2.2.4
Ordinanza municipale concernente la regolamentazione della sosta e dell'accesso al nucleo del quartiere di Gandria
del 20 ottobre 2016
Il Municipio di Lugano, richiamati gli articoli 107 lett. c), d) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunaledel 30 giugno 1987 (RALOC), 105 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom)
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CAPITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Municipio, nell'intento di valorizzare il nucleo tradizionale del quartiere di Gandria, nonché di promuovere azioni intese a evitare il degrado ambientale, emana le presenti norme per consentire Puso appropriato della zona di accesso al ricordato nucleo.
Art. 2 Basi legali
Basi legali della presente Ordinanza sono:
la Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr);
l'Ordinanza sulle norme de[[a circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC);
l'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr);
la Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;
il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA).
Art. 3 Destinazione
Nella zona oltre la barriera è istituita una zona 30 km/h". La circolazione e la sosta dei veicoli a motore è regolamentata ai capitoli Il e [[[ della presente Ordinanza.
L'accesso alla zona, rispettivamente il parcheggio al suo interno, indipendentemente dall'orario, sono regolamentati mediante autorizzazione.
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CAPITOLO 11 Circolazione veicolare
Art. 4 Orari di fornitura
I servizi di fornitura sono concessi nei giorni feriali, dalle ore 08:00 alle 12:00. Durante tali orari i fornitori e i commercianti possono esclusivamente eseguire operazioni di carico e scarico di merce (art. 5), per il tempo strettamente necessario a tale scopo.
Art. 5 Operazioni di carico e scarico Per carico scarico si intendono le operazioni di carico e scarico di merce che per volume, peso o quantità necessitano dellmpiego di un veicolo a motore, nonché il deposito della stessa (non riordino o messa a punto)
all'interno degli stabili.
Le operazioni di carico e scarico devono limitarsi al tempo strettamente necessario a tale scopo, devono essere svolte nelle aree appositamente demarcate e non devono ostacolare il transito di pedoni, di mezzi simili a veicoli e di altri veicoli. Il conducente deve poter essere raggiungibile in ogni momento nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento del SUO veicolo.
Art. 6 Principi per il rilascio delle autorizzazioni Le autorizzazioni per accedere alla zona sono rilasciate conformemente
all'art. 7 della presente Ordinanza.
Il umero massimo delle autorizzazioni rilasciate è limitato alle reali capacità di sosta e di transito della zona, tenuto conto di un equo rapporto tra gli aventi diritto.
Art. 7 Tipologie di autorizzazioni
]] Comando di Polizia rilascia le seguenti autorizzazioni:
AUTORIZZAZIONE di tipo A È un'autorizzazione annuale che consente di transitare allinterno della zona ai detentori di veicoli a motore che dispongono di un'area privata adibita a parcheggio.
AUTORIZZAZIONE di tipo B È un'autorizzazione annuale che consente di effettuare operazioni di carico e scarico presso l'abitazione sita all'interno della zona a cittadini con residenza primaria o secondaria che non dispongono di un parcheggio privato presso la stessa.
y AUTORIZZAZIONE di tipo C È un'autorizzazione annuale che consente di accedere alla zona negli orari di cui all'art. 4 cpv. 1, per effettuare operazioni di carico e scarico (art. 5) ai fini della fornitura ai commerci ivi locati così come per effettuare servizi di manutenzione e riparazione all'interno della zona nucleo.
AUTORIZZAZIONE di tipo D È un'autorizzazione che viene rilasciata per:
i veicoli del servizio pronto intervento (Polizia, Servizio sanitario e Pompieri);
i veicoli dell'Amministrazione cittadina o di suoi funzionari (veicoli privati) designati dalle rispettive Direzioni;
i veicoli di servizio delle aziende partecipate;
i taxi a beneficio di una concessione di tipo A;
i conducenti diversamente abili con importanti difficoltà motorie i quali necessitano del supporto di mezzi ausilari per spostarsi, che utilizzano frequentemente la zona;
i conducenti di veicoli privati, limitatamente al trasporto di persone con comprovate difficoltà motorie che utilizzano frequentemente la zona.
il personale ecclesiastico (ad es. parroco) che svolge le funzioni religiose nella locale chiesa.
