2.10.2

Ordinanza di applicazione del Regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della Polizia comunale

del 25 maggio 2016

]] Municipio di Lugano, visto il Regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della Polizia comunale del 30 settembre 2015, richiamati gli articoli 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale de[ 30 giugno 1987 (RALOC)

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CAPITOLO I Disposizioni introduttive

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza stabilisce, in conformità ai disposti del Regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari de[[a Polizia comunale, ed entro i limiti ivi indicati, ammontare delle singole tasse e le modalità di prelievo.

11 po di applicazione è il territorio giurisdizionale del Comune di Lugano e i territori dei Comuni con cui è stata conclusa una convenzione di collaborazione intercomunale in materia di polizia.

Art. 2 Definizione e computo delle tasse

Pe prestazioni particolari si intendono quelle che esulano dallattività ordinaria della Polizia comunale.

1 Costi del personale e dei veicoli usati nell'espletamento delle prestazioni particolari sono imputati in aggiunta al costo del servizio; fanno eccezione i casi in cui la tassa è indicata a titolo forfettario.

1 Costi effettivi di ditte esterne generati dall'intervento sono fatturati separatamente.

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CAPITOLO 2 Ammontare delle tasse

Art. 3 Costi del personale e dei veicoli

I Costi del personale di Polizia sono definiti come segue:

  • agente o funzionario per 1 ora CHF 100.--

  • per ogni successivi 1/4 d'ora o frazione di 1/4 d'ora CHF 25.--

  • supplementi orari per servizio notturno o festivo CHF 6.--

1 Costi dei veicoli sono definiti come segue:

  • autoveicolo per ogni chilometro percorso CHF 2.--

  • motoveicolo per ogni chilometro percorso CHF 1.--

Determinante è il tempo impiegato e il percorso effettuato dal punto di partenza fino al rientro al luogo di servizio.

Art. 4 Noleggio segnaletica

1Il Costo del noleggio della segnaletica è definito come segue:

  • transenne CH F 10.-- a[ giorno al pezzo

  • segnali mobili CHF 5.-- al giorno al pezzo

Nel caso in cui il noleggio della segnaletica venga richiesto da enti, associazioni aventi sede a Lugano senza scopo di lucro, non viene prelevata alcuna tassa.

La mancata restituzione del materiale, come pure eventuali danni allo stesso, comportano la fatturazione del prezzo di acquisto del nuovo materiale rispettivamente de] costo della riparazione.

Art. 5 Tasse di base 23

Scorte e sorveglianze per trasporti, accompagnamenti, cerimonie, manifestazioni e simili

  1. scorte per trasporti CHF 60.-- accompagnamento al domicilio di persone in stato alterato o in altre circostanze CHF 200.-- (se fuori giurisdizione limporto indicato non è da (forfettario) considerarsi forfettario)

  2. servizio in occasione di cerimonie servizio d'ordine o di circolazione per manifestazioni CHF 100.-- private, sportive, commerciali o altro

  3. enti e associazioni senza scopo di lucro, aventi sede a CHF 50.-- Lugano (forfettario) y

Assistenza in procedure esecutive per

  1. esecuzione decreti di sfratto intervento

  2. intimazione atti ordinati da Autorità:

  • in caso di atto intimato con successo per intervento CHF 10.--

  • in caso di atto intimato non andato a buon fine per intervento ) traduzione forzata su mandato degli uffici esecuzione e degli uffici fallimenti

d) assistenza nelle procedure di esecuzione e dei fallimenti CHF 100.--

Procedure in seguito a incidenti con danneggiamenti a proprietà del Comune Per l'espletamento di questo tipo di pratiche è prelevata una tassa di CHF 200.--.

Prestazioni diverse

  1. interventi per rimozione forzata o per blocca ruota veicoli CHF 10.-- /giorno, ) depoito per veicoli non ritirati entro 48 ore dalla rimozione forzata a partire dal terzo giorno

  2. interventi per recupero veicoli CHF 300.--

  3. smaltimento veicoli a motore

  4. assistenza per lo smontaggio di ciclomotori manomessi CHF 20.--

  5. apertura porte di locali o portiere di autoveicoli

  6. controllo annuale taxi

  7. deposito oggetti smarriti se l'oggetto restituito è rimasto CHF 10.-- y in custodia per un periodo superiore ad un anno alPanno

  1. ritrovamento e pratiche riconsegna animali domestici (forfettario) uso alcoolmeter (se il risultato oltrepassa [0 0,25 mg/]) (forfettario)

  2. sequestro targhe e licenza di circolazione di veicoli a secondo la motore ordinate da autorità tariffa cantonale 1) altri interventi di polizia particolari e su richiesta CHF 150.-- ingiustificata

Cllegamenti di allarme CHF 960.-

  1. collegamento alla centrale operativa PoICom all'anno

  2. rilascio fotografie radar e Multafot l'una CHF 50.-- a partire dal 5° falso allarme in un anno, supplemento per progressivo di intervento

Art. 6 Tasse di cancelleria

Sono previste le seguenti tasse di cancelleria:

  1. rilascio di copie di rapporti di polizia ed estratti CHF 30.-- l'uno

  2. rilascio fotografie radar e Multafot CHF 30.-- l'una

  3. rilascio copia del formulario "incidente della circolazione CHF 10.-- per il quale non si è proceduto allaccertamento dei fatti. l'uno

Art. 7

Casi particolari Per casistiche non previste dal Regolamento che richiedono una prestazione particolare di Polizia la tassa viene fissata di volta in volta secondo la disposizione che più si avicina al caso specifico.

Art. 8 IVA

Qualora la prestazione erogata e/0 il servizio erogante fossero assoggettati all'IVA, la tariffa è da intendere senza IVA.

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Art. 9 Pagamento

Le tasse devono essere pagate al momento del rilascio della documentazione o a prestazione eseguita.

Possono essere richiesti anticipi a copertura parziale o totale della prestazione.

Il pagamento avviene in contanti dietro ricevuta o tramite fatturazione.

Art. 10 Esenzioni 4

Il Municipio può decidere di prescindere dal prelievo delle tasse, unicamente in casi giustificati e particolari.

La decisione sullesonero dal prelievo delle tasse è delegata alla Polizia comunale.

CAPITOLO 3 Disposizioni amministrative e finali

Art. 11 Rimedi di diritto

ontro le decisioni della Polizia della Città di Lugano è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. In mancanza di reclamo il conteggio costituisce decisione esecutiva per l'incasso. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo nei modi e nei termini di legge.

Art. 12 Abrogazioni La presente Ordinanza sostituisce e annulla ogni disposizione con essa

incompatibile o contraria.

Art. 13 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di

pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

ey Per il Municipio

Sindaco 11 Segretario a.i.:

Av. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 25 maggio 2016. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 2 giugno e il 4 luglio

Art. 5 cpv. 4a e 4j modificati dal Municipio con ris. mun. del 2 luglio 2020, pubblicati agli albi

comunali dal 6 luglio al 7 settembre 2020.

Art. 5 cpv. 4a modificato dal Municipio con ris. mun. del 17 dicembre 2020, pubblicato agli

albi comunali dal 4 gennaio al 3 febbraio 2021. Cpv. 2 lett. b modificata da[ Municipio con ris. mun. del 20 ottobre 2022, pubblicata agli albi comunali dal 27 ottobre al 28 novembre 2022 Cpv. 2 adottato da[ Municipio con ris. mun. del 28 aprile 2022, pubblicato agli albi comunali dal 5 maggio al 7 giugno 2022.