2.2.2

Ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale nel centro di Lugano

del 23 novembre 2017

Il Municipio di Lugano, richiamati gli artt. 107 lett. c), d) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), 105 del Regolamento comunale de[[a Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom)

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CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Municipio, al fine di promuovere azioni intese ad evitare il degrado ambientale e consentire uso appropriato da parte dell'intera collettività del nucleo tradizionale del centro di Lugano nella sua parte pedonalizzata (v. allegato 1), emana le seguenti norme.

Art. 2 Basi legali

Basi legali della presente Ordinanza sono:

  1. la Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr);

  2. l'Ordinanza sulle norme de[[a circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC);

  3. l'Ordinanza sulla segnaletica stradale de] 5 settembre 1979 (OSStr);

  4. la Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa su[ traffico pesante del 24 settembre 1985;

  5. il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA);

  6. il piano regolatore di Lugano, Sezione Lugano, in particolare il piano del traffico.

Art. 3 Destinazione

La zona pedonale è riservata ai pedoni e agli utilizzatori di mezzi simili a veicoli (quali pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o velocipedi per bambini in età prescolastica). La circolazione nella stessa è pertanto vietata a tutti i veicoli, fatto salvo quanto regolamentato al Capitolo 11 della presente Ordinanza.

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In ogni caso, la circolazione all'interno della zona pedonale deve avvenire a passo d'uomo; i pedoni e gli utilizzatori di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza. l parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali o demarcazioni.

CAPITOLO 11 Circolazione veicolare

Art. 4 Orari di fornitura

servizi di fornitura sono concessi:

  1. nei giorni feriali: dalle ore 07.00 alle 10.00;

  2. il sabato: dalle ore 07.00 alle 09.00. Durante tali orari sono esclusivamente ammesse operazioni di carico e scarico di merce (art. 5) da parte di fornitori e commercianti, per il tempo strettamente necessario a tale scopo. Le stesse non necessitano di un'autorizzazione. 3 11 Comando di Polizia può stabilire i tempi, le modalità di accesso e i percorsi di transito, in particolare nel caso in cui il trasporto della merce avviene con veicoli pesanti. Le autorizzazioni di accesso alla zona pedonale durante gli orari di chiusura della stessa sono disciplinate agli artt. 6 e segg. della presente Ordinanza.

Art. 5 Operazioni di carico e scarico Per carico e scarico si intendono le operazioni di carico e scarico di merce che per volume, peso o quantità necessitano dell'impiego di un veicolo a motore, nonché il deposito della stessa (non riordino o messa a punto)

all'interno degli stabili. Non è ammesso accedere alla zona pedonale con veicoli se la merce può essere trasportata a mano o con mezzi ausiliari quali carrelli, ecc..

Le operazioni di carico e scarico devono limitarsi al tempo strettamente necessario a tale scopo e non devono ostacolare il transito di pedoni, di mezzi simili a veicoli e di altri veicoli. Il conducente deve poter essere raggiungibile in ogni momento nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento del suo veicolo.

Art. 6 Principi per il rilascio delle autorizzazioni Le autorizzazioni per accedere alla zona pedonale durante gli orari di chiusura della stessa, in deroga alla segnaletica, possono venir eccezionalmente rilasciate nei casi contemplati dall'art. 7 della presente

Ordinanza.

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L'accesso e il transito devono essere limitati al tragitto più breve; in tal senso, il Comando di Polizia stabilisce il percorso autorizzato. Per le operazioni di carico e scarico si rimanda all'art. 5.

La circolazione di veicoli pesanti durante gli orari di chiusura della zona pedonale è di principio vietata. Le forniture autorizzate devono pertanto essere possibilmente effettuate con veicoli leggeri.

H meo massimo delle autorizzazioni rilasciate è limitato alle reali capacità di transito e sosta della zona pedonale, tenuto conto di un equo rapporto tra i bisogni dei residenti, dei commercianti, dei fornitori e gli interessi degli altri utenti della strada.

11 Comando di Polizia è legittimato a limitare il numero delle autorizzazioni ed è incaricato di definire gli orari e le modalità di accesso a determinate aree.

