1.2.1

Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano (ROCCL)

del 1 2 novembre 201 8

Il Consiglio Comunale di Lugano, visti gli art. 1 25 e segg., 1 35 e 1 36 della Legge organica comunale del 1 0 marzo 1 987 (LOC),

risolve:

TITOLO I Norme generali

CAPITOLO I Campo di applicazione

Art. 1 Campo di applicazione 1 Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili a tutte le

collaboratrici e a tutti i collaboratori del Comune.

Il rapporto d’impiego dei docenti dell'Istituto Scolastico comunale è disciplinato dalla legislazione cantonale.

Il rapporto di impiego per il personale uniformato del Corpo di Polizia comunale, ad eccezione del comandante, è disciplinato da uno specifico regolamento.

Le denominazioni professionali utilizzate nel presente Regolamento si intendono al maschile e al femminile.

Politica del personale

Art. 1a Politica del personale Il Comune promuove la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei propri servizi; a

tale scopo:

  1. attua una politica del personale fondata sul conseguimento di obiettivi;

  2. valuta le prestazioni dei propri servizi e controlla periodicamente gli obiettivi che ha loro posto;

  3. favorisce lo sviluppo professionale dei collaboratori;

y

d. rende attrattiva la funzione pubblica sul mercato del lavoro, così da stimolare una collaborazione durevole di personale qualificato.

Art. 1b Principi 1 La politica del personale, definita dal Municipio, è subordinata prioritariamente al rispetto dei compiti istituzionali e si realizza tramite l'impiego dei collaboratori in modo adeguato, economico e socialmente

responsabile.

Essa tende in particolare a:

  1. considerare le esigenze dei collaboratori, promuovendo nel contempo il loro sviluppo personale e professionale, la motivazione, il coinvolgimento, la mobilità e la polivalenza;

  2. favorire lo sviluppo delle capacità gestionali dei quadri;

  3. garantire un trattamento salariale adeguato a tutti i collaboratori;

  4. assicurare le pari opportunità tra donna e uomo;

  5. garantire le stesse opportunità ai disabili, il loro impiego e la loro integrazione;

  6. garantire la protezione della personalità e della salute, nonché la sicurezza dei collaboratori sul posto di lavoro;

  7. favorire un atteggiamento rispettoso dell'ambiente sul posto di lavoro;

  8. incentivare l'offerta di posti di tirocinio e di formazione;

  9. assicurare un'informazione adeguata ai collaboratori.

Il Municipio favorisce l'impiego a tempo parziale e/o il lavoro ripartito (job sharing), con pari diritti tra chi lavora con questa formula e chi lavora a tempo pieno (classe di stipendio, indennità, gratifiche, riconoscimento delle ore straordinarie, promozioni, aggiornamenti).

Art. 2 Suddivisione dei dipendenti

Abrogato.

Competenza

Art. 3 Competenza per assunzioni Le assunzioni, riservato quanto disposto dall'art. 1 5, sono di esclusiva

competenza del Municipio.

y

TITOLO II Costituzione del rapporto di impiego

Nomina

Art. 4 Definizione La nomina è l’atto amministrativo con cui il collaboratore viene assunto a

tempo indeterminato e assegnato ad una funzione.

Art. 5 Requisiti 1

I candidati alla nomina devono adempiere ai seguenti requisiti:

  1. cittadinanza svizzera, riservata l'applicazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1 999 (ALC);

  2. condotta ineccepibile e documentata;

  3. idoneità psicofisica alla funzione;

  4. formazione, preparazione e attitudini idonee alla funzione da occupare (mansionario).

Abrogato.

In presenza di candidati con requisiti equivalenti, il domicilio a Lugano e la conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle istituzioni possono essere valutati quali titolo preferenziale per la nomina.

Il Municipio designa, mediante ordinanza, le funzioni legate all'esercizio della pubblica potestà e destinate a tutelare gli interessi generali del Comune o di altre collettività pubbliche che possono essere occupate soltanto da persone di nazionalità svizzera.

Art. 6 Modalità 1 1 La nomina dei collaboratori avviene mediante concorso pubblico esposto agli albi comunali per un periodo di almeno 1 4 giorni e una volta sul

Foglio ufficiale cantonale.

Per giustificati motivi e per favorire la mobilità interna, l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso pubblico. In questo caso, deve indire un concorso interno aperto unicamente ai propri collaboratori, il cui rapporto di impiego è regolato dagli art. 4 o 1 0 o - purché conferito tramite concorso pubblico - da un incarico ai sensi dell’art. 13.

Il capitolato di concorso indica la funzione, i requisiti, le mansioni di questa ed i relativi documenti e certificati da produrre. La partecipazione al concorso implica l'accettazione delle condizioni previste dal capitolato.

y

L'assunzione può essere subordinata all'esito di una visita eseguita dal medico di fiducia del Municipio che attesti l'idoneità psicofisica del candidato allo svolgimento della funzione, come pure ad un eventuale esame attitudinale.

Con la conferma della nomina il neoassunto riceve il mansionario e le condizioni di stipendio.

Art. 7 Periodi di prova 1 Sono considerati periodo di prova il primo anno d’impiego e il primo anno

di assegnazione a nuova funzione.

Periodo di prova per prima nomina: durante questo periodo di prova, il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso. Analogo diritto di disdetta spetta al collaboratore.

Periodo di prova per il primo anno di assegnazione a nuova funzione: per il collaboratore assegnato ad altra funzione esiste il periodo di prova di un anno; durante questo periodo egli può essere trasferito al posto precedentemente occupato, o in altro di analogo livello salariale al precedente, esclusa, in questo caso, la facoltà del Municipio di avvalersi della disdetta prevista al cpv. 2.

Nei casi dubbi il periodo di prova può essere prolungato dal Municipio sino ad un massimo di due anni.

Art. 8 Nomina a tempo parziale 1 Il Municipio può procedere alla nomina di collaboratori a tempo parziale, a condizione che il grado di occupazione non sia inferiore al 50% dell’orario completo, che siano rispettati i doveri di servizio e che l’orario

ridotto sia compatibile con le esigenze del servizio. Entro gli stessi limiti e alle stesse condizioni può essere concessa una riduzione del grado di occupazione a collaboratori già nominati.

Stipendio e indennità saranno corrisposti proporzionalmente al grado di occupazione.

Art. 9 Nullità e annullabilità della nomina 1 È nulla la nomina ottenuta con la frode o con l'inganno o sottacendo

elementi determinanti per la decisione.

È annullabile la nomina decisa a condizioni diverse da quelle stabilite dalla legge, dal presente Regolamento e dal capitolato di concorso.

y Incarico

Sezione 1 Incarico per funzione stabile

Art. 10 Definizione 1 Mediante pubblico concorso il Municipio può assumere un candidato, conferendogli un incarico per funzione stabile, qualora questi non adempia ai requisiti richiesti dall'art. 5 cpv. 1 lett. a) o d) del presente

Regolamento; l'art. 5 cpv. 3 è applicabile per analogia.

L’incarico per funzione stabile può essere conferito anche qualora l’occupazione fosse inferiore al 50% dell’orario completo.

Art. 11 Durata

L’incarico per funzione stabile è conferito per una durata indeterminata.

Art. 12 Trasformazione in nomina 1 Il Municipio trasforma in nomina l’incarico per funzione stabile quando si

realizzano i requisiti mancanti al momento dell’assunzione.

Il Municipio, ritenuto l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. a), può procedere alla nomina dopo almeno cinque anni di servizio ininterrotto, se constata che i requisiti mancanti previsti dall'art. 5 cpv. 1 lett. d) sono compensati dall'esperienza acquisita.

I congedi non pagati parentali e per motivi familiari con un cumulo complessivo fino a dodici mesi non interrompono il computo dei cinque anni.

Sezione 2 Incarico a tempo determinato

Art. 13 Definizione 1 Il Municipio può procedere senza pubblico concorso all’assunzione di collaboratori per funzioni istituite a titolo provvisorio o per le quali non si può garantire un impiego duraturo, conferendo un incarico temporaneo di

una durata massima di un anno.

L'incarico temporaneo può essere rinnovato per un massimo di un ulteriore anno.

Art. 14 Durata e modalità 2 1 La durata dell’incarico è definita dalla natura stessa dell’attività per la

quale si procede all’assunzione.

y

Se la funzione assume carattere permanente il Municipio può procedere alla nomina o al conferimento di un incarico per funzione stabile, per il tramite di un concorso pubblico.

Art. 15 Casi particolari La Divisione risorse umane, su proposta delle singole direzioni, può effettuare delle assunzioni per lavori urgenti della durata non superiore a due

mesi.

Altre tipologie di impiego

Art. 15a Parità di requisiti 3

Abrogato.

Art. 15b Tipologie 1 Le assunzioni a tempo determinato di personale educativo scolastico ed extrascolastico sono regolate da specifiche disposizioni emanate dal

Municipio.

Altre assunzioni sono possibili nel rispetto del quadro legale di riferimento o nell’ambito di progetti speciali promossi dal Comune per favorire il lavoro, la formazione o il reinserimento professionale. In questi casi, durata e condizioni dell’impiego sono definite dal Municipio.

In casi contingenti, onde garantire la funzionalità del servizio, si può ricorrere al lavoro su chiamata.

Tutte le disposizioni di cui al presente articolo sono definite tramite apposita ordinanza.

TITOLO III Doveri dei collaboratori

Organizzazione del lavoro

Art. 16 Settimana lavorativa 1 La settimana lavorativa è di cinque giorni, di regola dal lunedì al venerdì; il

sabato è giorno di riposo.

