2.2.3
Ordinanza municipale sull'utilizzo delle aree di parcheggio pubblico di Cornaredo
del 9 febbraio 2017
Il Municipio di Lugano, richiamato l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) ed il Regolamento sui beni amministrativi de[ 30 gennaio 1989 (RBA),
ordina:
CAPITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione La presente Ordinanza disciplina 1 utilizzo delle aree di parcheggio pubblico di Cornaredo (part. n. 2083 RFD di Lugano), suddivise nelle
seguenti sezioni (v. planimetria, allegato A):
Cornaredo-Termica;
Cornaredo-Stadio (Est e Ovest). 2 AI Park&Ride (Cornaredo Termica e Cornaredo-Stadio Est, in seguito P&R), in funzione dalle ore 06:00 alle ore 18:00, sono destinati circa 255 stalli (in colore arancio sulla planimetria, allegato A), mentre i rimanenti stalli (Cornaredo-Stadio Ovest, in colore rosso sulla planimetria allegata) sono a disposizione dei residenti al beneficio di un'agevolazione di parcheggio (v. capitolo 3) e dei frequentatori delle infrastrutture pubbliche di Cornaredo e del cinema multisala.
CAPITOLO 2 Park&Ride
Art. 2 Definizione e scopo
llp&Rè da considerarsi provvisorio, in attesa della realizzazione di quello definitivo previsto dal Piano dei Trasporti del Luganese a nord dell 'attuale Stadio.
llp&R rientra nella politica dei posteggi degli agglomerati, che mira alla promozione dei trasporti pubblici.
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Art. 3 Gestione e controllo
Il rilascio delle autorizzazioni di parcheggio per lutilizzo del P&R e il controllo avvengono a cura della società Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL). La Polizia comunale resta incaricata di controllare e sanzionare usi incompatibili con la destinazione del posteggio.
Art. 4 Aventi diritto
L'autorizzazione di posteggio è rilasciata a coloro che dimostrano di:
possedere un abbonamento mensile o annuale per i trasporti pubblici Arcobaleno o una carta giornaliera;
abitare a] di fuori della zona servita dai trasporti pubblici urbani (zona tariffale 10) e lavorare ad una distanza di almeno 1 km dal P&R verso l'interno della Città (v. piano, allegato B). 2 Qnto indicato al precedente capoverso alla let. b) deve essere comprovato mediante apposita autocertificazione, ottenibile presso gli sportelli della TPL.
CAPITOLO 3 Agevolazioni di parcheggio (Posteggio Cornaredo-Stadio
Ovest)
Art. 5 Aventi diritto 1
Hanno diritto allottenimento dell'autorizzazione denominata agevolazione di parcheggio" le persone fisiche che risiedono legalmente ed effettivamente nei pressi dellarea di parcheggio di Cornaredo e che non dispongono di un parcheggio privato (v. piano, allegato C).
Lautorizzaione viene concessa limitatamente ad un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo familiare.
Lottenimento della citata autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che lo stabile in cui risiede non possiede altre alternative di parcheggio (parcheggi sotteranei o esterni) oppure che queste siano già state completamente sfruttate.
Hanno pure diritto allautorizzazione i collaboratori delle organizzazioni di soccorso (Pompieri, Croce Verde) che hanno la loro sede nelle vicinanze dell'area di parcheggio. L'autorizzazione deve essere richiesta per il tramite dellorganizzazione con la quale collaborano, che deve certificare assenza di posteggi disponibili presso la propria sede.
In particolari circostanze possono essere rilasciate al massimo tre autorizzazioni temporanee di posteggio della durata massima di tre giorni sull'arco di 30 giorni. ó In ogni caso il numero massimo delle agevolazioni di parcheggio concesse è limitato alle reali capacità del parcheggio interessato.
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Art. 6 Effetti 2
Lautorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo negli stalli dell'area di parcheggio di Cornaredo Stadio Ovest senza limitazione di tempo. I collaboratori delle organizzazioni di soccorso possono parcheggiare il proprio veicolo per il tempo necessario allo svolgimento della loro attività. Lautorizzazione non dà diritto alla riservazione di un determinato stallo di parcheggio, bensì a usufruire di quelli liberi in quel momento allinterno dellarea di parcheggio indicata.
