Art. 14a cpv. 2 LDDS: Possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso un Paese terzo.
22. Estratto della decisione della CRA del 21 febbraio 1995
nella causa D.M., Angola
Art. 14a cpv. 2 LDDS: Possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso un Paese terzo.
Incombe all'autorità che pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento verso un Paese terzo l'onere della prova che i presupposti per ritenere possibile un siffatto allontanamento siano dati.
Art. 14a Abs. 2 ANAG: Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs in einen Drittstaat.
Die Behörde, die den Wegweisungsvollzug in einen Drittstaat anordnet, trägt die Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen einer solchen Wegweisung tatsächlich vorliegen.
Art. 14a, al. 2 LSEE : possibilité de l'exécution du renvoi dans un pays tiers.
Il appartient à l'autorité qui prononce l'exécution du renvoi vers un pays tiers de prouver que les conditions rendant possible un tel retour sont remplies.
Sachverhalt
D. M. ha introdotto una prima domanda d'asilo in Svizzera l'11 luglio 1985. In tale occasione, ha fatto valere l'esposizione a seri pregiudizi per considerazioni di religione. Detta domanda è stata respinta dal Delegato ai rifugiati il 24 ottobre 1986, decisione confermata in sede ricorsuale dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, Servizio dei ricorsi, in data 18 luglio 1989. L'interessato ha successivamente abbandonato il nostro Paese (dicembre 1989).