Sono riservate le disposizioni particolari stabilite per i servizi nei quali il lavoro è svolto a turni. Ai collaboratori di questi servizi sono comunque garantiti in media, in un anno civile, almeno due giorni di riposo ogni settimana.

y

Art. 17 Orario di lavoro 1 La durata del lavoro è stabilita in 40 ore settimanali per tutti i

collaboratori.

Il Municipio è autorizzato, per singole categorie di collaboratori e per speciali esigenze di servizio, a derogare al cpv. 1 del presente articolo e al cpv. 4 dell'articolo 64, riservate le disposizioni di leggi superiori vincolanti.

Il Municipio introduce l'orario flessibile o orari differenziati compatibilmente con le esigenze di servizio e le condizioni organizzative del lavoro.

Le modalità di gestione dell’orario flessibile sono disciplinate mediante apposita ordinanza.

L’orario di lavoro del Segretario comunale e dei direttori di divisione è fondato sulla fiducia. Il Municipio ha facoltà di estenderlo ad altri funzionari dirigenti.

Art. 18 Prestazioni straordinarie 4 1 Tutti i collaboratori sono tenuti a prestare la loro attività anche fuori orario e oltre il normale orario di lavoro loro assegnato, quando necessità

contingenti o esigenze di supplenza di colleghi lo richiedono.

Sono considerate prestazioni straordinarie le ore che adempiono le seguenti condizioni cumulative:

  1. superano il normale orario di lavoro;

  2. vengono effettuate fuori dall’orario di lavoro prestabilito o del turno pianificato;

  3. sono ordinate o autorizzate dalla direzione del servizio di impiego.

Le ore straordinarie svolte il sabato, nei giorni feriali tra le 20.00 e le 07.00, la domenica e nelle festività ufficiali riconosciute dal Cantone tra le 07.00 e le 20.00, danno diritto a un supplemento orario del 25%. Per le ore svolte la domenica e nelle festività ufficiali, tra le 20.00 e le 07.00, il supplemento orario è del 50%.

Le prestazioni straordinarie devono rivestire carattere eccezionale e le ore svolte devono di regola essere recuperate in tempo libero, pari alle ore effettuate maggiorate dai previsti supplementi.

Qualora, in casi estremi, il recupero di cui al cpv. 4 non fosse possibile, il Municipio può concedere un indennizzo pari al compenso orario maggiorato dai previsti supplementi. L’indennizzo può essere parziale o totale.

Per il calcolo del compenso orario si applica la seguente formula: (stipendio mensile al 1 00% x 1 2) / 2080. Determinante ai fini del conteggio è la retribuzione mensile al momento del pagamento.

Per i collaboratori impiegati a tempo parziale che dovessero essere chiamati a svolgere prestazioni straordinarie per un periodo prolungato e pianificabile, la direzione valuta un aumento temporaneo del grado di occupazione.

y

Le ore svolte durante i giorni festivi, i giorni di riposo riconosciuti dal Municipio, il sabato e la domenica sono straordinarie e viene riconosciuto il supplemento secondo il cpv. 3, solo se vengono svolte al di fuori dell’orario di lavoro prestabilito o del turno pianificato.

I collaboratori compresi nelle prime cinque fasce di funzioni (XVIII-XXII) non hanno diritto al pagamento delle ore straordinarie, ma solo al recupero in tempo libero.

Art. 19 Assenze per ragioni di salute 1 Il collaboratore deve, in caso di assenza per ragioni di salute, avvertire

immediatamente e mantenere informata la direzione del proprio servizio. Se l'assenza è superiore a tre giorni il collaboratore deve produrre immediatamente il certificato medico. Il primo certificato medico d'inabilità lavorativa ha una validità massima di 1 5 giorni (festivi compresi); ulteriori certificati medici inerenti allo stesso evento hanno una validità massima di 30 giorni (festivi compresi) e devono pervenire entro la scadenza del certificato medico antecedente.

Abrogato.

Dopo tre assenze per ragioni di salute di durata non superiore a tre giorni, il collaboratore deve produrre un certificato medico per qualsiasi ulteriore assenza che si verifichi nel corso dell’anno.

Il Municipio può richiedere il certificato medico anche in caso di assenze inferiori a tre giorni, se queste si ripetono con frequenza o per fondati motivi.

Le uscite di casa devono essere autorizzate dal medico. È riservata la facoltà del Municipio di far eseguire ogni necessario accertamento. In caso di abuso l'assenza è considerata arbitraria.

Il Municipio può ordinare visite di controllo per il tramite di un medico di fiducia. Il rifiuto di dette richieste comporta la perdita dei diritti previsti dagli articoli di cui al Capitolo 4 del Titolo IV.

Se a seguito di una visita di controllo il collaboratore non ottempera all'ordine di riprendere il lavoro, è passibile di sanzioni disciplinari.

Art. 20 Assenze arbitrarie 5 1

Le assenze non autorizzate o non giustificate sono considerate arbitrarie.

La competenza a stabilire l'assenza arbitraria spetta al funzionario dirigente in collaborazione con la Divisione risorse umane, sentito il collaboratore.

Le assenze arbitrarie comportano la riduzione proporzionale dello stipendio e, se del caso, delle vacanze.

Il Municipio può inoltre pronunciare la disdetta se l’assenza non viene giustificata dal collaboratore.

y

Art. 21 Malattia e infortunio durante le vacanze 6 1 Il collaboratore che si ammala o subisce un infortunio durante le vacanze è tenuto ad annunciarlo immediatamente, trasmettendo il certificato medico

alla Divisione risorse umane.

In caso di mancata immediata segnalazione o presentazione del certificato medico l’assenza per malattia o infortunio è computata come vacanze.

Non sono considerati i casi di infortunio o di malattia che consentono al collaboratore di muoversi liberamente o che comportanto solo lievi limitazioni, non tali da precludere il godimento delle vacanze.

Le vacanze interrompono il conteggio dei giorni di cumulo di malattia o di infortunio. Pertanto i giorni di assenza per il periodo di vacanza sono computati quali giorni interi anche in caso di inabilità lavorativa parziale.

Art. 22 Supplenze 7 1 In caso di assenza, impedimento o soverchio lavoro, i collaboratori devono

supplirsi a vicenda senza ulteriore compenso.

Qualora un collaboratore ne supplisca un altro, assente per malattia, infortunio o giustificati motivi, situato in una fascia di funzioni superiore e di maggior responsabilità ha diritto, a partire dal trentunesimo giorno consecutivo, se il Municipio ha ratificato la supplenza, di percepire un’indennità pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quello che percepirebbe se fosse promosso nella funzione del supplito. Per le funzioni che implicano un onere di supplenza il diritto all’indennità decorre dal trentunesimo giorno se il titolare della funzione è stato supplito per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi.

Non si inizia il computo di un nuovo periodo se al termine della supplenza di cui al cpv. 2 dovesse subentrare un’ulteriore interruzione per malattia, infortunio o giustificati motivi entro un massimo di 30 giorni.

Art. 23 Modifica delle funzioni, mobilità interna, trasferimento e assegnazione ad altra funzione 8 1 Il Municipio, allo scopo di promuovere la mobilità interna e l’acquisizione di professionalità interdisciplinare, a dipendenza delle esigenze di lavoro può modificare l’assegnazione ai vari servizi dei collaboratori e/o le loro mansioni senza lederne gli interessi economici e la dignità professionale. Il

collaboratore deve essere sentito.

In caso di trasferimento o di modifica delle mansioni su richiesta del collaboratore, il Municipio si riserva di stabilire uno stipendio commisurato alla nuova funzione.

Qualora il collaboratore, durante la sua attività, si trovasse oppure si dichiarasse nell’impossibilità di adempiere a tutti i compiti previsti dal mansionario della sua funzione il Municipio, se sussistono le condizioni, può assegnarlo ad altra funzione con stipendio conforme alla nuova P. 1 0 di 42 y attività, oppure, in caso di mancato accordo disdire il rapporto di impiego ai sensi dell’art. 86.

La decisione di trasferimento deve essere motivata e comunicata tempestivamente all’interessato. In caso di cambiamento di attività può essere assegnato un periodo di prova di tre mesi al massimo. Se l'esito della prova è negativo il collaboratore ritorna all'attività precedente.

Resta riservata l’applicazione dell’art. 74 cpv. 3 e 4.

Art. 24 Domicilio Il Municipio, se lo richiedono esigenze di servizio, può imporre a determinati

collaboratori l'obbligo di domicilio nel Comune o in altro luogo.

Doveri di servizio

Art. 25 Obblighi dei collaboratori 9 1 Il collaboratore deve dedicare alla propria funzione tutto il tempo stabilito dalle disposizioni di servizio. Egli è tenuto ad agire in conformità alle disposizioni e agli interessi del Comune, a salvaguardarne e a

promuoverne l’immagine.

Il collaboratore deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua funzione pubblica e tenere un contegno corretto e dignitoso sia nello svolgimento della funzione stessa, sia nella vita privata.

Egli deve personalmente eseguire i compiti a lui assegnati; deve adempiere al proprio dovere verso terzi, superiori, subalterni e colleghi con cortesia, zelo, diligenza e correttezza e contribuire con spirito di iniziativa e di collaborazione al miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio alla collettività.

Art. 25a Salute e sicurezza dei collaboratori

I collaboratori sono tenuti a:

  1. osservare le istruzioni del Municipio in materia di sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro, emanate in conformità con la legislazione vigente, e a rispettare le regole riconosciute nonché quelle relative alla professione;

  2. utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza e i mezzi di protezione individuale senza comprometterne l’efficacia;

  3. eliminare o segnalare le anomalie riscontrate che pregiudicano la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro;

  4. non mettersi in uno stato che possa esporre loro stessi o altri a pericolo.

