Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2011.90

BB.2011.90

Rubrum

Numero dell’incarto: BB.2011.90 (BP.2011.39)

Decisione del 7 novembre 2011 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Josephine Contu e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall’avv. Matteo Quadranti, Reclamante

Contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)

La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto:

- che il 24 marzo 2010 A. è stato arrestato nell’ambito di un procedimento penale cantonale;

- che il 16 agosto seguente il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha assunto il procedimento e disposto la carcerazione preventiva dell’interessato, il quale, su richiesta del suo patrocinatore, è stato posto in esecuzione anticipata di pena dal 29 settembre 2010;

- che l’8 settembre 2011 A. ha presentato un reclamo per denegata giustizia davanti al Giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito: GPC), volto ad ottenere la fissazione alla Polizia Giudiziaria federale (in seguito: PGF) di un termine scadente al più tardi il 30 settembre 2011 per allestire un rapporto finale nei suoi confronti (v. act. 1);

- che a suo modo di vedere, ritenuto che già a fine marzo 2011 le indagini erano ad uno stadio avanzato e che si sarebbe potuto procedere al suo interrogatorio finale appena conclusa un’attività rogatoriale in Bolivia (terminata verso metà giugno 2011), un periodo di quasi tre mesi per l’allestimento di un rapporto finale da parte della PGF, limitato alla sua posizione, sarebbe eccessivo;

- che in data 16 settembre 2011 il GPC ha trasmesso per competenza l’impugnativa in questione alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. act. 2);

- che con decisione BP.2011.39 del 4 ottobre 2011, lo scrivente Tribunale ha respinto una domanda di assistenza giudiziaria formulata da A., intimandogli di versare un anticipo delle spese di fr. 1'500.-- entro il 13 ottobre seguente (v. act. 4);

- che il 13 ottobre 2011 il patrocinatore dell’interessato ha invitato il Tribunale a rivedere la sua decisione alla luce di un errore nell’esposizione del reddito del suo assistito, precisando nel contempo di avere personalmente proceduto al versamento dell’importo richiesto (v. act. 5);

- che con scritto del 26 ottobre 2011 A. ha dichiarato di ritirare il suo reclamo dell’8 settembre 2011, chiedendo a questa Corte di porre eventuali spese a carico del MPC o, subordinatamente, di esonerarlo, data la sua particolare situazione (v. act. 5), dal pagamento di tasse e spese (act. 8);

- che il giorno successivo il MPC ha respinto ogni addebito di spese, evidenziando al contrario la temerarietà del reclamo in oggetto (v. act. 9);

- che in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e l’art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF, RS 173.713.161), la I Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;

- che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP).

- che, a norma dell'art. 386 cpv. 2 lett. b CPP, chi ha interposto ricorso può ritirarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta;

- che la rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art. 386 cpv. 3 CPP);

- che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;

- che, a norma dell'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (1a frase), con la precisazione che è ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (2a frase);

- che, avendo il reclamante ritirato la sua impugnativa, egli deve essere considerato quale parte soccombente;

- che la scrivente Corte ha rifiutato a A. la concessione dell’assistenza giudiziaria sulla base dei documenti da esso forniti e successivamente completati (v. act. 4), diniego che deve essere confermato anche alla luce dello scritto del 13 ottobre 2011 (v. act. 5);

- che, conformemente alla prassi della I Corte dei reclami penali (v. sentenza TPF BB.2009.29 del 9 settembre 2009 e sentenza del Tribunale penale federale BP.2009.50 del 9 novembre 2009), le istanze di riconsiderazione di decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono esaminate alla stregua di nuove domande di assistenza giudiziaria gra- tuita. Il richiedente può presentare tale richiesta ad ogni stadio del procedimento penale, e ciò indipendentemente dall’esistenza o meno di motivi di revisione ai sensi degli art. 121 e segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110);

- che nella fattispecie tuttavia le precisazioni fornite dal reclamante il 13 ottobre 2011 (v. act. 5) non permettono di determinare con certezza la sua reale ed attuale situazione finanziaria. A. si è limitato a dichiarare di non beneficiare, né personalmente, né tramite la sua compagna, di alcuna entrata, eccezione fatta per una rendita annuale erogata dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) per complessivi € 5'378.--, precisando nel contempo di non dovere sopportare spese mensili. Tali indicazioni sono manifestamente incomplete e non permettono quindi di accertare compiutamente l’eventuale situazione di indigenza del richiedente, attualmente in stato di detenzione, ritenuto pure l’aiuto finanziario che la famiglia riceve dalla sorella della compagna;

- che non può essere formulato alcun addebito nei confronti del MPC in merito all’attività di inchiesta da esso svolta;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);

- che, nella fattispecie, la dichiarazione di ritiro del reclamo è avvenuta allo stadio intermedio della procedura, la quale ha già cagionato dei costi processuali (v. act. 4) e delle spese di cancelleria, per cui si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta che viene fissata a fr. 400.--;

Regesto

Ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. A seguito del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.

2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è posta a carico del reclamante. Tenuto conto dell’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- già pervenuto, la cassa del Tribunale penale federale restituirà al reclamante l’importo di fr. 1'100.--.

Bellinzona, il 9 novembre 2011

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

  • Avv. Matteo Quadranti,

  • Ministero pubblico della Confederazione,

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 386, Art. 393, Art. 396 et Art. 428 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 90 et Art. 103 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral, Art. 19 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 30 avril 2015, 18 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 juillet 2019, 1 juin 2023, 1 septembre 2024 et 1 septembre 2025.

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