Multe e sanzioni che incidono sull'utile
Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni
DELIG 14a° II lett. c e III, 23 II lett. c e III Multe e sanzioni che incidono sull'utile LIFD 27 III lett. c e IV, 59 II lett. c e III
1. MULTE
Secondo DELIG 14° II lett. c e 23b II lett. c risp. LIFD 27 III lett. c e 59 II lett. c le multe e le pene pecuniarie non rappresentano oneri giustificati dall'uso commerciale e pertanto non possono essere portate in deduzione. Questo vale per le multe e le pene pecuniarie previste dal Codice penale svizzero, dal diritto penale accessorio e dalle multe fiscali e i relativi interessi di mora. Le sanzioni pe- cuniarie amministrative a carattere penale sono equiparate alle multe (DELIG 14 II lett. d e 23b II lett. d; LIFD 27 III lett. d e 59 II lett. d). Non sono deducibili nemmeno le multe disciplinari (soprattutto per eccesso di velocità) che il datore di lavoro (detentore) paga per il dipendente. Nel caso di persone giuridiche è ammessa la deducibilità delle spese processuali in- sorte in relazione a multe/pene pecuniarie, poiché considerate oneri giustificati dall'uso commerciale. Nel caso di persone fisiche con attività lucrativa indipendente, le spese processuali sono deducibili se sussiste un nesso tra il procedimento penale e l'attività professionale. Se manca tale nesso, le spese processuali sono da attribuire alla sfera privata e quindi, come nel caso di persone fisiche con attività lucrativa dipendente, non sono fiscalmente deducibili. La medesima riserva vale anche per il rapporto tra persona giuridica e azionista.
2. SANZIONI CHE INCIDONO SULL'UTILE
Le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito possono essere dedotte come spese giustificate dall'uso commerciale o professionale, nella misura in cui non abbiano carat- tere penale (DELIG 14° I e 23b I; LIFD 27 II lett. f e 59 I lett. f).Di norma le sanzioni fina- lizzate al prelievo dell'utile illecito sono indipendenti da colpa e pertanto possono essere inflitte già in presenza di un'infrazione oggettiva della legge. Esse non hanno scopo pu- nitivo, bensì mirano meramente a correggere una condizione venutasi a creare in segui- to a una violazione del diritto. In tal modo si mira a ripristinare la situazione legale prele- vando la quota dell'utile che risulta dall'infrazione della legge. A seguito del prelievo del- la quota di utile conseguita in modo illecito la persona interessata non dispone più dei corrispondenti mezzi, ragione per cui questi non possono essere assoggettati a imposi- zione. Per tale ragione, le sanzioni che incidono sull'utile e non hanno carattere penale sono fiscalmente deducibili nel momento del prelievo. L'onere probatorio per fatti determinanti un'imposta spetta all'autorità fiscale, mentre quello per i fatti che riducono il debito fiscale spetta al contribuente. In base a tale regola generale riguardante l'onere della prova, il contribuente è tenuto a fornire prova di un'e-
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ventuale quota dell'utile da recuperare (quale fatto che comporta una riduzione dell'im- posizione). Il contribuente che non è in grado di dimostrare che la sanzione decisa con- tiene una componente che incide sull'utile deve assumersi le conseguenze dell'assenza di prove. In questo caso l'intera sanzione è considerata non deducibile sotto il profilo fi- scale. Esempio: ⇒ H è ingegnere civile indipendente. Nella città di Coira ha realizzato due case plurifamiliari. Per entrambe le case ha superato l'altezza massima consentita dalla legge. Di conseguenza il Municipio gli ha inflitto una multa pari a CHF 50'000. In aggiunta, a titolo di compensazione per i benefici patrimoniali deri- vanti dalle infrazioni al diritto edilizio, il Municipio ha stabilito il versamento di un importo di CHF 100'000. Soluzione:
I CHF 50'000 rappresentano una multa, la quale non è deducibile.
I CHF 100'000 vanno qualificati quale riduzione dell'utile e pertanto sono deducibili.
3. MULTE E SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE A CARATTERE PENALE
ESTERE Le multe e le sanzioni pecuniarie amministrative a carattere penale inflitte all'estero dalle autorità penali o amministrative possono essere dedotte se le sanzioni violano l'ordine pubblico svizzero o se il contribuente può dimostrare in modo plausibile di aver interpre- so tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge (DELIG 14 III e 23b III; LIFD 27 IV e 59 III). La violazione dell'ordine pubblico non viene valutata in astratto. Sono invece determinanti gli effetti nel singolo caso (cfr. TF 21.5.2015,5A_748/2014, consid. 4.1). Sulla base di queste disposizioni, l'amministrazione delle im- poste deve valutare caso per caso se la sanzione viola l'ordine pubblico svizzero o se l'azienda sanzionata ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per rispettare la legge. Poiché non è sempre possibile fornire una prova rigorosa, è sufficiente che gli sforzi compiuti siano dimostrati in modo plausibile. Tali casi devono essere sottoposti alla valutazione del Servizio giuridico.
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