P. 1 1 di 42 y

Art. 26 Segreto d’ufficio 1 Ogni collaboratore è vincolato al segreto d’ufficio, che sussiste anche

dopo la cessazione del rapporto d’impiego.

Il collaboratore chiamato a deporre in giudizio per fatti che gli sono noti in relazione al suo impiego deve essere preventivamente svincolato dal segreto d’ufficio da parte del Municipio. L’autorizzazione è necessaria anche dopo la cessazione del rapporto di impiego.

Abrogato.

Art. 26a Dichiarazioni pubbliche Qualsiasi dichiarazione pubblica agli organi di informazione su fatti concernenti l’amministrazione comunale deve essere preventivamente autorizzata dal Municipio; in casi di urgenza dal Capodicastero, secondo le

direttive interne.

Art. 26b Attività private dopo la cessazione del rapporto d'impiego 1 Dopo la cessazione del rapporto d’impiego, le persone che intraprendono un’attività privata dipendente o indipendente non possono assumere mandati esterni di rappresentanza nell’ambito di pratiche che hanno già

trattato direttamente in precedenza come collaboratori del Comune.

Una dichiarazione in tal senso viene sottoscritta al momento della nomina o dell’incarico.

Art. 27 Esercizio di altre attività 1 0 1 L’esercizio di un’altra attività remunerata o non remunerata, anche se temporanea, dev’essere notificato tempestivamente all’autorità di nomina, indipendentemente dal grado di occupazione alle dipendenze del Comune. Il collaboratore deve fornire tutte le indicazioni necessarie sul tipo e l’oggetto dell’attività, sul relativo impegno in termini di tempo e

sull’entità dell’eventuale remunerazione.

Il Municipio nega, con decisione formale, l’esercizio di un’altra attività se è incompatibile con la funzione o vi arreca pregiudizio, se lede l’immagine del Comune, se compromette l’adempimento dei doveri di servizio o se costituisce concorrenza nel campo professionale.

Il Municipio può subordinare l’esercizio di un’altra attività alla riduzione del grado di occupazione.

Abrogato.

P. 1 2 di 42 y

Art. 28 Divieti vari

È vietato al collaboratore:

  1. ricevere regali in natura o in denaro o conseguire vantaggi personali qualsiasi per prestazioni inerenti al suo servizio o comunque avere interessi con fornitori del Comune; il Municipio ne disciplina i particolari e le eccezioni mediante apposita ordinanza;

  2. assentarsi dal lavoro senza autorizzazione;

  3. abrogato;

  4. in genere agire contro l’interesse pubblico o del Comune;

  5. partecipare in modo preponderante ad aziende, società e attività commerciali che hanno relazioni contrattuali con il Comune;

  6. utilizzare materiale e mezzi di proprietà del Comune a scopo privato e/o per conto di terzi.

Art. 28a Diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali 1 Tutti i diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali, ai sensi della legislazione federale in materia di proprietà intellettuale, costituiti nell' esercizio della funzione o in relazione con quest'ultima,

appartengono al Comune:

  1. quando essi siano il prodotto dell'attività o degli obblighi di servizio del collaboratore;

  2. quando essi costituiscano il risultato di esperimenti ufficiali;

  3. quando, in caso di mandati o di attività accessorie, l'autorità se ne sia riservata la proprietà.

Nel caso in cui il bene immateriale abbia una notevole importanza economica o appartiene al Comune secondo il cpv. 1 lett. c), il collaboratore ha diritto ad una equa indennità.

Nello stabilire l'indennità si deve tener conto se abbiano cooperato altre persone al servizio del Comune e se siano stati impiegati impianti o materiali d'esercizio del Comune.

Art. 28b Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione 1 1 1 Il collaboratore è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai suoi superiori o al Municipio i crimini e i delitti perseguibili

d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione. Nel caso di segnalazione al suo superiore o al Municipio, l’obbligo di denuncia incombe ad essi. Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

Il collaboratore ha il diritto di segnalare al Municipio altre irregolarità constatate o a lui segnalate nell’esercizio della sua funzione.

La segnalazione deve essere trattata in maniera confidenziale.

Il collaboratore che in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.

P. 1 3 di 42 y Mancanze dei doveri di servizio

Art. 29 Responsabilità per danni La responsabilità per danni causati al Comune e a terzi dal collaboratore è retta dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e

degli agenti pubblici del 24 ottobre 1 988.

Art. 30 Vigilanza sul personale 1 Al Sindaco spetta la vigilanza sui collaboratori comunali, che esercita

sovraintendendo alle attività della Divisione risorse umane.

Abrogato.

I direttori vigilano sui collaboratori in base alle direttive della Divisione risorse umane.

I quadri vigilano sull'operato dei loro subordinati, informando regolarmente i superiori per le vie di servizio.

Art. 31 Provvedimenti disciplinari La violazione dei doveri d’ufficio da parte di collaboratori, la trascuranza e la negligenza nell’adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal Municipio esclusivamente con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata

l’azione penale:

  1. l’ammonimento scritto;

  2. la multa fino a CHF 3'000.--;

  3. la riduzione dello stipendio fino ad un massimo del 1 0%, durante un anno al massimo;

  4. la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di otto mesi.

  5. Abrogato.

  6. Abrogato.

  7. Abrogato.

  8. Abrogato.

Art. 32 Inchiesta e rimedi giuridici 1 L’applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un’inchiesta, di regola il Municipio incarica la Divisione risorse umane di effettuare le

inchieste amministrative.

Al collaboratore viene data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta. Egli ha diritto di giustificarsi, farsi assistere, prendere visione dell'incarto che lo concerne e di chiedere un complemento d'inchiesta.

Le sanzioni sono motivate e comunicate per iscritto all'interessato con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso.

Abrogato.

P. 1 4 di 42 y

Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 33 Misure cautelari 1 Se l’interesse dell’Amministrazione o dell’inchiesta lo esige, il Municipio può sospendere immediatamente dalla carica oppure, in casi particolari, trasferire provvisoriamente ad altra funzione il collaboratore oggetto di

un’inchiesta disciplinare.

Al collaboratore va garantito il diritto di essere sentito, riservata l’urgenza.

La decisione provvisionale, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato.

Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 34 Termini e prescrizione 1 La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in 5 anni a decorrere dalla trasgressione. In presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno

dalla crescita in giudicato della decisione penale.

Abrogato.

Abrogato.

Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, il procedimento formalmente aperto dev’essere chiuso con una decisione di abbandono.

TITOLO IV Diritti del collaboratore

Funzioni, stipendi e indennità

Art. 35 Diritto alla funzione 1 Il collaboratore ha il diritto di esercitare le sue funzioni nei limiti previsti dal presente Regolamento, dall’atto di assunzione, dal mansionario e dalle

ordinanze municipali sul personale.

Qualora lo esigano ragioni di servizio, al collaboratore possono essere assegnati, nei limiti dell’orario normale di lavoro, oltre ai compiti previsti dal mansionario, altri incarichi, senza che gli sia dovuto compenso alcuno. Resta riservata l'applicazione dell'art. 22 (supplenze).

P. 1 5 di 42 y

Art. 35a Diritto allo stipendio I collaboratori percepiscono, per l’attività prestata, lo stipendio, i supplementi e le indennità previsti dal presente Regolamento e dalle

disposizioni esecutive.

Art. 36 Scala degli stipendi 1 2 1

La scala degli stipendi annui è stabilita come segue: Differenza tra il Classe Minimo Massimo minimo e il massimo

1 86'31 1 .1 5 219'847.1 0 33’535.95

1 70'533.80 201 '229.90 30’696.10

1 56'499.60 1 84'669.30 28’169.70

1 43'752.65 1 69'628.15 25’857.50

1 32'327.85 1 56'1 46.80 23’818.95

1 22'1 32.1 0 1 44'1 1 6.1 0 21’984.00

1 1 3'021 .45 1 33'365.50 20'344.05

1 04'878.20 1 23'756.1 0 1 8'877.90

97'589.05 1 15'1 55.00 1 7'565.95

91'051 .35 1 07'440.45 1 6'389.1 0

85'1 80.1 0 1 00'51 2.50 1 5'332.40

80'71 6.20 95'245.1 5 1 4'528.95

75'967.50 89'641 .80 1 3'674.30

71'669.60 84'570.25 1 2'900.65

67'802.20 80'006.65 1 2'204.45

64'359.40 75'944.1 5 1 1 '584.75

61'303.05 72'337.50 1 1 '034.45

58'605.60 69'1 54.60 1 0'549.00

56'240.05 66'363.25 1 0'1 23.20

54'1 89.50 63'943.75 9'754.25

52'442.60 61'882.25 9'439.65 P. 1 6 di 42 y

48'1 76.30 55'402.80 7'226.50

47'091 .30 54'1 55.1 0 7'063.80

46'31 8.95 53'266.90 6'947.95

42'1 37.95 48'458.60 6'320.65

La presente scala è stabilita sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di novembre 2022 (1 04.6 punti, indice di base di riferimento dicembre 2020 = 1 00 punti). Il Municipio si impegna periodicamente ad aggiornare l'indice di base di riferimento.

La scala degli stipendi indicata in questo articolo verrà adeguata al 1 ° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo di novembre dell’anno precedente secondo le disposizioni emanate dal Municipio, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune e previa consultazione della CdP (art. 91 ROCCL).

Gli stipendi di cui sopra sono divisi in tredici mensilità; la tredicesima verrà versata in una o più rate a giudizio del Municipio.