AUTORIZZAZIONE di tipo E È un'autorizzazione limitata nel tempo per l'adempimento di particolari necessità (ad esempio: traslochi, forniture eccezionali, ecc.) che non rientrano ne[[e tipologie di autorizzazione sopra elencate.
Art. 8 Esenzione
Non necessitano per contro di alcuna autorizzazione:
i medici in visita d'urgenza;
i conducenti diversamente abili con importanti difficoltà motorie i quali necessitano del supporto di mezzi ausiliari per spostarsi;
i conducenti di veicoli privati e i taxisti, limitatamente al trasporto di persone con comprovate difficoltà motorie;
i taxisti per il trasporto di clienti di alberghi siti allinterno della zona, limitatamente all'arrivo o alla partenza;
i clienti di alberghi e i conduttori (inquilini) di camere ed appartamenti di vacanza nella zona, all'arrivo o alla partenza, limitatamente al tempo necessario per il carico/scarico o per accedere con il proprio veicolo al posteggio privato degli stessi.
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Art. 9 Barriera e badge
L'accesso alla zona è gestito mediante barriera; i beneficiari delle autorizzazioni giusta l'art. 7 della presente Ordinanza ricevono uno o più badge per l'attivazione a distanza della stessa mentre quelli esentati giusta l'art. 8 possono accedervi di principio mediante chiamata/richiesta presso apposita colonnina.
l badge nonè trasferibile a terzi e deve essere fissato sul parabrezza; le modalità di fissaggio sono descritte nel materiale informativo messo a disposizione dalla Polizia.
Ad eccezione dei beneficiari delle autorizzazioni D let. a) e b) e rispettivamente delle autorizzaioni E, il costo del badge ammonta a CHF 20.--. Nel caso in cui venga rilasciata una sola autorizzazione per più veicoli, il costo del badge ammonta a CHF 30.-- a partire da[ secondo. In caso di sostituzione del badge è dovuto un importo di CHF 20.--.
CAPITOLO Ili Agevolazioni di parcheggio
Art. 10 Diritto
Hanno diritto allottenimento dellautorizzazione di parcheggio nelle aree appositamente demarcate a questo scopo dopo la barriera 0, in via subordinata, nellarea prospiciente la strada cantonale, soltanto coloro che risultano legalmente annunciati nell'area quali residenti, e più precisamente i cittadini con residenza primaria, per un massimo di unagevolazione per veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome.
Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di parcheggio nell'area prospiciente la strada cantonale:
i cittadini con residenza secondaria, per un massimo di un'agevolazione di parcheggio per nucleo familiare;
i proprietari e i dipendenti delle attività economiche site nel quartiere di Gandria, per un massimo di un'agevolazione di parcheggio per veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome o il nome della ditta;
i turisti che pernottano presso gli alberghi siti nel quartiere di Gandria;
i cittadini con residenza primaria per i veicoli in eccesso a quanto previsto dal cpv. 1;
in via eccezionale, e tenuto conto del fatto che è data priorità ai residenti della zona del nucleo, possono venir rilasciate autorizzazioni anche ad altri interessati, esercitanti un' attività nella zona, oppure residenti ne[[e immediate vicinanze della stessa, quando [e particolari circostanze risultino tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.
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Art. 11 Contrassegno
Lautorizzazione consiste in un contrassegno, sul quale figurano i[/i numero/i di targa del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui esso è stato rilasciato.
11 Contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro i] parabrezza.
La sostituzione del contrassegno in caso di smarrimento, danneggiamento, ecc., è a carico dei beneficiari delle autorizzazioni e ammonta a CHF 10.--. È assolutamente vietata qualsiasi forma di duplicazione del contrassegno.
Art. 12 Effetti
Lautorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo a valle della barriera 0, in via subordinata, nell'area prospiciente la strada cantonale, senza limitazione di tempo.
