Deduzione per l’assistenza ai figli

Prassi

Amministrazione delle

imposte dei Grigioni

LIG 36 l

Deduzione per

l'assistenza ai figli

LIFD 33 III

1. PANORAMICA DELLA DEDUZIONE PER L'ASSISTENZA AI FIGLI:

PF 2022 – 2026

PF 2022

PF 2023

PF 2024

PF 2025

PF 2026

Cantone

Deduzione generale

max. fr. 10'300.–

Deduzione generale

max. fr. 10'600.–

Deduzione generale

max. fr. 10’600.–

Deduzione generale

max. fr. 10'900.–

Deduzione generale

max. fr. 27'300.–

Confede-

Deduzione genera-

Deduzione generale

Deduzione generale

Deduzione generale

Deduzione generale

razione

le max. fr. 10'100.–

max. fr. 25'000.–

max. fr. 25'500.–

max. fr. 25'800.–

max. fr. 25'800.–

Nel testo seguente viene impiegata la deduzione valida per il periodo fiscale 2025.

2. DEDUZIONE GENERALE

I costi per l'assistenza ai figli non sono considerate spese

professionali, anche se questa

assistenza viene svolta da terzi a seguito dell'assenza, dettata da ragioni professionali,

dei genitori (TF 10.12.2004,2A.681/2004). Per questi esborsi è però possibile far

valere

la deduzione generale ai sensi dell'art. 36 lett. l LIG risp. Art. 33 cpv. 3 LIFD.

Ciò signifi-

ca da un lato

che – contrariamente alle

deduzioni sociali – l'entità di questa deduzione

non si basa sulla situazione esistente al termine del periodo fiscale risp. dell'assogget-

tamento. Dall'altro, i costi effettivi devono essere comprovati.

Nel caso dei costi per l'assistenza ai figli trattasi di una

fattispecie che riduce l'incidenza

delle imposte. In virtù della regola generale dell'onere probatorio nel diritto tributario il

contribuente deve esibire la prova delle spese sostenute. Il

contribuente deve pertanto

allegare alla

dichiarazione fiscale una

distinta dei costi per l'assistenza ai figli indicando i

beneficiari dei versamenti. Inoltre, il

contribuente deve indicare ogni volta il motivo per

l'assistenza ai figli svolta da terzi. Per l'Amministrazione

delle imposte deve risultare

chiaramente se la deduzione per l'assistenza ai figli è effettivamente giustificata. Il con-

tribuente è dunque tenuto a indicare per quale dei motivi previsti dalla legge (attività lu-

crativa, incapacità di guadagno, formazione) non ha potuto occuparsi personalmente

dell'assistenza ai figli. Se non viene addotta questa prova,

la deduzione non viene ac-

cordata.

La retribuzione costituisce, per chi la

percepisce, reddito imponibile.

3. PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELLA DEDUZIONE

Il presupposto per la deduzione delle spese comprovate per l'assistenza ai figli (Canto-

ne: max. 10'900 franchi; Confederazione: max. 25'800 franchi) è che cumulativamente:

1.1.2025

He

036-l-01-i.doc

P

Amministrazione delle imposte GR Deduzione per l'assistenza ai figli

  • il figlio non abbia ancora compiuto i 14 anni;

  • il figlio viva in comunione domestica con il genitore che provvede al suo sosten- tamento;

  • le spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente. I coniugi non separati legalmente o di fatto possono far valere le spese per l'assistenza ai figli se en- trambi svolgono contemporaneamente un'attività lucrativa. La deduzione per l'as- sistenza ai figli non viene concessa solo in caso di attività lucrativa di entrambi i genitori, bensì anche nei casi in cui solo uno dei genitori svolga un'attività lucrati- va e l'altro sia inabile al lavoro, oppure nei casi in cui uno di loro sia in formazione e non sia in grado di occuparsi dell'assistenza dei figli. Se entrambi i coniugi lavo- rano negli stessi orari al 50% e se per questo risultano loro delle spese per l'assi- stenza ai figli, essi possono dedurre queste spese fino all'importo massimo. Le spese per l'assistenza svolta da terzi che risultano al di fuori dell'orario di lavoro o di formazione effettivo dei genitori, ad esempio per una baby-sitter alla sera o du- rante attività nel tempo libero, non possono essere dedotte. Simili spese, che ri- sultano ai genitori in seguito all'organizzazione del loro tempo libero, vanno quali- ficate quali spese di sostentamento non deducibili.

Sono deducibili soltanto le spese effettivamente comprovate per la cura prestata da terzi ai figli. A tale scopo si intendono soltanto le spese sorte con l'effettiva cura. Se nella cu- ra prestata da terzi sono incluse spese per il vitto o altro sostentamento dei figli, queste vanno considerate costi della vita e non possono quindi essere dedotte (cfr. messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009 relativo alla legge federale sullo sgravio fisca- le delle famiglie con figli, in: FF 2009, pag. 4766). Le spese per l'assistenza da parte dei genitori stessi non sono deducibili (TF 3.3.2010,1C_161/2009).

In caso di genitori non tassati congiuntamente (separati, divorziati, non coniugati) sen- za economia domestica comune, di principio ha diritto alla deduzione delle spese per l'assistenza ai figli il genitore che vive con il figlio e che si occupa del suo sostentamen- to. Il presupposto è che il genitore svolga un'attività lucrativa, sia incapace al guadagno e al contempo incapace di provvedere all'assistenza oppure segua una formazione. Se vi è una custodia alternata, ogni genitore può dedurre le spese dimostrate fino alla me- tà dell'importo massimo. Esiste tuttavia la possibilità che i genitori richiedano un'altra suddivisione. In questo caso i genitori devono trovare un accordo. Spetta perciò ai geni- tori motivare e dimostrare una suddivisione diversa (Circolare dell'AFC n. 30, cifre 14.3.2

  • 14.5.2.). Questa regolamentazione vale anche per concubini senza figli comuni.

I concubini che vivono con i figli comuni nella stessa economia domestica possono dedurre le spese dimostrate fino alla metà dell'importo massimo se entrambi svolgono contemporaneamente un'attività lucrativa, se sono in formazione oppure se sono inca- paci al guadagno e al contempo incapaci di occuparsi dell'assistenza. Non ha importan- za se esercitano l'autorità parentale congiuntamente o meno.

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