Allo scopo di assicurare la competitività dell’Amministrazione comunale e così intervenire in maniera flessibile e mirata a dipendenza della peculiarità della funzione, dei bisogni specifici del settore e della situazione del mercato del lavoro, al Municipio è concessa la facoltà di rinquadrare direttamente funzioni o gruppi di funzioni appartenenti alle rispettive aree di professionalità (v. art. 37) maggiorando le relative scale salariali sino ad un massimo del 1 0%.

La soglia d'entrata per la prima classe non è inferiore a tre aumenti.

Art. 37 Classificazione delle funzioni e Requisiti professionali La classificazione delle funzioni e i requisiti professionali sono stabiliti dal

Municipio in via d’ordinanza.

Art. 37a Particolarità per il corpo di Polizia comunale

Abrogato.

Art. 38 Applicazione della classificazione delle funzioni 1 Tutte le funzioni appartenenti alle rispettive aree di professionalità sono valutate secondo competenze professionali, competenze personali, competenze sociali, competenze di condotta, sollecitazioni e condizioni di

lavoro.

Per ogni funzione viene allestito un apposito mansionario che deve essere sottoscritto dal collaboratore.

Il collaboratore di nuova assunzione, nel rispetto dell'art. 39, viene inserito nella classe inferiore, mediana o superiore della rispettiva fascia delle funzioni, tenendo conto dell’esperienza acquisita secondo i criteri previsti per le promozioni indicati all’art. 43.

P. 1 7 di 42 y

Abrogato.

Art. 39 Stipendio iniziale 1 Il collaboratore di nuova assunzione percepisce il minimo di stipendio della sua classe; dovrà tuttavia essere considerata l’esperienza utile alla

funzione acquisita presso imprese pubbliche o private.

Nel caso di candidati di nuova assunzione, con scarsa esperienza professionale in attività di analogo livello o previsti per compiti che richiedono un periodo di introduzione, il Municipio può stabilire, per due anni al massimo, una riduzione del 5% dello stipendio rispetto a quello minimo previsto per la funzione.

Art. 40 Aumenti annuali 1 3 1 Lo stipendio è aumentato, in funzione della valutazione annuale ottenuta,

sino al raggiungimento del massimo della relativa classe di organico.

Se le prestazioni non soddisfano le aspettative lo stipendio non viene aumentato.

Se le prestazioni soddisfano parzialmente le aspettative, lo stipendio viene aumentato a scadenza biennale, a condizione che la successiva valutazione sia anch’essa almeno analoga.

Se le prestazioni soddisfano le aspettative, lo stipendio viene aumentato ogni inizio anno di una annualità.

Se le prestazioni superano le aspettative, lo stipendio viene aumentato ogni inizio anno di una annualità. Qualora il collaboratore non avesse più diritto a uno scatto, resta riservata la facoltà del Municipio di riconoscere una gratifica straordinaria o giorni di congedo pagato secondo i disposti dell’art. 45 cpv. 2.

L’aumento è calcolato sulla differenza dello stipendio minimo e lo stipendio massimo delle singole classi. Di tale differenza l’aumento annuo è pari alla

  • settima parte dalla classe 1 alla classe 4

  • nona parte dalla classe 5 alla classe 7

  • decima parte dalla classe 8 alla classe 1 0

  • dodicesima parte dalla classe 1 1 alla classe 1 3

  • tredicesima parte dalla classe 1 4 alla classe 1 6

  • quindicesima parte per la classe 1 7 e la classe 1 8

  • sedicesima parte per la classe 1 9 e la classe 20

  • diciottesima parte per la classe 21 e la classe 22

  • diciannovesima parte per la classe 23 e la classe 24

  • ventunesima parte per la classe 25.

La valutazione della performance del personale può essere contestata davanti a un'apposita commissione paritetica la cui composizione, competenze e funzionamento è stabilito da una specifica Ordinanza.

P. 1 8 di 42 y

Il Municipio indica nel rendiconto il numero di valutazioni che non corrispondono, che corrispondono parzialmente, che corrispondono o che superano le aspettative; inoltre indica il numero di gratifiche accordate. I dati vengono presentati per sesso, per Dicastero e per classe salariale per quanto non in contrasto con la legislazione in materia di protezione dei dati.

Art. 41 Decorrenza degli aumenti annuali 1 4 1

Gli aumenti annuali decorrono a partire dal 1 ° gennaio di ogni anno.

Il Consiglio comunale - su proposta del Municipio - può in caso di difficoltà finanziarie, bloccare transitoriamente per un anno nel corso della medesima legislatura gli scatti di stipendio. La proposta deve essere formulata nell’ambito del messaggio sul preventivo, previa consultazione della commissione del personale.

Se il collaboratore è retribuito per almeno 6 mesi durante l’anno civile, l’aumento viene conteggiato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Se invece è stato retribuito per meno di 6 mesi l’aumento non è concesso.

Art. 42 Stipendio orario 1 5 1 Lo stipendio orario dei collaboratori retribuiti a paga oraria viene calcolato dividendo per 2080 quello annuale. La tredicesima mensilità è compresa nello stipendio orario; l’indennità vacanze e l’indennità per i giorni festivi

sono versate in aggiunta allo stesso.

abrogato.

Art. 43 Promozioni nell’ambito delle fasce di funzioni 1 Il Municipio, previa valutazione, può procedere nell’ambito delle singole fasce alla promozione di collaboratori dalle classi inferiori a quelle mediane e da quelle mediane a quelle superiori, secondo le seguenti

direttive:

  1. coloro che, inseriti in classe inferiore, hanno raggiunto il massimo delle annualità possibili e previste dalla rispettiva classe di appartenenza, conseguendo prestazioni individuali che hanno soddisfatto le aspettative per almeno due anni di fila, possono essere promossi alla classe mediana;

  2. coloro che, inseriti in classe mediana, hanno raggiunto il massimo delle annualità possibili e previste dalla rispettiva classe di appartenenza, conseguendo prestazioni individuali che hanno soddisfatto le aspettative per almeno due anni di fila, possono essere promossi alla classe superiore.

Per le promozioni di cui al cpv. 1 del presente articolo il numero di aumenti acquisiti prima della stessa non sono computabili. Per il calcolo del nuovo stipendio si parte dallo stipendio mensile che il collaboratore avrebbe ricevuto se non fosse stato promosso e si considera quello P. 1 9 di 42 y uguale, o immediatamente superiore fra gli stipendi mensili della nuova classe, secondo le normative previste dall’art. 40. Il nuovo stipendio si ottiene infine da quest’ultimo con almeno un ulteriore aumento annuale per chi si trova nelle classi da 1 a 1 3 e con almeno due ulteriori aumenti annuali per chi si trova nelle classi da 1 4 a 25. A promozione avvenuta lo stipendio seguirà la sequenza di aumenti secondo quanto stabilito per la nuova classe di organico.

Il cambio classe, previsto al cpv. 1 , può essere anticipato, anche se non ancora raggiunto il massimo delle annualità possibili e previste dalla rispettiva classe di appartenenza, se le prestazioni individuali superano le aspettative durante due anni consecutivi e dopo quattro anni di appartenenza nella classe.

Nell’ambito delle singole classi ed entro i rispettivi limiti salariali il Municipio può, per i collaboratori con una valutazione annuale che supera le aspettative, anticipare un ulteriore aumento rispetto a quanto previsto all’art. 40 per coloro che occupano una funzione inserita tra la classe no. 1 e la classe no. 1 3, e sino a due ulteriori aumenti per coloro che occupano una funzione inserita tra la classe no. 1 4 e la classe no. 25.

Il Municipio indica nel rendiconto il numero di promozioni. I dati vengono presentati per sesso, per dicastero e per classe salariale, per quanto non in contrasto con la legislazione in materia di protezione dei dati.

Art. 44 Promozione tramite mutamento della funzione 1 6 1 Per la promozione di un collaboratore ad altra funzione di carriera interna,

il Municipio può prescindere dall’apertura di un concorso.

In caso di promozione ad una nuova funzione, il collaboratore sarà inserito nella corrispettiva fascia di retribuzione e il suo stipendio verrà adeguato applicando per analogia l'art. 43 cpv. 2. Se ciò non fosse possibile, si applicherà il minimo della classe inferiore della fascia in cui la nuova funzione è inserita.

L’occupazione di una nuova funzione da parte di un collaboratore presuppone l’effettivo adeguamento della sua attività precedente a quanto prescritto nel mansionario concernente la nuova funzione.

Art. 44a Promozioni per il corpo di Polizia comunale

Abrogato.

Art. 45 Aumenti e gratifiche straordinari 1 Il Municipio, esaurite tutte le possibilità concesse nell’ambito retributivo, può, qualora ci fossero provate difficoltà nel reperire o conservare collaboratori particolarmente idonei, concedere una maggiorazione dello stipendio oltre i limiti superiori possibili delle classi di organico concernenti le singole funzioni, sino ad un massimo del 1 0%. La maggiorazione concessa verrà computata nel calcolo del nuovo stipendio

y in caso di successiva promozione ad una funzione superiore se questa sarà compatibile con la motivazione per cui la maggiorazione è stata conferita. La maggiorazione può essere revocata dal Municipio quando vengono meno i presupposti che l’hanno giustificata.

Il Municipio può corrispondere, per conferire riconoscimenti di merito in caso di valutazione che supera le aspettative e/o per prestazioni giudicate straordinarie, una gratifica, non assicurabile alla Cassa pensioni, sino ad un massimo dell’8% dello stipendio annuo, oppure fino a 12 giorni di congedo pagato se le condizioni di servizio lo permettono.