L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un determinato stallo di parcheggio, bensì a usufruire di quelli liberi allinterno dellarea di parcheggio assegnata.
CAPITOLO VI Disposizioni comuni
Art. 13 Procedura
Le domande per lottenimento delle autorizzazioni devono venir inotrate al Comando della Polizia della Città di Lugano, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso i suoi uffici o sul sito internet della Città (www.lugano.ch).
Art. 14 Validità e rinnovo
In generale, le autorizzazioni hanno validità annuale (anno civile). Per il rinnovo delle autorizzazioni annuali dovrà essere compilato entro il 30 settembre l'apposito formulario di autocertificazione. Dopo le verifiche dei dati, la Polizia provvede, tramite il servizio esazione, alla fatturazione. A pagamento avvenuto, il contrassegno di parcheggio viene trasmesso al richiedente, mentre il badge viene attivato per lanno corrispondente.
I casi particolari (cantieri, lavori, ecc.) e quando le circostanze lo giustificano, esse possono essere rilasciate per periodi più brevi. In questi casi la tassa viene calcolata pro rata temporis.
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Art. 15 Tasse
a) Autorizzazioni di accesso alla zona Le tasse sono fissate in:
Autorizzazione A: CHF 30.-- allanno Autorizzazione B: CHF 30.-- all'anno Autorizzazione C: CHF 120.-- allanno Autorizzazione D: gratuito Autorizzazione E: CHF 30.-- al giorno
Coloro che sono già in possesso di una o più autorizzazioni del tipo C per la zona pedonale del Centro ai sensi dell'OM concernente la regolamentazione della zona pedonale nel centro di Lugano del 23 novembre 2017, sono esonerati da ulteriori tasse.
Le tasse di cui al cpv. 1 devono essere pagate anticipatamente per l'intero periodo di validità. Il mancato pagamento comporta la disattivazione del badge.
b) Autorizzazioni di parcheggio
Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate come segue:
Autorizzazioni annuali: - CHF 50.- mensili per i cittadini con residenza primaria a partire dal secondo veicolo leggero intestato sotto proprio nome.
Autorizzazioni stagionali: - CHF 70.-- mensili per i cittadini con residenza secondaria, i proprietari e i dipendenti delle attività economiche site nel quartiere di Gandria. Resta riservata l'entrata in vigore della tassa cantonale di collegamento che dovrà venir sommata alla presente tassa.
Autorizzazioni provvisorie:
CHF 40.-- la settimana per soste dal lunedì al sabato;
CHF 10.-- per autorizzazioni giornaliere. 5 Le tasse di cui al cpv. 4 devono essere pagate anticipatamente per l'intero periodo di validità. Il mancato pagamento comporta la mancata erogazione del permesso.
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CAPITOLO IV Disposizioni finali
Art. 16 Contravvenzioni
Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona sono punite dagli organi di polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa, ritenuto un minimo di CHF 300.-- per i casi di abuso nelluso dei badge, rispettivamente dei permessi di parcheggio.
Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli art. 145 segg. LOC.
Art. 17 Revoca
Le autorizzazioni possono essere revocate per motivi di interesse pubblico. In tal caso, la revoca comporta la restituzione dell'importo della tassa corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati. Esse vengono parimenti revocate qualora i requisiti per il loro rilascio o rinnovo non siano più adempiuti, nel caso in cui siano state fornite informazioni inveritiere, oppure se siano stati commessi degli abusi da parte dellavente diritto. In tal caso non è dovuta alcuna restituzione della tassa.
Art. 18 Contenzioso
Contro le decisioni del Comando di Polizia è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo nei modi e nei termini di legge.
Art. 19 Abrogazione e entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile e contraria.
11 Municipio definisce lentrata in vigore della presente Ordinanza dopo la scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi giusta
art. 208 LOC.
y Per il Municipio
Sindaco 11 Segretario a.i.:
Av. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 20 ottobre 2016 Pubblicata agli albi comunali ne[ periodo compreso tra il 10 novembre e il 12 dicembre 2016. In vigore dal 1° gennaio 2020 (risoluzione municipale del 6 giugno 2019).