2.11.1

Regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari del Corpo civici pompieri Lugano

del 26 marzo 2018

Il Consiglio Comunale di Lugano, visti gli artt. 107,116 e 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), l'art. 39 lett. 0) e r) del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), gli artt. 62 let. f), 104 e 106 Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom), il Regolamento del Corpo civici pompieri della Città di Lugano dell'8 novembre 1982, la Legge sanitaria del 18 aprile 1989 e il Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958,

risolve:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce le tasse per le prestazioni particolari svolte dal Corpo civici pompieri Lugano (in seguito CCPL).

1I presente Regolamento non si applica per le prestazioni effettuate a favore del Comune di Lugano.

Pr le tasse di cancelleria fa stato l'apposita Ordinanza del 16 febbraio 2005. Sono inoltre riservate eventuali ulteriori tasse contemplate dall'Ordinanza di applicazione al presente Regolamento del 13 settembre 2018 e da altre ordinanze specifiche.

Art. 2 Definizione

Costituiscono prestazioni particolari quelle che esulano dall'attività ordinaria del CCPL e meglio: consulenze e sopralluoghi, partecipazione ad esercizi d'intervento, servizio di disinfestazione, corsi di formazione e altre prestazioni particolari che esulano dall'attività d'interventistica d'urgenza.

Art. 3 Criteri di computo

Le prestazioni del personale si dividono principalmente in due categorie: costi per consulenze e sopralluoghi e costi per esercizi di intervento. Le tasse sono calcolate su base oraria, tenuto conto del costo medio di un collaboratore del CCPL, dei veicoli e del materiale messi a disposizione.

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Di regola i costi del personale, dei veicoli e del materiale usati nell'espletamento delle prestazioni particolari sono imputati in aggiunta al costo del servizio. Fanno eccezione le prestazioni calcolate a titolo forfettario.

11 Municipio stabilisce le tasse sulla base di una specifica ordinanza, entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento.

Nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento e in via d'ordinanza, il Municipio può prevedere tariffe differenziate per prestazioni svolte nel Comune di Lugano, nei comuni convenzionati o in comuni del Centro soccorso pompieri Lugano.

1 Costi effettivi generati da ditte esterne sono fatturati separatamente.

Art. 4 Eccezioni

Le prestazioni particolari possono essere ridotte o rifiutate per motivi di mancanza di personale, di veicoli, di attrezzature o per altri giustificati motivi.

CAPITOLO 2 Ammontare delle tasse

Art. 5 Costi di personale e veicoli per prestazioni di consulenze e per sopralluoghi

I Costi del personale del CCPL per prestazioni di consulenza e sopralluoghi sono definiti come segue:

  • Capo settore / Capogruppo: per 1 ora fino a CHF 200.--, per ogni successivo 1/4 d'ora o frazione di 1/4 d'ora fino CHF 50.--;

  • Vice Comandante: per 1 ora fino a CHF 250.--, per ogni successivo 1/4 d'ora o frazione di 1/4 d'ora fino a CHF 62.50.

  • Comandante: per 1 ora fino a CHF 300.--, per ogni successivo 1/4 d'ora o frazione di 1/4 d'ora fino a CHF 75.--.

1 Costi dei veicoli per prestazioni di consulenza e per sopralluoghi sono definiti come segue:

  • autoveicolo leggero per ogni chilometro percorso fino a CHF 3.--;

  • autoveicolo pesante per ogni chilometro percorso fino a CHF 6.--;

  • natante per ogni ora fino a CHF 100.--. Determinanti sono il tempo impiegato e il percorso effettuato dal punto di partenza fino al rientro al luogo di servizio.

11 Municipio può, in determinati casi in cui è opportuno, accordare una tassa forfettaria che comprende tutte le prestazioni di consulenza e sopralluoghi.

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Art. 6 Costi di personale e veicoli per partecipazione ad esercizi di intervento

I Costi del personale del CCPL per partecipare ad esercizi di intervento sono definiti come segue:

  • milite per 1 ora fino a CHF 100.--;

  • sottoufficiale per 1 ora fino a CHF 150.--;

  • ufficiale per 1 ora fino a CHF 200.--.

1 Costi dei veicoli per prastazioni di esercizi di intervento sono definiti come segue:

  • autoveicolo leggero per ogni chilometro percorso fino a CHF 3.--;

  • autoveicolo pesante per ogni chilometro percorso fino a CHF 6.--;

  • natante per ogni ora fino a CHF 100.--.

Determinanti sono il tempo impiegato e il percorso effettuato dal punto di partenza fino al rientro al luogo di servizio.

11 Municipio può, in determinati casi in cui è opportuno, accordare una tassa forfettaria che comprende tutte le prestazioni di esercizi di intervento.

Art. 7 Tasse di base per prestazioni particolari

Per l'utilizzo di attrezzature a motore o specialistiche la tariffa oraria è compresa tra CHF 9.-- e CHF 100.--.

Pr 'utilizzo degli spazi preso la sede del CCPL viene fatturato un costo fino a CHF 300.-- all'ora.

