2.1.4

Ordinanza municipale sugli impianti pubblicitari

del 16 luglio 2020

Il Municipio di Lugano, richiamati gli artt. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 26 e 28 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), la Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp), il Regolamento d'esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008 (RLImp), la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP), il Regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994 (RDP), l’art. 105 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 1 4 marzo 1989 (RCom), le norme di attuazione dei Piani regolatori relativi alle sezioni di Lugano (NAPR), il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA) e l'Ordinanza municipale concernente le tasse per l'uso dell'area pubblica del 15 novembre 2006,

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa ed all'esposizione di impianti pubblicitari percettibili dall'area pubblica (in seguito: impianti), situati su fondi privati

o pubblici.

Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme della LImp e del RLImp.

Art. 2 Definizione 1

L’impianto è definito dalla LImp e dal RLImp.

Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili le disposizioni dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr).

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CAPITOLO II Autorizzazioni

Art. 3 Domanda La domanda di autorizzazione per la posa di un impianto all'interno della

zona edificabile va inoltrata al Municipio.

Art. 4 Validità 1 L’autorizzazione è personale, può essere modificata o revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di

danni.

L’impianto autorizzato deve essere posato entro sei mesi dal suo rilascio. Decaduta l'autorizzazione va presentata una nuova domanda.

Ogni modifica dell’impianto necessita di una nuova autorizzazione.

Art. 5 Esenzioni 1

Non necessitano di autorizzazione:

  • gli impianti esposti in occasioni straordinarie (quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati) per periodi non superiori a 30 giorni. Essi sottostanno a semplice comunicazione al Municipio a condizione che non risultino in contrasto con l'art. 6, che il contenuto degli stessi sia limitato all’evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor);

  • le targhe professionali, commerciali, industriali, non luminose, purché non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura rifrangente, collocati sul fondo o sull'edificio ove ha sede l'attività economica, a condizione che le stesse indichino unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica o l'eventuale logo;

  • le scritte dipinte o collocate sulle vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o gli uffici), purché riferite all’attività commerciale esercitata.

Resta riservata la procedura concernente l’uso speciale dei beni amministrativi e i relativi divieti (RBA).

Art. 6 Divieti 1 1 Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio, danno, turbamento dell'estetica delle bellezze naturali, del paesaggio, dei beni culturali, degli edifici, della circolazione stradale e pedonale, dell'ordine pubblico, della salute pubblica e della

morale.

Sono inoltre vietati:

  • l’installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l’esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell’ambito di y eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 6 cpv. 3 e 4 RLImp;

  • la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili se il cambio immagine avviene sotto i 10 secondi. Eccezioni possono essere autorizzate se l'impianto:

  1. ha un preponderante interesse pubblico;

  2. si trova, ad esempio, all'interno di una zona pedonale e non è in contrasto con gli artt. 6 LCSTR e 95-100 OSStr.

Restano riservati i divieti di cui alla LImp, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi.

Art. 7 Obblighi 1 Il beneficiario di un’autorizzazione deve tenere l’impianto in buone

condizioni di funzionamento e di manutenzione.

Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell’immobile è inoltre responsabile della sua rimozione:

  • nel caso di cessazione, cessione o cambio dell’attività;

  • quando dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato indecoroso dell’impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente in materia.

CAPITOLO III Procedura

Art. 8 Domanda 1 La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Polizia comunale o sul

sito internet del Comune di Lugano (www.lugano.ch).

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • indicazione del luogo (estratto planimetrico);

  • disegno in scala dell’impianto o insegna, comprensivo di dimensioni, immagini, colori e testo;

  • documentazione fotografica e più precisamente una fotografia panoramica del luogo di posa dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;

  • relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;

  • consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

Art. 9 Coordinamento con la licenza edilizia 1 È richiesta la licenza edilizia per la posa e l'esposizione di impianti con una superficie superiore ai 4 mq, i totem e quando l'impianto ha

y caratteristiche tali (per dimensioni, emissioni luminose o foniche, ecc.) da precludere gli interessi di terzi.

La domanda o notifica di costruzione devono includere la documentazione di cui all'art. 8 cpv. 2.

Art. 10 Coordinamento con il demanio cantonale Se l’impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'ufficio cantonale preposto all'applicazione della

LDP e del RDP.

CAPITOLO IV Tasse

Art. 11 In generale 1 Per ogni decisione di rilascio dell'autorizzazione o di rigetto della domanda il Municipio preleva una tassa di decisione ed un'eventuale tassa

per prestazioni speciali.

Per l'occupazione dell'area pubblica dell'impianto la tassa viene calcolata separatamente in base al RBA ed alla relativa Ordinanza di applicazione.

Art. 12 Tassa di decisione Il Municipio preleva, per ogni decisione di rilascio dell'autorizzazione o di rigetto della domanda, una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di CHF 50.-- e un massimo di CHF 2'500.--, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale. Il costo orario di

tali prestazioni ammonta a CHF 120.--.

Art. 13 Tassa per prestazioni speciali La tassa per prestazioni speciali è dovuta per l'esame della domanda che

comporta prestazioni supplementari quali consulenze specialistiche o perizie.

Art. 14 Esenzione e riduzioni 1

Gli impianti comunali che hanno pubblica utilità sono esenti da tasse.

Per impianti posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

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CAPITOLO V Norme edilizie

Art. 15 In generale Per gli impianti che sottostanno alla procedura edilizia (art. 9) si applicano le

norme cantonali e comunali in materia.

Art. 16 Nucleo tradizionale Gli impianti posati all’interno dei nuclei tradizionali sottostanno alle restrizioni

previste nelle NAPR delle sezioni di Lugano.

CAPITOLO VI Disposizioni finali

Art. 17 Sanzioni 1 Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza

cantonale, sono punite dal Municipio con:

  1. la multa;

  2. la rimozione degli impianti in contrasto con la legislazione federale, cantonale o comunale oppure quando è scaduto il termine per presentare una domanda in sanatoria. Le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli artt. 1 45 seg. LOC.

Art. 18 Abrogazione La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sugli impianti

pubblicitari del 19 novembre 2008.

Art. 19 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di

pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

r va Città di Lugano y Per il Municipio Il Sindaco Il Segretario Avv. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 1 6 luglio 2020. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso dal 17 agosto al 16 settembre 2020.

Note

Cpv. 2 modificato dal Municipio con risoluzione dell’11 settembre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 1 8 settembre al 20 ottobre 2025.