Ogni anno, nell’ambito dell’esame del conto consuntivo del Comune, il Municipio informa il Consiglio comunale sul numero di collaboratori che hanno ottenuto la maggiorazione di stipendio prevista dal cpv. 1 e di quelli che hanno ricevuto la gratifica o il congedo pagato previsti al cpv. 2, nonché sulla relativa spesa. I dati vengono presentati per sesso, per dicastero e per classe salariale, per quanto non in contrasto con la legislazione in materia di protezione dei dati.

Art. 46 Valutazione della performance del personale 1 7 1 Il Municipio promuove un sistema di valutazione della performance del

personale, tenuto conto dei principi fissati dall’art. 1b.

La performance del collaboratore deve essere valutata annualmente dal superiore gerarchico o dal suo valutatore.

Il colloquio di valutazione serve allo sviluppo professionale del collaboratore, a verificarne la situazione lavorativa e a convenire gli obiettivi o a discuterne il mansionario.

La valutazione della performance è applicata solo per il personale nominato e incaricato ai sensi del ROCCL, a eccezione del personale di polizia uniformato e del personale supplente su chiamata.

La valutazione è elemento determinante per la decisione in merito all’avanzamento sulla scala stipendi e alla concessione di promozioni.

Il sistema di valutazione periodica della performance del personale è disciplinato in via di Ordinanza.

Art. 47 Pagamento dello stipendio 1 Lo stipendio è versato al collaboratore entro il 25 di ogni mese, secondo

le disposizioni emanate dal Municipio.

Se un collaboratore entra in servizio a mese iniziato lo stipendio gli è corrisposto in proporzione al periodo di lavoro.

Lo stipendio, escluso l’assegno per i figli, può essere posto in compensazione con quanto dovuto da un collaboratore al datore di lavoro o alle istituzioni di previdenza per imposte, tasse, multe.

Se non richiesta dall’interessato, la trattenuta deve essere preceduta da una diffida raccomandata al collaboratore a voler procedere al pagamento di quanto dovuto entro un termine di 30 giorni, pena la trattenuta diretta dello stipendio, tranne il minimo garantito vitale.

y

Art. 48 Anzianità di servizio 1 8 1 9 1 A partire dal ventesimo anno di servizio e successivamente ogni cinque anni, al collaboratore viene accordata una gratificazione pari all’ultimo stipendio percepito; tale gratifica può essere corrisposta unicamente se gli anni di servizio sono stati prestati ininterrottamente, senza interruzione del

rapporto d’impiego.

Per il quindicesimo anno di servizio il Municipio concede un congedo pagato di 1 0 giorni; e per il trentacinquesimo, quarantesimo e quarantacinquesimo anno di servizio, oltre alla gratifica prevista dal cpv. 1, il collaboratore beneficia pure di 1 0 giorni di congedo pagato. Il congedo pagato non può essere compensato con denaro, riservati i casi di cessazione del rapporto d’impiego ove, per esigenze di servizio e/o senza colpa del collaboratore, il congedo non ha potuto essere goduto.

Per il calcolo della gratifica non si considera l’assegno di cui all’art. 58.

Se in un anno civile vengono effettuati complessivamente 30 o più giorni di congedo non pagato, gli stessi vengono dedotti dall'anzianità di servizio.

Il Municipio, su richiesta di un collaboratore, può concedere un congedo pagato sino a 22 giorni lavorativi in luogo del versamento della gratifica prevista dal cpv. 1 , purché siano garantiti la continuità e il regolare funzionamento del servizio.

Gli anni prestati dai collaboratori assunti secondo l’art. 15b non vengono computati quali anni di servizio. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dal Municipio.

Art. 49 Indennità 20

Le seguenti indennità sono disciplinate da ordinanze municipali:

  • trasferte e rimborsi spese;

  • servizio di picchetto;

  • per turni di lavoro, in particolare servizio notturno, festivo o irregolare;

  • per mansioni particolari segnatamente per docenti, collaboratori o quadri dirigenti con compiti di coordinamento;

  • per specifiche indennità di presenza.

Art. 49a Indennità per il Corpo Polizia comunale

Abrogato.

Art. 50 Servizio di picchetto 21

Abrogato.

Art. 50a Servizio di picchetto per il Corpo di Polizia comunale

Abrogato.

y

Art. 51 Indennità di trasferta 22

Abrogato.

Art. 52 Compenso per prestazioni fuori orario 23

Abrogato.

Art. 53 Prestazioni in natura

Abrogato.

Art. 54 Stipendio in caso di servizio militare o di protezione civile o di servizio civile 1 Il collaboratore assente per servizio militare o protezione civile o servizio civile sostitutivo svizzero percepisce lo stipendio intero qualora si tratti di

servizi obbligatori.

Il Municipio può ridurre o sopprimere il versamento dello stipendio in caso di servizio volontario o facoltativo.

Art. 55 Soppressione dello stipendio In caso di assenze ingiustificate dal lavoro, di assenze per punizioni relative all’ordinamento disciplinare militare o per l’espiazione di pene privative della libertà, il Municipio sopprime il versamento dello stipendio per l’intera durata

dell’assenza.

Art. 56 Deduzioni Agli effetti delle deduzioni per sospensione dal lavoro e assenze ingiustificate entra in linea di conto il solo stipendio annuo. Non è soggetto a riduzione l’assegno per i figli, riservate le disposizioni della Legge sugli

assegni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam).

Art. 57 Indennità per economia domestica

Abrogato.

Art. 58 Assegno per figli 1 Il collaboratore ha diritto all’assegno per figli secondo le norme della

Legge sugli assegni familiari.

Abrogato.

Art. 59 Indennità per docenti coordinatori

Abrogato.

y

Art. 60 Indennità per superstiti e beneficiari di una rendita intera LAINF 1 Alla morte del collaboratore i suoi superstiti (coniuge, partner registrato e/o figli aventi diritto agli assegni per i figli secondo LAFam), oltre alle prestazioni della previdenza professionale, ricevono un’indennità unica

pari ad un quarto dello stipendio annuo lordo e delle prestazioni sociali.

In caso di morte del collaboratore per infortunio sul posto di lavoro i suoi superstiti (coniuge, partner registrato e/o figli aventi diritto agli assegni per i figli secondo LAFam), anziché l’indennità prevista al cpv. 1, hanno diritto a una volta il salario annuo LAINF e due volte il salario eccedente.

In caso di riconoscimento di una rendita intera LAINF a seguito di un infortunio sul posto di lavoro il collaboratore ha diritto a due volte il salario annuo LAINF e quattro volte il salario eccedente. Il Municipio può ridurre questa indennità conformemente alle disposizioni LPGA e LAINF se l'infortunio è stato provocato dal collaboratore intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 61 Indennità nettezza urbana

Abrogato.

Art. 62 Diritto alle indennità

Abrogato.

Art. 63 Indicizzazione

Abrogato.

Giorni di riposo e vacanze

Art. 64 Giorni di riposo 24 1

Sono considerati giorni di riposo:

  1. il sabato;

  2. la domenica e le feste riconosciute dal Cantone.

Il Municipio decide volta per volta se, in quale misura, e a quali condizioni debbano essere introdotti giorni di riposo supplementari.

Il Municipio disciplina con Ordinanza i giorni di riposo per i collaboratori che, per natura del loro impiego, prestano servizio a turni irregolari, ritenuto che essi hanno diritto ad un numero di giorni equivalente a quelli che spettano loro in base al cpv. 1.

Qualunque sia la natura della funzione è garantito un giorno di riposo settimanale e deve cadere, almeno una volta al mese, di domenica. Resta riservato il diritto di rango superiore.

y

Art. 65 Vacanze 25 1

I collaboratori hanno diritto alle seguenti vacanze:

  1. 25 giorni lavorativi fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il ventesimo anno di età;

  2. 20 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il ventunesimo alla fine dell’anno civile in cui compiono il quarantasettesimo anno di età;

  3. 25 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il quarantottesimo fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il cinquantaquattresimo anno di età;

  4. 30 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età.

I collaboratori dalla ventiduesima fino alla quattordicesima fascia di funzioni ai sensi dell'art. 37 hanno diritto a 25 giorni lavorativi di vacanza fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il cinquantaquattresimo anno di età.

In caso di servizio inferiore a un anno, le vacanze sono concesse proporzionalmente alla durata dell’impiego.

Le vacanze devono essere utilizzate secondo un piano da stabilire ogni anno, tenendo in considerazione le richieste dei collaboratori compatibilmente con le esigenze di servizio.

Nel caso in cui il collaboratore superi il limite dei giorni di vacanza di diritto previsto dai cpv. 1 e 2, la compensazione avviene con corrispondente riduzione del diritto nel nuovo anno civile.

Il diritto alle vacanze si estingue entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo.

Le vacanze non possono essere compensate con denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d'impiego ove, per esigenze di servizio e/o senza colpa del collaboratore, le vacanze maturate non hanno potuto essere godute.

I collaboratori che hanno esaurito il diritto allo stipendio ai sensi dell’art.

non maturano il diritto alle vacanze.

Art. 66 Riduzione del periodo di vacanza 26 1

Una riduzione del periodo di vacanza è applicata nei seguenti casi:

  1. assenze in seguito a malattia, infortunio e assicurazione militare della durata complessiva di oltre 90 giorni in un anno civile, fermo restando il diritto del collaboratore alla metà dei giorni di vacanza previsti dall'art. 65;

  2. assenze per servizio militare, di protezione civile e di servizio civile sostitutivo svizzero volontari o di punizione; il Municipio stabilisce la misura della riduzione;

  3. assenze arbitrarie e sospensioni disciplinari; la riduzione è proporzionale alla durata delle stesse;

y

d. assenze per congedi non pagati della durata complessiva di 30 o più giorni in un anno civile; la riduzione è proporzionale alla durata delle stesse.

