2.2.7
Ordinanza municipale concernente la procedura di rimozione forzata di veicoli
del 16 luglio 2020
Il Municipio di Lugano, richiamati gli artt. della 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 26, 37 e 54 della Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr), nonché gli artt. 5,15,16, 17 della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LACS),
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CAPITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto
La presente Ordinanza disciplina la procedura di rimozione forzata di veicoli (in seguito rimozione) allo scopo di assicurare in particolare il rispetto delle norme e della sicurezza della circolazione stradale e pedonale.
La presente Ordinanza concerne la rimozione di veicoli illecitamente fermi, posteggiati, ostacolanti la circolazione stradale ed il transito pedonale o bloccati con l'apparecchio blocca ruote "Sheriff", quando i conducenti o detentori non possono essere raggiunti oppure rifiutano di ottemperare allingiunzione di spostare il veicolo.
La presente Ordinanza si applica all'interno del territorio giurisdizionale del Comune di Lugano, nonché dei territori dei comuni con i quali è stata conclusa una convenzione di collaborazione intercomunale in materia di polizia.
CAPITOLO 11 Procedura di rimozione
Art. 2 Accertamenti preliminari e richiesta d'autorizzazione
L'agente di polizia, prima di richiedere l'intervento di rimozione (art. 3), deve rintracciare il conducente ed impartirgli l'ordine di immediata rimozione, oppure, in caso di mancata reperibilità, contattare [a Centrale Operativa (in seguito CEOP) delegando a quest'ultima tali compiti. Sono fatti salvi i casi in cui si rende necessaria la rimozione per imminenti motivi di interesse pubblico.
ey - La CEOP richiede l'autorizzazione di rimozione al capo gruppo esterno e, in sua assenza, al suo sostituto, se il conducente non è reperibile oppure non da seguito all'ordine di immediata rimozione.
Art. 3 Richiesta d'intervento
La CEOP, dopo aver ottenuto lautorizzazione di rimozione, richiede lintervento del servizio addetto alla rimozione dei veicoli, che viene designato dal Municipio all'inizio di ogni anno in base ad un concorso che definisce le modalità ed i costi di rimozione, nonché le aree di deposito.
Art. 4 Accertamenti
L'agente di polizia deve verificare, prima di richiedere lintervento di rimozione, lo stato del veicolo, rilevando eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica che dovranno essere trasmessi al Comando di polizia. L'agente di polizia deve inoltre verificare, allorquando l'intervento di rimozione è successivo ad un blocco eseguito mediante l'apparecchio blocca ruote "Sheriff", se lo stato del veicolo, al momento della rimozione, coincide con quello al momento de] blocco.
Art. 5 Trasmissione di informazioni
Il capo gruppo comunica lavvenuta rimozione ed il luogo in cui è depositato il veicolo alla CEOP, che a sua volta informa la Polizia cantonale.
CAPITOLO Ili Riconsegna del veicolo
Art. 6 Riconsegna La riconsegna del veicolo avviene su richiesta del conducente, del detentore o della persona autorizzata dietro anticipato pagamento delle spese di rimozione (art. 8), di un eventuale deposito (art. 9) e di quelle
amministrative (art. 10).
AI momento della riconsegna del veicolo il conducente, il detentore o la persona autorizzata al suo ritiro, devono sottoscrivere una dichiarazione attestante la riconsegna e lo stato del veicolo.
11 CP gruppo comunica l'avvenuta riconsegna del veicolo alla CEOP, che a sua volta informa la Polizia cantonale.
Art. 7 Mancato ritiro
Se il conducente, il detentore o l'avente diritto non si annunciano entro 48 ore alla Polizia Città di Lugano o alla Polizia cantonale per il ritiro del veicolo, I ufficiale della Sezione amministrativa intimerà al conducente o detentore 1-L y uno scritto per raccomandata nel quale dovranno essere indicati i fatti rilevanti, le norme concretamente applicabili e le conseguenze del mancato ritiro.
CAPITOLO IV Spese e garanzie
Art. 8 Spese di rimozione e di corsa a vuoto Le spese di rimozione del veicolo o della corsa a vuoto effettuata dal servizio addetto alla rimozione, quando giunge sul luogo de[['intervento ed il motivo
decade, sono a carico del conducente o del detentore.
Art. 9 Spese di deposito Le spese di deposito per i veicoli non ritirati entro 48 ore dalla rimozione sono disciplinate dall'art. 5 cpv. 4 [et. b) dell'Ordinanza municipale di applicazione del regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della
Polizia comunale del 25 maggio 2016.
Art. 10 Tassa amministrativa
La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di rimozione è disciplinata dallart. 5 cpv. 4 let. a) dellOrdinanza municipale di applicazione del regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della Polizia comunale del 25 maggio 2016.
Art. 11 Garanzia
AI conducente o detentore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale oppure la prestazione di un'altra adeguata garanzia per le spese di cui al presente capitolo.
CAPITOLO V Procedura dincasso
Art. 12 Modalità di riconsegna Lägente di polizia riconsegna il veicolo al conducente, al detentore o ad una persona autorizzata, durante gli orari di sportello dietro anticipato
pagamento delle spese di cui agli artt. 8=10.
1-L y
CAPITOLO VI Disposizioni finali
Art. 13 Entrata in vigore La presente Ordinanza abroga e sostituisce quella dell11 gennaio 2006. Essa entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione agli albi comunali,
riservati eventuali ricorsi ai sensi dellart. 208 LOC.
Per il Municipio
Sindaco 1[ Segretario Av. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 16 luglio 2020. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 17 agosto e il 16 settembre 2020.