Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

BV.2026.3

Rubrum

Numero dell’incarto: BV.2026.3 (Procedura secondaria: BP.2026.17)

Decisione del 7 maggio 2026 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Miriam Forni e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI, Controparte

Oggetto

Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)

Domanda di restituzione per inosservanza di un termine (art. 31 DPA)

Visti:

- il procedimento penale amministrativo nei confronti di A. per fondato sospetto di importazione in Svizzera di oro e/o oggetti in metalli preziosi in omissione delle formalità doganali (v. act. 1.1, pag. 2);

- la decisione del 19 gennaio 2026, con la quale l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC) ha proceduto alla nomina dell’avv. B. quale difensore d’ufficio di A. (v. ibidem);

- il reclamo del 26 gennaio 2026, con il quale A. ha contestato la decisione di cui sopra, gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità, dall’UDSC con decisione del 18 febbraio 2026 (v. ibidem);

- il reclamo del 26 febbraio 2026, mediante il quale A. è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione, postulandone l’annullamento, con la nomina dell’avv. C. quale suo difensore d’ufficio (v. act. 1);

- lo scritto del 2 marzo 2026, con il quale questa Corte ha invitato il reclamante a versare entro il 13 marzo 2026 un anticipo delle spese di fr. 2'000.– (v. act. 2);

- lo scritto del 10 marzo 2026, mediante il quale il reclamante ha chiesto “o di posticipare l’incasso delle somme, o di mettere a garanzia le somme sottoposte a sequestro di essere messo all’assistenza giudiziaria, almeno in via temporanea” (v. BP.2026.17, act. 1);

- lo scritto del 12 marzo 2025, con il quale questa Corte ha invitato il reclamante a compilare l’apposito formulario per la domanda di assistenza giudiziaria (v. BP.2026.17, act. 2);

- lo scritto del 27 marzo 2026, mediante il quale il reclamante ha trasmesso il formulario in questione compilato (v. BP.2026.17, act. 3);

- la decisione incidentale del 7 aprile 2026, con la quale la presente autorità ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita nonché invitato il reclamante a versare entro il 24 aprile 2026 un anticipo delle spese di fr. 2'000.– (v. BP.2026.17, act. 4);

- lo scritto del 30 aprile 2026, con il quale il reclamante ha contestato la decisione di cui sopra nonché postulato la restituzione del termine (v. BP.2026.17, act. 5).

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami a lei sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);

- che in questo ambito la procedura è retta innanzitutto dalla DPA (v. art. 39 cpv. 2 lett. a LOAP);

- che, giusta l’art. 82 DPA, in quanto gli articoli 73-81 non dispongano altrimenti, per la procedura davanti ai tribunali cantonali e per quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP;

- che una decisione su reclamo emanata dal direttore dell’amministrazione in causa può essere impugnata dinanzi a questa Corte entro tre giorni dalla sua notificazione (v. art. 27 cpv. 3 e 28 cpv. 3 DPA);

- che interposto in data 26 febbraio 2026 contro la decisione su reclamo del 18 febbraio 2026, notificata il 23 febbraio seguente, il reclamo è tempestivo e l’insorgente, destinatario di tale decisione, è legittimato a ricorrere (v. art. 28 cpv. 1 DPA);

- che con il suo scritto del 30 aprile 2026 il reclamante postula la restituzione del termine fissatogli al 24 aprile 2026 per il versamento dell’anticipo delle spese;

- ch’egli afferma che la decisione incidentale del 7 aprile 2026 “avrebbe previsto un termine con scadenza il 24 aprile 2026, pertanto di giorni 15 per il pagamento o prendere posizione. Tuttavia la decisione all’estero risulta notificata solo in data 21 aprile 2026 e pertanto, essendo la presente redatta nei 15 giorni successivi, si chiede la rimessione in termini e di considerare la presente memoria tempestiva”;

- che l’art. 24 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) applicabile su esplicito rinvio dell’art. 31 cpv. 1 DPA, avente quale oggetto la restituzione dei termini, prevede che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso;

- che condizione necessaria per la restituzione è che l'inadempiente, che può essere la parte o il suo rappresentante legale, non abbia rispettato un termine o una scadenza contro la sua volontà e che da ciò derivi un irrimediabile pregiudizio giuridico (ad esempio la perdita di una possibilità di ricorso);

- che è in particolare importante che non vi sia alcuna colpa, neppure lieve, nel mancato rispetto dei termini, precisato che una colpa, anche se leggera, esclude la possibilità di restituzione;

- che la restituzione è pertanto possibile unicamente quando vi siano motivi oggettivamente riscontrabili, che abbiano reso impossibile alla persona di rispettare le scadenze (v. GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale CPP, Commentario, 2010, n. 1 e segg. ad art. 94 CPP);

- che quale motivo di inosservanza, giurisprudenza e dottrina citano ad esempio l’incapacità passeggera di discernimento, l’incidente e le sue conseguenze, la malattia improvvisa e grave, la ricezione tardiva di una decisione notificata correttamente, le indicazioni erronee fornite dall’autorità competente in merito alle vie di ricorso, a condizione tuttavia che il destinatario non potesse rendersi subito conto che l’indicazione era inesatta (DTF 98 Ia 602 consid. 4; STOLL, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 6 ad art. 94 CPP);

- che la decisione incidentale, con l’invito a versare l’anticipo delle spese di fr. 2'000.– entro il 24 aprile 2026, ampio termine fissato tenendo conto della residenza all’estero (a Viggiù) del reclamante, è stata notificata a quest’ultimo il 21 aprile 2026, ossia tre giorni prima della scadenza del suddetto termine;

- che, pur restando inspiegabili le ragioni di un tale ritardo nella consegna dell’invio in questione, il reclamante ha avuto tempo sufficiente per procedere al versamento dell’anticipo delle spese richiesto o per eventualmente chiedere una proroga del termine, ciò che non ha fatto;

- che non avendo avanzato alcun motivo valido per una restituzione del termine, la relativa richiesta va respinta;

- che il reclamante contesta la decisione incidentale del 7 aprile 2026 di rifiuto dell’assistenza giudiziaria gratuita;

- che, come indicato chiaramente in calce a tale decisione, contro quest’ultima non è dato alcun rimedio giuridico ordinario, per cui il presente gravame è inammissibile;

- che la parte che adisce il Tribunale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte v. (art. 62 cpv. 1 LTF, applicabile per analogia; v. TPF 2011 25 consid. 3 e decisione del Tribunale penale federale BV.2022.50 del 28 febbraio 2023);

- che, non avendo il reclamante versato l’anticipo delle spese richiesto, il reclamo contro la decisione dell’UDSC del 18 febbraio 2026 è inammissibile;

- che le spese procedurali da porre a carico del reclamante, parte soccombente, vanno fissate (in funzione dell'art. 73 LOAP, applicabile in base al rinvio di cui all'art. 25 cpv. 4 DPA, nonché degli art. 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162]), a fr. 2'000.–.

Regesto

Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA); domanda di restituzione per inosservanza di un termine (art. 31 DPA)

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La domanda di restituzione del termine è respinta.

2. Il reclamo contro la decisione incidentale del 7 aprile 2026 è inammissibile.

3. Il reclamo contro la decisione del 18 febbraio 2026 dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è inammissibile.

4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 7 maggio 2026

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • A.

  • Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62 — lu dans la version du 1 avril 2026; l’acte a été consolidé à nouveau le 13 mai 2026.