Qualora le assenze per malattia, infortunio e assicurazione militare superino i 90 giorni complessivi durante un anno civile il periodo soggetto a riduzione (1 5 giorni, 1 2,5 giorni e 1 0 giorni) viene ridotto di 1 /1 0 per ogni assenza di ulteriori 30 giorni.

abrogato.

Art. 67 Cure termoclimatiche o di riposo Le cure termoclimatiche o di riposo sono di regola computate quale vacanza, anche se ordinate dal medico, quando il collaboratore può muoversi liberamente o con limitazioni insignificanti. Esse sono considerate quale malattia se prescritte dal medico e comprovate dal relativo certificato medico che attesta l’assoluta necessità della cura per una completa

guarigione dalla malattia o dall’infortunio.

Congedi

Art. 68 Congedi pagati o non pagati 27 28 1

Il collaboratore ha diritto ai seguenti congedi pagati:

  1. per matrimonio 8 giorni di lavoro, da effettuare entro 6 mesi dalla celebrazione del rito civile;

  2. per decesso del coniuge, del partner registrato, del convivente, di un figlio o di un genitore 5 giorni lavorativi consecutivi dalla morte;

  3. per decesso di un fratello o di una sorella, 3 giorni lavorativi consecutivi dalla morte;

  4. per paternità 20 giorni lavorativi: 1 0 giorni da godere in giornate intere entro 6 mesi dall’evento e 10 giorni da godere in mezze giornate o giornate intere entro 12 mesi dall’evento;

  5. per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, decesso di nonni o abiatici, suoceri, generi e nuore, cognati, nipoti, zii, per analoghi gradi di parentela del partner registrato o del convivente e per il trasloco 1 giorno;

  6. per i funerali di un altro parente o di un collega di ufficio, il tempo strettamente necessario;

  7. per cariche pubbliche, per affari sindacali, come pure per la formazione sindacale e per il volontariato sociale di regola 8 giorni;

  8. per l'attività di sportivo di élite, in possesso della Swiss Olympic Card, per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport, per corsi organizzati dalla Città o da enti attivi ritenuti di interesse comunale da parte del Municipio, di regola 8 giorni;

  9. per assenze di breve durata non altrimenti programmabili, quali visite mediche o dentistiche, convocazioni o citazioni di un’autorità o terapie y prescritte dal medico, il tempo necessario; chi lavora a tempo parziale o a turni deve di principio programmare queste assenze durante il tempo libero.

Il Municipio ha la facoltà di concedere congedi pagati o non pagati o da dedurre dalle vacanze, richiesti per giustificati motivi personali o familiari, per solidarietà intergenerazionale, per ragioni di studio o di riqualificazione professionale e per compiti di utilità pubblica.

Se la circostanza che dà diritto al congedo supplementare previsto dalle lettere f., g. e h. si verifica durante le vacanze o altre assenze cade il diritto del collaboratore al congedo.

L’indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro nella misura in cui questi versa lo stipendio al collaboratore.

Art. 69 Congedo per maternità 29 1 In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto a un congedo pagato di 18 settimane, di cui al massimo due prima del termine. Le 1 8 settimane possono comprendere, dopo la 1 4esima settimana, anche un periodo di

lavoro a tempo parziale, almeno del 50% per un massimo di 8 settimane.

In caso di degenza ospedaliera del neonato della durata di almeno due settimane consecutive, la collaboratrice può prolungare il congedo per maternità per al massimo altre 4 settimane.

La collaboratrice può beneficiare in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi; in alternativa il congedo può essere concesso interamente o parzialmente al padre.

Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare, in base alla legislazione federale sul lavoro.

Art. 70 Congedo per adozione 1 In caso di adozione di minorenni estranei alla famiglia, il collaboratore, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 18 settimane. Le 1 8 settimane possono comprendere, dopo la 1 4esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%,

per un massimo di 8 settimane.

Il collaboratore può beneficiare di un congedo, totale o parziale, non pagato per un massimo di 9 mesi.

I congedi pagati e non pagati non sono cumulabili se entrambi i genitori sono collaboratori del Comune. In questo caso essi possono comunque ripartirsi liberamente il periodo di congedo.

y

CAPITOLO 4 Malattia e infortunio

Art. 71 Assicurazione 1 Il Comune assicura tutti i collaboratori contro i rischi degli infortuni professionali e non professionali e delle malattie professionali nel rispetto

della legislazione federale.

I premi sono a carico del Comune, ad eccezione di quello relativo all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali, che è a completo carico del collaboratore.

Il Comune può stipulare assicurazioni complementari per la copertura del salario eccedente le prestazioni LAINF e per le spese di cura, assumendosi il pagamento dei relativi premi. Non vengono stipulate altre assicurazioni a favore dei collaboratori, ad eccezione dei casi speciali in cui il rischio professionale è più elevato.

La copertura obbligatoria ai sensi della LAINF per gli infortuni non professionali termina allo spirare del 31 esimo giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno alla metà del salario. Entro tale termine è possibile tuttavia prolungare la citata copertura fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi dietro pagamento di un premio, mediante accordi speciali presi direttamente dai collaboratori con l’assicuratore LAINF del Comune.

Art. 72 Stipendio in caso di assenze per malattia o infortunio 1 In caso di assenza per malattia non professionale, infortunio professionale e non professionale, malattia professionale o evento coperto in base alla Legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1 992 (LAM), il collaboratore ha diritto allo stipendio intero per i primi 360 giorni di assenza e il 90% per i successivi 360 giorni di assenza. In tal caso l’indennità per figli non subisce riduzioni, riservate le disposizioni della

Legge sugli assegni familiari.

Il Municipio ha la facoltà di far eseguire in ogni tempo visite di controllo da un suo medico di fiducia, subordinandovi il diritto allo stipendio.

Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso se il collaboratore ha cagionato la malattia o l’infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un’azione temeraria, oppure ha commesso un crimine o un delitto. Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art. 37, 39 della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1 981 (LAINF) e 65 della Legge federale sull’assicurazione militare.

Art. 73 Surrogazione 30 1 Le indennità versate dall’assicurazione o le rendite dell’assicurazione invalidità spettano al Comune sino a copertura dello stipendio corrisposto

y o dell’indennità corrisposta ai sensi dell’art. 88 cpv. 3. Se esse sono superiori spettano al collaboratore.

Le indennità in capitale versate dall’Assicurazione contro gli infortuni o dall’Assicurazione militare federale in caso di menomazione dell’integrità spettano direttamente al collaboratore.

Il Comune subentra fino a copertura dello stipendio corrisposto nei diritti del collaboratore contro il terzo responsabile.

Art. 74 Disposizioni particolari 31 1 Se dall’ultima assenza per malattia e/o infortunio il collaboratore riprende il lavoro per almeno 1 80 giorni consecutivi, nel caso di nuova assenza egli

riacquista il diritto di ricevere lo stipendio ai sensi dell’art. 72 cpv. 1.

I giorni non lavorativi sono computati quali giorni di assenza, ad eccezione di quelli che precedono la ripresa del lavoro.

In caso di capacità lavorativa limitata, il grado di presenza sul lavoro o la limitazione delle prestazioni devono essere precisati dal medico.

Nel caso di diminuzione permanente della capacità lavorativa il Municipio stabilisce speciali condizioni di impiego. Qualora fosse necessario un trasferimento si procede come all’art. 23.

Art. 75 Prestazioni complementari

Abrogato.

CAPITOLO 5 Altri diritti

Art. 76 Cariche pubbliche 1 I collaboratori possono assumere cariche pubbliche che comportino

assenze durante gli orari di lavoro solo con il consenso del Municipio.

Il consenso deve essere negato quando dalla carica pubblica derivano limitazioni importanti nell’esercizio della funzione; il Municipio può far dipendere il consenso dal trasferimento ad altra funzione o dalla riduzione temporanea del grado di occupazione.

Art. 77 Diritto di associazione Il collaboratore ha diritto di appartenere ad associazioni o sindacati

professionali.

Art. 78 Formazione professionale 32 1 Il Municipio promuove la formazione e il perfezionamento professionale

del collaboratore in considerazione delle esigenze dell’amministrazione. Le relative modalità sono disciplinate da un’apposita Ordinanza.

y

Al Municipio è riservata la facoltà, secondo apposita Ordinanza municipale, di recuperare le spese e lo stipendio corrisposti durante il periodo di formazione o per la frequenza di corsi nel caso di interruzione della formazione o in caso di successivo scioglimento del rapporto d’impiego secondo i disposti della relativa Ordinanza.

Art. 79 Attrezzi di lavoro e mezzi di trasporto 33 1

I mezzi di lavoro e di trasporto sono messi a disposizione dal Comune. Possono essere considerate soluzioni alternative o sostitutive contro indennizzo da parte del Comune.

L’utilizzo di mezzi di lavoro e di trasporto propri è disciplinato da apposita Ordinanza municipale.

Art. 80 Indumenti di lavoro e uniforme

Abrogato.

Il Comune mette a disposizione dei collaboratori gli indumenti imposti dalla natura del servizio.

Art. 80a Protezione della sfera personale 1 I collaboratori hanno diritto al rispetto della loro dignità e della loro

integrità fisica e psichica.

A tutela della loro personalità, segnatamente in materia di molestie psicologiche e sessuali, il Municipio adotta le necessarie misure di informazione e di prevenzione.

TITOLO V Previdenza professionale

Art. 81 Cassa pensioni 34 1 I collaboratori sono affiliati alla Cassa Pensioni di Lugano alle condizioni

delle relative disposizioni. Restano riservate le assunzioni ai sensi dell’art.