Art. 7 Tipologie di autorizzazioni

]] Comando di Polizia rilascia le seguenti autorizzazioni:

AUTORIZZAZIONE di tipo A È un'autorizzazione annuale che consente di transitare all'interno della zona pedonale a detentori di veicoli a motore che dispongono di un'area privata adibita a parcheggio o carico/scarico all'interno della stessa.

AUTORIZZAZIONE di tipo B È un'autorizzazione annuale che consente di effettuare operazioni di carico e scarico presso l'abitazione sita all'interno della zona pedonale a cittadini con residenza primaria o secondaria che non dispongono di un parcheggio privato presso la stessa.

AUTORIZZAZIONE di tipo Cl È unautorizzazione annuale che consente di accedere alla zona pedonale per effettuare operazioni di carico e scarico ai fini della fornitura ai commercianti ivi locati. Ai fini dell'ottenimento di questa autorizzazione devono essere cumulativamente dimostrate:

  • la necessità di eseguire forniture urgenti, inderogabili e frequenti negli orari di chiusura della zona pedonale;

  • la necessità di trovare alternative per la consegna della merce, ad esempio attraverso una diversa pianificazione. Lautorizzazione di tipo Cl viene rilasciata solo fino al 31 dicembre 2019.

AUTORIZZAZIONE di tipo C2 È unautorizzazione annuale che consente ai titolari di commerci totalmente o parzialmente siti allinterno della zona pedonale di effettuare operazioni di carico e scarico.

y Ai fini dell'ottenimento di questa autorizzazione va dimostrato che i] servizio a domicilio rappresenta un elemento essenziale della propria attività.

AUTORIZZAZIONE di tipo C3 È un'autorizzazione annuale che consente ai servizi di manutenzione e riparazione di accedere alla zona pedonale per il tempo strettamente necessario allespletamento di interventi urgenti e inderogabili.

AUTORIZZAZIONE di tipo D È un'autorizzazione che viene rilasciata per:

  1. i veicoli del servizio pronto intervento (polizia, servizio sanitario e pompieri);

  2. i veicoli dell'Amministrazione cittadina o di suoi funzionari (veicoli privati) designati dalle rispettive direzioni;

  3. i veicoli di servizio delle aziende partecipate;

  4. i taxi a beneficio di una concessione di tipo A, per laccesso, rispettivamente la partenza dalla loro area di attesa nella zona pedonale;

  5. i conducenti diversamente abili con importanti difficoltà motorie che necessitano del supporto di mezzi ausiliari per spostarsi e che accedono frequentemente alla zona pedonale;

  6. i partecipanti al mercato settimanale limitatamente ai giorni del suo svolgimento.

AUTORIZZAZIONE di tipo E È un'autorizzazione limitata nel tempo per l'adempimento di particolari necessità (ad esempio: taslochi, forniture eccezionali, ecc.) che non rientrano nelle tipologie di autorizzazione sopra elencate.

Art. 8 Esenzione

Non necessitano per contro di alcuna autorizzazione:

  1. i medici in visita d'urgenza;

  2. i conducenti di veicoli privati e i taxisti, limitatamente al trasporto di persone con comprovate difficoltà motorie;

  3. i taxisti per il trasporto di clienti di alberghi siti allinterno della zona pedonale, limitatamente allarrivo o alla partenza;

  4. i clienti di alberghi siti nella zona pedonale, allarrivo o alla partenza, limitatamente al tempo necessario per il carico/scarico o per accedere con i] proprio veicolo al posteggio privato degli stessi.

Art. 9 Dissuasori automatizzati e badges

L'accesso alla zona pedonale è gestito mediante dissuasori automatizzati; i beneficiari delle autorizzazioni giusta l'art. 7 della presente Ordinanza ricevono uno o più autorizzazioni (badges) per l'attivazione a distanza y degli stessi mentre l'utenza di cui all'art. 8 può accedervi di principio mediante chiamata/richiesta direttamente presso le apposite colonnine. Il badge nonè trasferibile a terzi e deve essere fissato sul parabrezza; le modalità di fissaggio sono descritte nel materiale informativo messo a disposizione dalla Polizia.