Art. 7 Procedura
Le richieste per l'ottenimento delle agevolazioni di parcheggio devono venir inoltrate al Comando della Polizia della Città di Lugano, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso i suoi uffici o sul sito internet de[[a Città (www.lugano.ch) entro la fine del mese di novembre.
Art. 8 Contrassegno
L'autorizzazione consiste in un contrassegno su cui figurano il numero di targa del veicolo e il periodo di validità della stessa.
]] Contrassegno è munito di speciali elementi contro la falsificazione. Esso non è trasferibile a terzi ed è limitato a un solo veicolo; è vietata qualsiasi forma di duplicazione.
11 Contrassegno originale deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.
Art. 9 Validità
Lautorizzazione riveste validità annuale (anno civile).
Art. 10 Revoca
Lautorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico, dietro restituzione dell'importo della tassa corrispondente al periodo non utilizzato.
Lautorizzazione è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, nel caso in cui sono state fornite informazioni non veritiere, oppure se sono stati commessi abusi da parte dellavente diritto. In questi casi non è dovuta alcuna restituzione della stessa.
Art. 11 Contenzioso
Contro le decisioni della Polizia comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dallintimazione.
Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC.
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CAPITOLO 4
Art. 12 P&R
Per l'accesso al P&R dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 06:00 alle 16:00 sono applicate le seguenti tasse: 1. Utenti regolari:
CHF 650.-- allanno per i possessori di unautorizzazione di posteggio ai sensi dellart. 4 della presente Ordinanza;
CHF 65.-- al mese per i possessori di unautorizzazione di posteggio ai sensi dellart. 4 della presente Ordinanza. 2. Utenti occasionali: costo della carta giornaliera Arcobaleno per la zona 100 + CHF 1.=-/h. Per Paccesso al P&R degli utenti occasionali nella fascia oraria dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 18:00 come pure il sabato dalle 06:00 alle 18:00, è prelevata indistintamente una tassa di CHF 1.--/h. Per l'accesso al P&R di tutti gli utenti nella fascia oraria dalle 18.00 alle 06:00, come pure la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, è prelevata indistintamente una tassa di CHF 0.50/h. Gli utenti regolari potranno usufruire del P&R dal lunedì al sabato, dalle 06:00 alle 20:00 (orario di uscita) senza supplemento di prezzo.
Art. 13 Posteggio Cornaredo-Stadio Ovest 4 Per Puso del posteggio Cornaredo Stadio lato via Trevano sono prelevate le
seguenti tasse:
CHF 50.-= al mese per lautorizzazione di posteggio ai residenti;
CHF 0.50/h nella fascia oraria tra le 07:00 e le 19:00;
gratuito nella fascia oraria tra le 19:00 e le 07:00 e nei giorni festivi;
CHF 10.-- a] giorno per le agevolazioni fino a tre giorni.
CAPITOLO 5 Disposizioni finali
Art. 14 Chiusure temporanee Nel caso di eventi e/0 di manifestazioni speciali i posteggi, previo avviso,
possono essere totalmente o parzialmente chiusi agli aventi diritto.
Art. 15 Contravvenzioni
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa, ritenuto un minimo di CHF 300.-- per i casi di duplicazione di contrassegni riferiti alle autorizzazioni di parcheggio.
1-L y Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 1 sono applicabili gli art. 145 e segg. LOC.
Art. 16 Annullamento e entrata in vigore La presente Ordinanza sostituisce e annulla quella approvata dal Municipio il
26 gennaio 2017. Essa entra in vigore il 1° marzo 2017, riservati eventuali ricorsi giusta gli art. 208 e segg. LOC.
Per il Municipio
Sindaco 11 Segretario Avv. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 9 febbraio 2017 Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 13 febbraio e il 15 marzo 2017 Allegati:
planimetria aree di parcheggio pubblico di Cornaredo
piano limiti residenza / luogo di lavoro
piano potenziali aventi diritto all'agevolazione di parcheggio Allegato 1 r t ì e i í N f I Ü -k ìl l
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