5b e altri casi particolari concordati con la Cassa pensioni di Lugano.

Il Municipio adotta le decisioni che competono ai datori di lavoro.

I docenti dell’Istituto scolastico comunale sono affiliati all’Istituto di previdenza del Canton Ticino.

y

TITOLO VI Fine del rapporto d’impiego

Art. 82 Casistica

Il rapporto d’impiego cessa per:

  1. raggiunti limiti di età;

  2. dimissioni;

  3. decesso;

  4. abrogato;

  5. disdetta;

  6. disdetta durante il periodo di prova ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento;

  7. invalidità;

  8. scadenza dell'incarico.

Art. 83 Limiti di età 35 1 Il rapporto di impiego cessa per limiti di età tra i 60 e i 65 anni e al più

tardi alla fine del mese in cui raggiungono questo limite d’età.

Il collaboratore che cessa l’impiego per limiti d’età passa al beneficio della pensione secondo le disposizioni della Cassa pensioni. Devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dalla Cassa pensioni.

Il collaboratore ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato ai sensi delle disposizioni della Cassa pensioni.

Il rapporto d’impiego può sussistere solo a titolo eccezionale fino al limite massimo di 70 anni di età e regolato secondo le disposizioni dell’Ordinanza municipale che disciplina le altre tipologie di impiego previste dall’art. 15b ROCCL.

Art. 83a Scadenza dell'incarico 1 Il rapporto d’impiego del collaboratore incaricato a tempo determinato

cessa alla scadenza senza disdetta.

Le parti possono disdire il rapporto di incarico con preavviso scritto di dieci giorni per la fine di un mese; in casi gravi, il Municipio può dare la disdetta con effetto immediato.

Art. 84 Dimissioni 1 Il collaboratore incaricato per funzione stabile ha il diritto di rassegnare le

proprie dimissioni con disdetta scritta per la fine di ogni mese:

  1. con un termine di dieci giorni se l’incarico dura da meno di sei mesi;

  2. con un termine di un mese se l’incarico dura da più di sei mesi, ma da meno di un anno;

  3. con un termine di due mesi se l’incarico dura da più di un anno;

y

d. con un termine di tre mesi se l’incarico dura da più di cinque anni; se il collaboratore è inserito nelle prime 4 fasce (XXII-XIX), il termine è di sei mesi.

Il collaboratore nominato ha il diritto di rassegnare le dimissioni con disdetta scritta per la fine di ogni mese:

  1. con un termine di sei mesi per i collaboratori inseriti nelle prime 4 fasce (XXII-XIX);

  2. con un termine di tre mesi per gli altri collaboratori.

Art. 85 Destituzione

Abrogato.

Art. 86 Disdetta 1 Il Municipio può sciogliere il rapporto d’incarico per funzione stabile per la fine di un mese, prevalendosi di giustificati motivi. Il termine di preavviso

è:

  1. di dieci giorni nei confronti dei collaboratori incaricati da meno di sei mesi;

  2. di un mese nei confronti del collaboratore incaricato da più di sei mesi, ma da meno di un anno;

  3. di due mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di un anno;

  4. di tre mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di cinque anni;

  5. di sei mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di cinque anni, inseriti nelle prime 4 fasce (XXII-XIX).

Il Municipio può sciogliere il rapporto d’impiego di un collaboratore nominato per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi. Il termine di preavviso è di sei mesi nei confronti del collaboratore con almeno 1 5 anni di servizio o 45 anni di età, come pure di quelli che sono inseriti nelle prime 4 fasce (XXII-XIX).

Sono considerati giustificati motivi:

  1. la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento per limiti di età;

  2. l’assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;

  3. le ripetute o continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;

  4. il rifiuto ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi dell’art. 23 cpv. 3;

  5. qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l’autorità di nomina possa continuare il rapporto di impiego nella stessa funzione o in un’altra funzione adeguata e disponibile nell’ambito dei posti vacanti.

y

In caso di violazioni gravi dei doveri di servizio inconciliabili con la funzione esercitata, il Municipio può disdire immediatamente il rapporto di lavoro.

Art. 86a Procedura 1 La procedura di disdetta è condotta dal Municipio, che può delegare tale competenza alla Divisione risorse umane o ad altri collaboratori espressamente designati. Il Municipio può anche far capo a consulenti

esterni.

Il collaboratore deve essere sentito e può farsi assistere.

Durante la procedura di disdetta il collaboratore può essere sospeso provvisoriamente dalla carica e privato totalmente o parzialmente dello stipendio se l’interesse dell’Amministrazione o della procedura lo esige.

La decisione di sospensione provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 87 Conciliazione 1 Il collaboratore nominato o incaricato per funzione stabile da più di un anno al quale si prospetta la disdetta del rapporto d’impiego può sottoporre il suo caso, entro un termine di 1 5 giorni, alla Commissione conciliativa. Un’apposita ordinanza municipale ne stabilisce composizione,

competenze e funzionamento.

La Commissione è tenuta ad indire, entro un termine di 1 5 giorni, un’udienza di conciliazione e a formulare al più presto alle parti eventuali proposte di accordo.

Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della Legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 sottostanno all’esperimento di conciliazione conformemente alla Legge di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di diritto pubblico del 24 giugno 2010; l’avvio di una procedura di conciliazione esclude l’altra.

Durante la fase di conciliazione la procedura rimane sospesa. Resta riservato l’art. 86a cpv. 3 e 4.

Art. 88 Indennità d’uscita in caso di disdetta 36 37 1

In caso di scioglimento del rapporto di impiego per disdetta secondo l’art.

cpv. 3 lett. a) e b) il collaboratore nominato o incaricato per funzione stabile da più di un anno ha diritto a un’indennità di uscita. Nel caso di disdetta del rapporto di impiego in base all'art. 86 cpv. 3 lett.

e) l'indennità di uscita è versata solo se le circostanze oggettive e soggettive non sono imputabili al collaboratore.

L’indennità riconosciuta al collaboratore è calcolata secondo la formula seguente:

8 mensilità x anni interi di servizio prestati / 30 anni. Determinante ai fini del conteggio è l’ultimo stipendio mensile percepito.

y

Nel caso di scioglimento del rapporto di impiego dopo il compimento del 60° anno di età, sono applicabili le norme riguardanti l’Istituto di previdenza.

Nel caso in cui il collaboratore non sia affiliato alla Cassa Pensioni di Lugano, si procede al calcolo dell’indennità secondo cpv. 2.

Art. 88a Rifiuto, riduzione, sospensione dell'indennità d'uscita 38 39

Abrogato.

Art. 89 Disdetta per incaricati

Abrogato.

Art. 90 Attestato di servizio 40 1 Il collaboratore può richiedere in ogni momento un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto d’impiego e si pronunci sulle sue prestazioni e la sua condotta. Tale diritto si estingue dopo 1 0 anni dalla

conclusione del rapporto d’impiego.

A richiesta esplicita del collaboratore l’attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto d’impiego.

Art. 90a Procedura 1 Le contestazioni di qualsiasi tipo relative all’applicazione del presente

Regolamento sono decise dal Municipio.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dagli art. 208 a 21 3 LOC.

Sono riservati agli art. 40 e 87.

TITOLO VII Commissione del personale

Art. 91 Composizione e funzionamento 41 1 La Commissione del personale, rappresentativa dei collaboratori dei diversi settori dell’amministrazione comunale, nonché delle organizzazioni sindacali, è l’organo consultivo del Municipio per i problemi inerenti ai

rapporti di servizio.

Essa è composta di regola di 1 5 membri, di cui 3 designati dalle organizzazioni sindacali. Il suo funzionamento è stabilito da un’apposita Ordinanza.

Nelle trattative con il Municipio a sostegno delle proprie decisioni la Commissione è rappresentata da due membri eletti dal personale (di regola il presidente e il segretario) e dai 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali.

y

Indipendentemente dalle delibere della Commissione del personale resta impregiudicata la libertà d’azione delle organizzazioni sindacali.

Art. 92 Competenze 42 La CdP esprime il suo preavviso non vincolante per questioni di ordine generale riguardanti il personale e in particolare l’adozione e/o la modifica

delle disposizioni che lo concernono e in particolare:

  1. l’adozione e la modifica dei regolamenti organici, delle ordinanze e delle disposizioni concernenti il personale;

  2. le questioni di principio riguardanti i rapporti fra l’Amministrazione comunale e il personale;

  3. i suggerimenti e le proposte che si riferiscono alla semplificazione e al miglioramento del servizio;

  4. i suggerimenti circa le istituzioni per il benessere del personale, l’istruzione professionale e gli esami;

  5. le questioni di carattere generale concernenti il personale dell’Amministrazione;

  6. l’applicazione delle disposizioni relative alla protezione della salute contenute nella legislazione federale sul lavoro per quanto applicabile ai rapporti di pubblico impiego;

  7. le disposizioni esecutive relative alla protezione dei dati e alla sorveglianza.

TITOLO VIII Protezioni dei dati dei collaboratori

Art. 93 Elaborazione dei dati 43 1 La Divisione risorse umane ha la responsabilità dell'elaborazione dei dati necessari alla gestione del personale e dei salari. Essa elabora i dati

necessari alle sue attività, in particolare per:

  1. la gestione delle candidature ai concorsi pubblici;

  2. l'elaborazione e gestione dei salari;

  3. la gestione e l'amministrazione del personale;

  4. l'allestimento di statistiche.

Le direzioni delle divisioni possono accedere ai dati personali limitatamente a quanto necessario per l'adempimento dei loro rispettivi compiti legali o di servizio.