11 Costo del badge, a carico dei beneficiari delle autorizzazioni (ad eccezione dei beneficiari delle autorizzazioni D lett. a e b, rispettivamente alle autorizzazioni E), ammonta a CHF 20.-- e a CHF 30.-- per il caso particolare dei badges aggiuntivi di cui allart. 13 cpv. 2 seconda parte della presente Ordinanza. Limporto di CHF 20.-- è dovuto anche in caso di sostituzione del badge.

CAPITOLO Ili Disposizioni comuni

Art. 10 Procedura

Le domande per l'ottenimento delle autorizzazioni (accesso alla zona pedonale durante gli orari di chiusura e agevolazioni di parcheggio) devono venir inoltrate al Comando della Polizia della Città di Lugano, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso i suoi uffici o sul sito internet della Città. (www.lugano.ch).

Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti necessari allottenimento dellautorizzazione e al suo rinnovo.

Art. 11 Validità e rinnovo

In generale, le autorizzazioni hanno validità annuale (anno civile). Le richieste di rinnovo delle stesse devono essere inoltrate al Comando della Polizia comunale, mediante l'apposito formulario di autocerficiazione entro il 30 di settembre. Ai fini del rinnovo il Comando della Polizia è autorizzato a esperire le necessarie verifiche.

In casi particolari (cantieri, lavori, ecc.) e quando le circostanze lo giustificano, le autorizzazioni possono essre rilasciate per periodi più brevi. In questi casi la tassa viene calcolata pro rata temporis applicando per analogia Part. 13 cpv. 4.

Art. 12 Revoca

Le autorizzazioni possono essere revocate per motivi di interesse pubblico. In tal caso, la revoca comporta la restituzione dell'importo della tassa corrispondente al periodo non utilizzato, ad eccezione delle tasse di cancelleria.

Esse vengono parimenti revocate qualora i requisiti per il loro rilascio o rinnovo non siano più adempiuti, nel caso in cui sono state fornite ey - informazioni inveritiere, oppure se sono stati commessi degli abusi da parte dell'avente diritto. In tal caso non è dovuta alcuna restituzione della tassa.

Art. 13 Tasse

a) Autorizzazioni

Le tasse sono fissate in: Autorizzazione A: CHF 30.-- all'anno Autorizzazione B: CHF 30.-- all'anno Autorizzazione Cl (fino al 31.12.2018): CHF 480.-- all'anno Autorizzazione C2: CHF 100.-- allanno Autorizzazione C3: CHF 480.-- all'anno Autorizzazione D: gratuito Autorizzazione E: CHF 60.-- a[ giorno.

Se una società richiede più autorizzazioni della tipologia C3, per l'entrata contemporanea di più veicoli nella zona pedonale, a partire dalla sesta viene prelevata la tassa stabilita per la categoria C2. Se una società che dispone di più veicoli necessita di entrare ad essere presente nella zona pedonale con un solo veicolo alla volta, può richiedere ununica autorizzazione e acquistare per gli altri mezzi i badges necessari al costo previsto per questo caso particolare dall'art. 9 cpv. 3 della presente Ordinanza. Le tasse di cui al cpv. 1 devono essere pagate anticipatamente per l'intero periodo di validità. Il mancato pagamento comporta la disattivazione de] badge. In caso di rinuncia, solo gli aventi diritto delle autorizzazioni C3 possono richiedere il rimborso pro rata temporis del periodo inutilizzato.

CAPITOLO VI Disposizioni finali

Art. 14 Contravvenzioni

Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona pedonale sono punite dagli organi di polizia a norma dell'art. 90 LCStr. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa, ritenuto un minimo di CHF 300.-- per i casi di abuso nell'uso dei badges o delle tessere.

y Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli art. 145 segg. LOC.

Art. 15 Contenzioso

Contro le decisioni del Comando di Polizia è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo nei modi e nei termini di legge.

Art. 16 Abrogazione e entrata in vigore La presente Ordinanza sostituisce e annu[[a quella del 16 novembre 2011 ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione, riservati eventuali

ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Sindaco 11 Segretario Av. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 23 novembre 2017 Pubblicata agli albi comunali dal 15 gennaio al 14 febbraio 2018.

Allegato:

Planimetria Zona pedonale del Centro di Lugano Allegato 1

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