Art. 8 Servizio di disinfestazione

CPL garantisce il servizio di disinfestazione del Municipio di Lugano. Il servizio di disinfestazione è attivo nei seguenti ambiti:

  1. eliminazione degli imenotteri (vespe, calabroni, ecc);

  2. disinfestazioni (pesciolino argentato, ratti, scarafaggi, ecc);

  3. recupero sciami d'ape;

  4. recupero rettili e sauri;

  5. disinfezioni. 3 1 Costi del servizio di disinfestazione sono definiti come segue:

    • disinfestazione normale sul territorio del Comune di Lugano fino a CHF 200.--;

    • disinfestazione normale in comune convenzionato fino a CHF 250.--;

    • disinfestazione normale in comune del Centro di soccorso pompieri fino a CHF 300.--;

    • disinfestazione eccezionale sul territorio del Comune di Lugano fino a CHF 325.--;

    • disinfestazione eccezionale nel comune convenzionato fino a CHF 400.--;

    • disinfestazione e cezionale in comune del Centro di soccorso pompieri fino a CHF 475.-- y

    • recupero sciami, rettili e sauri sul territorio del Comune di Lugano fino a CHF 275.--;

    • recupero sciami, rettili e sauri in comune convenzionato fino a CHF 325.--;

    • recupero sciami, rettili e sauri in comune del Centro di soccorso pompieri fino a CHF 375.--;

    • disinfezioni sul territorio del Comune di Lugano fino a CHF 275.--;

    • disinfezioni in comune convenzionato fino a CHF 325.--;

    • disinfezioni in comune del Centro di soccorso pompieri fino a CHF 375.--. 4 In aggiunta alle tariffe di cui al cpv. 3 vengono prelevati i costi relativi ai prodotti e ai materiali di consumo utilizzati durante l'intervento. 5 Per interventi di breve durata s'intendono interventi di 30 min. - 90 min., che non richiedono alcun tipo di smontaggio. Per interventi di media durata s'intendono interventi di 90 min. - 120 min. che richiedono piccole operazioni di smontaggio (ad esempio tapparelle, camini, cappe di aspirazione, tegole, zoccolini). 6 Per interventi straordinari di lunga durata (oltre 120 min.), che richiedono importanti lavori di smontaggio di parti di strutture o mobilio oppure l'intervento di specialisti del CCPL, viene allestito un preventivo, che deve essere accettato dal richiedente prima dell'esecuzione dei lavori. 7 Le spese sono assunte dal richiedente dell'intervento e se questo non fosse identificabile, vengono addebitate al proprietario del sedime. 8 Di principio il servizio di disinfestazione non viene fatturato se svolto a favore di enti pubblici.

Art. 9 Corsi di formazione

11 CCL può organizzare corsi di formazione a favore di terzi, prevedendo una tariffa fino a CHF 600.-- a partecipante.

11 CCPL può, in determinati casi, accordare una tariffa forfettaria che comprende tutte le prestazioni svolte nell'ambito di un corso di formazione.

Art. 10 Casi particolari Per casistiche non previste dal presente Regolamento che richiedono una prestazione particolare del CCPL, la tassa viene fissata di volta in volta dal

Municipio secondo la disposizione che più si avvicina al caso specifico.

I casi particolari, il Municipio può sottoscrivere convenzioni con tezi che prevedono un tariffario specifico e adeguato alle circostanze.

Art. 11 IVA

Qualora la prestazione erogata e/0 il servizo erogante fossero assoggettati all'IVA, la tariffa esposta nel presente Regolamento è da intendere senza IVA.

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CAPITOLO 3 Procedura

Art. 12 Competenza Le tasse di cui al presente Regolamento sono riscosse dalla Divisione finanze

della Città di Lugano.

Art. 13 Pagamento

Il pagamento avviene tramite fatturazione.

OSSono essere richiesti anticipi a copertura parziale o totale della prestazione.

Art. 14 Esenzioni

Le prestazioni eseguite a favore di autorità giudiziarie e amministrative svizzere sono di regola gratuite, se è garantita la reciprocità.

I casi giustificati e particolari, il Municipio può accordare l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse.

CAPITOLO 4 Disposizioni finali

Art. 15 Rimedi di diritto

ontro le decisioni del CCPL è data facoltà di reclamo al Municipio entro

giorni dall'intimazione. In mancanza di reclamo il conteggio costituisce decisione esecutiva per l'incasso.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 16 Abrogazioni Il presente Regolamento abroga eventuali precedenti disposizioni comunali

in materia incompatibili o contrarie allo stesso.

Art. 17 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con la crescita in giudicato della

ratifica da parte della competente Autorità cantonale.

I . Città di Lugano Regolamento 2.11.1 E .

Per il Consiglio comunale

Presidente 11 Segretario Gli scrutatori Marco Jermini Robert Bregy Anna Beltraminelli Federica Zanchi Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 26 marzo 2018 Pubblicato agli albi nel periodo compreso tra il 29 marzo e il 14 maggio 2018 Approvato dalla Sezione degli enti locali, con ris. 137-RE-14655