I dati elaborati sono quelli relativi alla candidatura, alla carriera professionale, alle procedure amministrative, ai salari, alla gestione delle presenze e assenze, compresi dati personali meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi alla sfera familiare, allo stato di salute, alle valutazioni sulle prestazioni e sul comportamento professionali e alle procedure e sanzioni disciplinari e penali.

y

Nel caso l'elaborazione dati avvenga tramite sistemi informativi, la loro gestione e sicurezza tecnica è garantita dalla Divisione informatica.

Art. 94 Digitalizzazione dei documenti cartacei 44 La Divisione risorse umane può digitalizzare e riprendere nei sistemi informativi i documenti cartacei. La copia digitale del documento, con le

necessarie misure di sicurezza, è presunta equivalente all'originale cartaceo. In seguito, l'originale cartaceo può essere distrutto, fatte salve altre esigenze legali.

Art. 95 Trasmissione sistematica di dati 45 1 La Divisione risorse umane può trasmettere regolarmente, se del caso tramite procedura di richiamo, i dati personali necessari all'adempimento

dei seguenti compiti legali:

  1. al Municipio per l'espletamento delle sue competenze di legge in base alla Legge organica comunale, alle leggi settoriali e ai regolamenti comunali;

  2. ai funzionari dirigenti e al personale espressamente designato, per la gestione del personale attribuito;

  3. all'istituto di previdenza designato, per la gestione della previdenza professionale degli assicurati;

  4. agli enti esterni che affidano la gestione dei salari alla Divisione risorse umane della Città;

  5. ai soggetti incaricati per lo sviluppo e il mantenimento di sistemi informativi contenenti dati dei collaboratori, nella misura del necessario.

È riservata la trasmissione sistematica di dati personali secondo altre leggi.

Art. 96 Trasmissione puntuale di dati 46 La Divisione risorse umane può trasmettere, in singoli casi, dati personali ad organi pubblici o a privati se è previsto dalla legge, se sussiste una necessità per l'adempimento di compiti legali o se la persona interessata ha dato il suo

consenso scritto, libero e informato.

Art. 97 Altre elaborazioni di dati 47 48 1 La Divisione risorse umane può elaborare dati del personale per scopi che esulano da quelli previsti all'art. 93 cpv. 1 , se ciò è necessario per l'adempimento di compiti legali o in garanzia d'interessi legittimi dei

collaboratori o del Comune.

Il Municipio può elaborare i dati necessari per l’esame della denuncia ai sensi dell’art. 28b cpv. 2.

y

Art. 98 Dati personali relativi alla salute 49 1 Il medico di fiducia del Comune può elaborare dati personali sulla salute dei collaboratori, in particolare quelli relativi alla valutazione della loro

idoneità lavorativa e al loro accompagnamento medico.

Egli può comunicare alla Divisione risorse umane unicamente le informazioni attinenti all'idoneità rispettivamente all'inidoneità lavorativa della persona interessata, al grado, alla causa e alla durata presumibile dell'inabilità lavorativa e eventuali altri dati necessari all'assunzione e alla gestione del rapporto d'impiego.

Art. 99 Sorveglianza sul posto di lavoro 50 1 Non è ammesso l'impiego di sistemi di sorveglianza nominativa, durevole e in tempo reale della sfera privata o personale dei collaboratori sul posto

di lavoro.

La violazione di direttive interne sull'uso delle risorse informatiche, o il relativo sospetto, va constatato tramite una sorveglianza non nominativa dei dati raccolti, o grazie ad indizi fortuiti.

È ammessa l'analisi nominativa puntuale dei dati personali raccolti tramite sistemi di sorveglianza, in caso di constatazione o di relativi sospetti concreti di violazione delle norme comportamentali secondo il cpv. 2.

Il Municipio adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire gli abusi.

I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei collaboratori.

Art. 100 Conservazione dei dati 51 52 1 I dati dei candidati non assunti sono eliminati dopo tre mesi dal termine della procedura di assunzione, ad eccezione del verbale di apertura e dei

dati anagrafici ivi contenuti.

I dati personali dei collaboratori sono conservati per dieci anni dalla fine del rapporto d’impiego; altri dati possono essere conservati oltre questo termine con il consenso scritto, libero e informato del collaboratore.

Abrogato.

I dati dei candidati o dei collaboratori possono essere conservati in forma anonimizzata a scopo statistico.

Art. 101 Diritto suppletivo 53 Rimangono riservate le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1 987 e, limitatamente all'archiviazione dei dati, quelle

della Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 1 5 marzo 201 1 .

y

Art. 102 Disposizioni esecutive 54 Il Municipio disciplina i particolari, segnatamente i diritti e le modalità di accesso ai sistemi d'informazione, la digitalizzazione, conservazione e

archiviazione dei documenti.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali

Art. 103 Commissione consultiva 55

Abrogato.

Art. 104 Scala degli stipendi 56

Abrogato.

Art. 105 Sistema di valutazione - entrata in vigore L’entrata in vigore dell’art. 40 sarà stabilita dal Municipio al più presto dopo due anni di sperimentazione del sistema di valutazione, previa consultazione della Commissione del personale. Fino a quel momento rimane in vigore

l’art. 40 secondo la formulazione attuale.

Art. 106 Esecuzione del Regolamento Il Municipio adotta le disposizioni necessarie per rendere esecutivo il

presente Regolamento.

Art. 107 Fissazione di nuove funzioni e stipendi 57

Abrogato.

Art. 108 Abrogazioni, modifiche e riserve 1 Il presente Regolamento abroga ogni disposizione incompatibile o

contraria.

Sono in ogni caso riservate le disposizioni delle leggi cantonali e federali.

Art. 109 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte della

competente Autorità cantonale.

y Per il Consiglio comunale Il Presidente Il Segretario Gli scrutatori On. Maruska Ortelli Robert Bregy Anna Beltraminelli Raoul Ghisletta Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 1 2 novembre 201 8. Pubblicato nel periodo compreso tra il 1 5 novembre e il 31 dicembre 2018. Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con ris. no. 1 37 RE 1 4954 del 1 3 maggio 201 9.

Allegati:

Abrogati y Note

Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al 6 gennaio 2024.

Articolo annullato dalla decisione del Consiglio di Stato del 25 novembre 2020.

Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

Cpv. 3 e 4 modificati dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposti al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

Cpv. 4 modificato dal Consiglio comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con ris. no. 137-RE-1 5690, del 29 settembre 2020.

Cpv. 3 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al 6 gennaio 2024.

0 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

1 Articolo introdotto dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

2 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

3 Cpv. 7 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al 6 gennaio 2024.

4 Cpv. 2 e 3 modificati dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposti al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

y a

5 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 25 novembre 2024, pubblicato agli albi comunali Sezione degli enti locali, il 6 febbraio 2025.

6 Cpv. 2 e 3 modificati dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposti al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

7 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

8 Cpv. 2 e 4 modificati dal Consiglio comunale il 7 luglio 2020, esposti al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvati dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con ris. no. 1 37-RE-1 5690, del 29 settembre 2020.

9 Cpv. 6 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al 6 gennaio 2024

Articolo modificato dal Consiglio comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con ris. no. 1 37-RE-1 5690, del 29 settembre 2020.

Articolo abrogato dal Consiglio comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con ris. no. 137-RE-1 5690, del 29 settembre 2020.

Articolo abrogato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al 6 gennaio 2024.

Cpv. 4 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al 6 gennaio 2024.

Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

Cvp. 1 lett. f e i modificate dal Consiglio comunale il 7 luglio 2020, esposte al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvate dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con ris. no. 1 37-RE-15690, del 29 settembre 2020.

Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024. Cpv. 1 lett. a ed e modificate d’ufficio dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali.

Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

y a

Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

Cpv.1 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al 6 gennaio 2024.

Modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al 6 gennaio 2024.

Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al 6 gennaio 2024.

Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

Articolo modificato dal Consiglio comunale il 25 novembre 2024, pubblicato agli albi comunali Sezione degli enti locali, il 6 febbraio 2025.

Cpv. 1 e 3 modificati dal Consiglio comunale il 7 luglio 2020, esposti al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvati dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con ris. no. 1 37-RE-1 5690, del 29 settembre 2020.

Cpv. 2, 3 e 4 modificati dal Consiglio comunale il 25 novembre 2024, pubblicati agli albi comunali dal 28 novembre 2024 al 27 gennaio 2025, approvati dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, il 6 febbraio 2025.

Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

Articolo abrogato dal Consiglio comunale il 25 novembre 2024, pubblicato agli albi comunali Sezione degli enti locali, il 6 febbraio 2025.

Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

Lett. g. aggiunta dal Consiglio comunale il 7 luglio 2020, esposta al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvata dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con ris. no. 137-RE-1 5690, del 29 settembre 2020.

Articolo aggiunto dal Consiglio comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con ris. no. 137-RE-1 5690, del 29 settembre 2020.

Articolo aggiunto dal Consiglio comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 y a settembre 2020, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con ris. no. 137-RE-1 5690, del 29 settembre 2020

Articolo aggiunto dal Consiglio comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con ris. no. 137-RE-1 5690, del 29 settembre 2020.

Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al gennaio 2024.

Articolo aggiunto dal Consiglio comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con ris. no. 137-RE-1 5690, del 29 settembre 2020.

Cpv. 2 e 3 modificati dal Consiglio comunale il 25 novembre 2024, pubblicati agli albi comunali dal 28 novembre 2024 al 27 gennaio 2025, approvati dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, il 6 febbraio 2025.

Articolo aggiunto dal Consiglio comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con ris. no. 137-RE-1 5690, del 29 settembre 2020.

Articolo abrogato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, esposto al pubblico dal 6 luglio al 6 gennaio 2024.