie relativo al mese di gennaio, rispettivamente febbraio 2008.

Per pronuncia dell'8 settembre 2008, il Tribunale cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto i gravami.

C.

Ancora patrocinata dall'avv. Keller, P._________ SA ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale, protestate spese e ripetibili, in via principale chiede l'annullamento della pronuncia impugnata e il rinvio degli atti alla precedente instanza per nuova decisione; in via subordinata postula la restituzione del termine per inoltrare l'annuncio della perdita di lavoro dovuta a intemperie relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2008.

La Sezione del lavoro e la Segreteria di Stato dell'economia hanno rinunciato a determinarsi.

Considerandi

1.

1.1

Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF).

1.2

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).

2.

Oggetto del contendere è il diritto della ditta P._________ SA all'indennità per intemperie.

3.

Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha già correttamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare le condizioni materiali e personali del diritto all'indennità per intemperie ai sensi dell'art. 42 LADI, i criteri previsti dall'art. 43 LADI per computare la perdita di lavoro, il carattere perentorio del termine di annuncio (art. 69 cpv. 1 OADI), nonché i validi motivi che possono giustificare il ritardo di quest'ultimo e la restituzione del termine omesso (art. 69 cpv. 2 OADI; art. 41 LPGA). A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che la procedura di annuncio è una condizione formale del diritto in questione e che il suo scopo è al tempo stesso quello di limitare gli abusi e di diminuire tempestivamente i danni (DTF 133 V 89 consid. 6.2.1 pag. 92; 114 V 123 consid. 3b pag. 124; 110 V 339 consid. 2a pag. 341 ; cfr. pure Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 6 e 8 all'art. 45; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [editore], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea 2007, pag. 2349 cifra marg. 567; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2a ed., Zurigo 2006, pag. 539).

4.

Nella fattispecie, la ricorrente non contesta che l'annuncio della perdita di lavoro sia stato inoltrato tardivamente. Essa sostiene piuttosto il fatto che B.________, amministratore delegato della società, durante il periodo compreso tra il dicembre 2007 e il giugno 2008 era totalmente impossibilitato a svolgere le sue funzioni, essendo affetto da problemi cardiologici e da esaurimento da lavoro (sindrome conosciuta anche come "burn out"). Cosicché, questo motivo sarebbe, sempre secondo P._________ SA, sufficiente a giustificare, da un lato, il ritardo dell'annuncio per perdita di lavoro, dall'altro, il mancato rilascio della delega a terzi.

Tuttavia, questa Corte ritiene che tale gravame e le allegazioni apportate in questa sede relative alla gravità della sindrome di "burn out" assumano una posizione di secondo piano sulla globalità del litigio in esame. Ad ogni modo, dal profilo della cognizione limitata, l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove, così come operati dal giudice cantonale, non può essere in alcun modo censurato.

D'altro canto, il Tribunale cantonale, a giusta ragione, ha lasciato aperta suddetta questione, limitandosi a rilevare che, sulla base dell'estratto del registro di commercio, in seno alla P._________ SA vi erano altre due persone con diritto di firma individuale, precisamente C.________ e D.________, rispettivamente presidente e membro del consiglio d'amministrazione.

In effetti, il giudice di prime cure, dopo aver rievocato l'organizzazione e le attribuzioni del consiglio d'amministrazione di una società anonima (art. 713, 716, 716b e 726 CO), ha ritenuto che anche qualora si fosse ammessa la totale impossibilità di B.________ a rilasciare una delega a terzi, gli altri due membri del consiglio di amministrazione avrebbero potuto e dovuto occuparsi degli affari e degli obblighi della società di cui fanno parte.

5.

La ricorrente contesta il ragionamento operato dall'istanza inferiore, ritenendo irrilevante l'esistenza di due altri membri nel consiglio di amministrazione con entrambi la firma individuale. Secondo la stessa, il fatto che B.________ sia stato nominato amministratore delegato presuppone che gli altri due amministratori non avessero compiti gestionali diretti, se non quelli definiti all'art. 716a CO, e che fossero quindi completamente estranei alla conduzione della società. Essa aggiunge, tra l'altro, che questi ultimi non sono stati messi tempestivamente al corrente riguardo alla problematica dell'annuncio della perdita di lavoro, l'amministratore delegato essendo impossibilitato a farlo a causa delle affezioni psicofisiche sopracitate, e che di conseguenza non ne sapevano nulla.

6.

Ora, è vero che, secondo la giurisprudenza, in presenza di una persona morale, non è sufficiente determinarne la natura giuridica o fondarsi sulle iscrizioni al registro di commercio per stabilire chi è in grado di esercitare un influsso considerevole sul potere decisionale della stessa, ma è necessario esaminare concretamente e nel caso specifico le dimensioni della società e la struttura aziendale interna (cfr. la giurisprudenza relativa all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI: DTA 122 V 270 consid. 3 pag. 273; 120 V 521 consid. 3 pag. 525-526; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 272/04 del 9 luglio 2004 consid. 2.2, in: HAVE 2004 pag. 317; cfr. anche sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 102/96 del 26 marzo 1997 consid. 5a, in SVR 1997 AlV no. 101 pag. 309). Inoltre, in una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 8/93 del 26 novembre 1993, in una situazione analoga, la Corte, sulla base del principio suesposto, ha considerato che l'amministrazione e l'istanza precedente non avevano verificato concretamente le dinamiche all'interno della società e in particolare si erano astenute dal chiarire la relazione tra la malattia della contabile dell'azienda, invocata quale motivo giustificativo, e il ritardo nell'esercizio dell'indennità (sentenza citata, consid. 5b). Per questi motivi, il giudizio impugnato è stato rinviato al tribunale cantonale per nuova decisione.

Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e, rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________, nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le richieste di indennità per intemperie sono state respinte.

7.

Infine, la ricorrente a torto si duole di una violazione del diritto di essere sentito. Il fatto che il primo giudice, prevalendosi di un ammissibile apprezzamento anticipato delle prove, non abbia proceduto né alle audizioni testimoniali di D.________, I.________, responsabile della direzione esterna dei cantieri, e Monica Tomatis, segretaria della ditta, né all'esame della perizia del dott. R.________, ritenute (giustamente) non di rilievo per l'esito del processo (DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157; 124 I 208 consid. 4a pag. 211; 122 II 464 consid. 4a pag. 469), non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) della ricorrente (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b).

8.

Ne segue che la pronuncia impugnata va confermata e il ricorso respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ditta ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.

Lucerna, 3 febbraio 2009

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 69 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 713, Art. 715a, Art. 716, Art. 716a, Art. 716b, Art. 726 et Art. 754 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 95, Art. 96, Art. 97, Art. 105 et Art. 106 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 31, Art. 42 et Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 30 novembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 41 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.

Cité dans