2.10.1

Regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della Polizia comunale

del 30 settembre 2015

Il Consiglio comunale di Lugano, visti gli artt. 107,116 cpv. 2 e 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), l'art. 39 lett. 0) e r) del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), la Legge sulla Polizia del 12 dicembre 1989 (LPol), la Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol), i relativi regolamenti di applicazione, e gli artt. 62 let. f), 104 e 106 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom),

risolve:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce le tasse per le prestazioni particolari svolte dalla Polizia comunale.

Esso è applicabile sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano e sui territori dei comuni con i quali è stata conclusa una convenzione di collaborazione intercomunale in materia di polizia.

Per le tasse di cancelleria fa stato l'apposita Ordinanza del 16 febbraio 2005; sono inoltre riservate eventuali altre tasse contemplate nell'Ordinanza di applicazione al presente Regolamento e in altre ordinanze specifiche.

Art. 2 Definizione

Costituiscono prestazioni particolari quelle che esulano dall'attività ordinaria della Polizia comunale.

Art. 3 Criteri di computo Le prestazioni del personale sono calcolate su base oraria tenuto conto

del costo medio di un agente della Polizia comunale e dei veicoli utilizzati.

Di regola, i costi del personale e dei veicoli usati nell'espletamento delle prestazioni particolari richieste sono imputati in aggiunta al costo del servizio; fanno eccezione i casi contemplati all'art. 7 in cui la tassa è indicata a titolo forfettario.

y

11 Municipio stabilisce le tasse sulla base di una specifica Ordinanza entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento.

1 Costi effettivi di ditte esterne generati dall'intervento sono fatturati separatamente.

Art. 4 Eccezioni

Le prestazioni particolari possono essere ridotte o rifiutate per motivi di mancanza di personale, di veicoli e/0 di attrezzature o per altri giustificati motivi.

CAPITOLO 2 Ammontare delle tasse

Art. 5 Costi del personale e dei veicoli

I costi del personale di Polizia sono definiti come segue:

  • agente o funzionario per 1 ora fino a CHF 160.-- per ogni successivi 1/4 d'ora o frazione di 1/4 d'ora fino a CHF 40.-·

  • supplementi orari per servizio notturno o festivo fino a CHF 10.-· 2. I costi dei veicoli sono definiti come segue:

  • autoveicolo per ogni chilometro percorso fino a CHF 3.--

  • motoveicolo per ogni chilometro percorso fino a CHF 2.-- Determinante è il tempo impiegato e il percorso 3. effettuato dal punto di partenza fino al rientro al luogo di servizio.

Art. 6 Noleggio segnaletica

Il Costo del noleggio della segnaletica è definito come segue: - segnaletica fino a CHF 10.-- al giorno al pezzo

Nel caso in cui il noleggio della segnaletica viene richiesto da enti, associazioni aventi sede a Lugano senza scopo di lucro non viene prelevata alcuna tassa.

I Città di Lugano Regolamento 2.10.1 E

Art. 7 Tasse di base per prestazioni particolari Scorte e sorveglianze per trasporti, accompagnamenti, cerimonie, manifestazioni e simili

  1. scorte per trasporti fino a CHF 100.-- accompagnamento al domicilio di persone in stato fino a CHF 300.-- alterato o in altre circostanze (forfettario) - se fuori giurisdizione l'importo indicato non è da considerarsi forfettario.

  2. servizio in occasione di cerimonie

  3. servizio d'ordine o di circolazione per manifestazioni private, sportive, commerciali o altro fino a CHF 100.-- - enti e associazioni senza scopo di lucro, aventi sede a fino a CHF 100.-- Lugano (forfettario)

Assistenza in procedure esecutive

  1. esecuzione decreti di sfratto per intervento

  2. intimazione atti ordinati da autorità per intervento traduzione forzata su mandato degli Uffici di esecuzione e degli Uffici dei fallimenti per intervento ) assistenza fallimenti nelle procedure di esecuzione e dei per intervento

Procedure in seguito a incidenti con danneggiamenti a proprietà del Comune Per l'espletamento di questo tipo di pratiche è prelevata una tassa fino a CHF 200.--.

y prestazioni diverse , interventi per rimozione forzata o per blocca ruota fino a CHF 150.--

  1. veicoli (forfettario) fino a CHF 20.-- deposito per veicoli non ritirati entro 48 ore dalla ) rimozione forzata /giorno, a partire dal terzo giorno

  2. interventi per recupero veicoli (forfettario) fino a CHF 300.--

  3. smaltimento veicoli a motore assistenza per lo smontaggio di ciclomotori fino a CHF 100.-- anomSS (forfettario) fino a CHF 50.--

  4. apertura porte di locali o portiere di autoveicoli fino a CHF 200.--

  5. controllo annuale taxi deposito oggetti smarriti se l'oggetto restituito è

  6. rimasto in custodia per un periodo superiore ad un fino a CHF 10.-- anno fino a CHF 100.--

  7. ritrovamento e pratiche riconsegna animali domestici fino a CHF 30.--

  8. uso alcoometer (se il risultato oltrpassa lo 0.5%o) (forfettario)

  9. sequestro targhe e licenza di circolazione di veicoli a motore ordinate da autorità Secondo tariffa cantonale D altri interventi di polizia particolari e su richiesta ingiustificata

Collegamenti di allarme fino a CHF 1'200.--

  1. collegamento alla centrale operatvica PoICom all'anno fino a CHF 200.-- per

  2. intervento per falso allarme intervento - a partire dal 5° falso allarme in un anno, fino a CHF 50.-- per supplemento progressivo intevento

Art. 8 Casi particolari Per casistiche non previste dal presente Regolamento che richiedono una prestazione particolare di Polizia la tassa viene fissata di volta in volta dal

Municipio secondo la disposizione che più si avvicina al caso specifico.

I . Città di Lugano Regolamento 2.10.1 E .

Art. 9 IVA

Qualora la prestazione erogata e/0 il servizio erogante fossero assoggettati all'IVA la tariffa esposta nel presente Regolamento è da intendere senza IVA.

CAPITOLO 3 Procedura

Art. 10 Competenza Le tasse di cui al presente Regolamento sono riscosse a cura dei Servizi

finanziari della Città di Lugano.

Art. 11 Pagamento

Le tasse sono pagate al momento del rilascio della documentazione o a prestazione eseguita. Possono tuttavia essere richiesti anticipi a copertura parziale o totale della prestazione.

pagamento avviene in contanti dietro ricevuta o tramite fatturazione.

Art. 12 Esenzioni

Le prestazioni eseguite a favore di autorità giudiziarie e amministrative svizzere sono di regola gratuite se è garantita la reciprocità.

I Casi giustificati e particolari, il Municipio può accordare l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse.

CAPITOLO 4 Disposizioni finali

Art. 13 Rimedi di diritto

Contro le decisioni della Polizia della Città di Lugano è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. In mancanza di reclamo il conteggio costituisce decisione esecutiva per l'incasso.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 14 Abrogazioni Il presente Regolamento abroga eventuali precedenti disposizioni comunali

in materia incompatibili o contrarie allo stesso.

y

Art. 15 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con la crescita in giudicato della

ratifica da parte della competente Autorità cantonale.

Per il Consiglio comunale

Presidente 11 Segretario a.i.: Gli scrutatori P. Rossi R. Bregy E. Medolago S. Buri Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 settembre 2015. Pubblicato nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 16 novembre 2015. Ratificato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, con risoluzione no. 137-RE-13610 del 4 marzo 2016, esposta agli albi comunali dal 9 marzo al 8 aprile 2016.