Deduzione per l’assistenza ai figli
Prassi | Amministrazione delle | imposte dei Grigioni | |||
LIG 36 l | |||||
Deduzione per | l'assistenza ai figli | ||||
LIFD 33 III | |||||
1. PANORAMICA DELLA DEDUZIONE PER L'ASSISTENZA AI FIGLI: | PF 2022 – 2026 | ||||
PF 2022 | PF 2023 | PF 2024 | PF 2025 | PF 2026 | |
Cantone | Deduzione generale max. fr. 10'300.– | Deduzione generale max. fr. 10'600.– | Deduzione generale max. fr. 10’600.– | Deduzione generale max. fr. 10'900.– | Deduzione generale max. fr. 27'300.– |
Confede- | Deduzione genera- | Deduzione generale | Deduzione generale | Deduzione generale | Deduzione generale |
razione | le max. fr. 10'100.– | max. fr. 25'000.– | max. fr. 25'500.– | max. fr. 25'800.– | max. fr. 25'800.– |
Nel testo seguente viene impiegata la deduzione valida per il periodo fiscale 2025.
2. DEDUZIONE GENERALE | |||||
I costi per l'assistenza ai figli non sono considerate spese | professionali, anche se questa | ||||
assistenza viene svolta da terzi a seguito dell'assenza, dettata da ragioni professionali, | |||||
dei genitori (TF 10.12.2004,2A.681/2004). Per questi esborsi è però possibile far | valere | ||||
la deduzione generale ai sensi dell'art. 36 lett. l LIG risp. Art. 33 cpv. 3 LIFD. | Ciò signifi- | ||||
ca da un lato | che – contrariamente alle | deduzioni sociali – l'entità di questa deduzione | |||
non si basa sulla situazione esistente al termine del periodo fiscale risp. dell'assogget- | |||||
tamento. Dall'altro, i costi effettivi devono essere comprovati. | |||||
Nel caso dei costi per l'assistenza ai figli trattasi di una | fattispecie che riduce l'incidenza | ||||
delle imposte. In virtù della regola generale dell'onere probatorio nel diritto tributario il | |||||
contribuente deve esibire la prova delle spese sostenute. Il | contribuente deve pertanto | ||||
allegare alla | dichiarazione fiscale una | distinta dei costi per l'assistenza ai figli indicando i | |||
beneficiari dei versamenti. Inoltre, il | contribuente deve indicare ogni volta il motivo per | ||||
l'assistenza ai figli svolta da terzi. Per l'Amministrazione | delle imposte deve risultare | ||||
chiaramente se la deduzione per l'assistenza ai figli è effettivamente giustificata. Il con- | |||||
tribuente è dunque tenuto a indicare per quale dei motivi previsti dalla legge (attività lu- | |||||
crativa, incapacità di guadagno, formazione) non ha potuto occuparsi personalmente | |||||
dell'assistenza ai figli. Se non viene addotta questa prova, | la deduzione non viene ac- | ||||
cordata. | |||||
La retribuzione costituisce, per chi la | percepisce, reddito imponibile. | ||||
3. PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELLA DEDUZIONE | |||||
Il presupposto per la deduzione delle spese comprovate per l'assistenza ai figli (Canto- | |||||
ne: max. 10'900 franchi; Confederazione: max. 25'800 franchi) è che cumulativamente: | |||||
1.1.2025 | He | ||||
036-l-01-i.doc | P | ||||
Amministrazione delle imposte GR Deduzione per l'assistenza ai figli
il figlio non abbia ancora compiuto i 14 anni;
il figlio viva in comunione domestica con il genitore che provvede al suo sosten- tamento;
le spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente. I coniugi non separati legalmente o di fatto possono far valere le spese per l'assistenza ai figli se en- trambi svolgono contemporaneamente un'attività lucrativa. La deduzione per l'as- sistenza ai figli non viene concessa solo in caso di attività lucrativa di entrambi i genitori, bensì anche nei casi in cui solo uno dei genitori svolga un'attività lucrati- va e l'altro sia inabile al lavoro, oppure nei casi in cui uno di loro sia in formazione e non sia in grado di occuparsi dell'assistenza dei figli. Se entrambi i coniugi lavo- rano negli stessi orari al 50% e se per questo risultano loro delle spese per l'assi- stenza ai figli, essi possono dedurre queste spese fino all'importo massimo. Le spese per l'assistenza svolta da terzi che risultano al di fuori dell'orario di lavoro o di formazione effettivo dei genitori, ad esempio per una baby-sitter alla sera o du- rante attività nel tempo libero, non possono essere dedotte. Simili spese, che ri- sultano ai genitori in seguito all'organizzazione del loro tempo libero, vanno quali- ficate quali spese di sostentamento non deducibili.
Sono deducibili soltanto le spese effettivamente comprovate per la cura prestata da terzi ai figli. A tale scopo si intendono soltanto le spese sorte con l'effettiva cura. Se nella cu- ra prestata da terzi sono incluse spese per il vitto o altro sostentamento dei figli, queste vanno considerate costi della vita e non possono quindi essere dedotte (cfr. messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009 relativo alla legge federale sullo sgravio fisca- le delle famiglie con figli, in: FF 2009, pag. 4766). Le spese per l'assistenza da parte dei genitori stessi non sono deducibili (TF 3.3.2010,1C_161/2009).
In caso di genitori non tassati congiuntamente (separati, divorziati, non coniugati) sen- za economia domestica comune, di principio ha diritto alla deduzione delle spese per l'assistenza ai figli il genitore che vive con il figlio e che si occupa del suo sostentamen- to. Il presupposto è che il genitore svolga un'attività lucrativa, sia incapace al guadagno e al contempo incapace di provvedere all'assistenza oppure segua una formazione. Se vi è una custodia alternata, ogni genitore può dedurre le spese dimostrate fino alla me- tà dell'importo massimo. Esiste tuttavia la possibilità che i genitori richiedano un'altra suddivisione. In questo caso i genitori devono trovare un accordo. Spetta perciò ai geni- tori motivare e dimostrare una suddivisione diversa (Circolare dell'AFC n. 30, cifre 14.3.2
14.5.2.). Questa regolamentazione vale anche per concubini senza figli comuni.
I concubini che vivono con i figli comuni nella stessa economia domestica possono dedurre le spese dimostrate fino alla metà dell'importo massimo se entrambi svolgono contemporaneamente un'attività lucrativa, se sono in formazione oppure se sono inca- paci al guadagno e al contempo incapaci di occuparsi dell'assistenza. Non ha importan- za se esercitano l'autorità parentale congiuntamente o meno.
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