2.2.8
Ordinanza municipale concernente l'impiego di apparecchi blocca ruota per veicoli a motore
del 16 luglio 2020
]] Municipio di Lugano, richiamati gli artt. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 54 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr), nonché l'art. 15 de[[a Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LACS),
CAPITOLO I Disposizioni generali
Art. 1
La presente Ordinanza disciplina l'uso, da parte della Polizia Città di Lugano, degli apparecchi per immobilizzare i veicoli a motore denominati "Blocca ruota Sheriff" (in seguito: apparecchi).
CAPITOLO 11 Impiego
Art. 2 Autorizzazione
L'impiego degli apparecchi è subordinato all'ottenimento de[['autorizzazione da parte del capo gruppo esterno 0, in caso di sua assenza, del suo sostituto.
Art. 3 Casistica
Limpiego degli apparecchi è previsto, in particolare, quando:
il veicolo presenta difetti o danni tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale (blocco tecnico) o da risultare inidoneo alla circolazione stradale;
il veicolo è oggetto di furto e, previo coordinamento con la Polizia cantonale, lo stesso non può essere immediatamente rimosso;
il veicolo, oggetto di procedura contrawenzionale, risulta intestato ad una persona giuridica e, previo accertamenti, non è stato possibile determinare il conducente che ha commesso l'infrazione;
il fermo del veicolo avviene su ordine di un'autorità cantonale o federale;
il veicolo risulta privo della necessaria copertura assicurativa RC;
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il veicolo viene lasciato su[['area pubblica, privo delle necessarie targhe di polizia;
vi sono fondati indizi per ritenere che il veicolo non venga utilizzato conformemente a[[e norme sulla circolazione oppure che venga utilizzato per scopi illeciti;
il conducente si rivela incapace, per ragioni legali o personali (mancanza/ritiro della licenza, alcool, spossatezza, ecc.), di condurre il veicolo ed una terza persona non può assumerne immediatamente la guida (blocco cautelativo);
il conducente residente all'estero ha commesso una o più infrazioni alle norme sulla circolazione stradale per cui è comminata una contrawenzione maggiore o uguale a CHF 100.--, oppure ha ripetutamente commesso tali infrazioni accumulando arretrati in ragione di almeno CHF 100.--. 2 Limpiego di cui alla lettera h. è escluso se il conducente consegna le chiavi d'avviamento del veicolo ad una terza persona e non ci sono concreti indizi che egli si possa mettere nuovamente alla guida. 3 Lmpiego di cui alla lettera i. è escluso se il proprietario del veicolo rende immediatamente verosimile la sua estraneità ai fatti. È escluso Puso degli apparecchi su aree di proprietà privata.
CAPITOLO Ili Procedura
Art. 4 Responsabilità
Il CP gruppo o il suo sostituto sono responsabili della procedura di impiego e di sblocco degli apparecchi.
Durante l'impiego degli apparecchi le chiavi rimangono a disposizione del capo gruppo alfine di permettere l'immediato sblocco del veicolo.
Art. 5 Blocco del veicolo
Prima di impiegare l'apparecchio, il responsabile controlla lo stato del veicolo e rileva eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica, che dovranno essere trasmessi al Comando.
Lapparecchio deve essere applicato alla ruota anteriore sinistra (lato conducente) e un nastro di avviso deve essere fissato alla portiera del veicolo (lato conducente). Sul parabrezza del veicolo bloccato dev'essere depositato uno speciale avviso, allo scopo di rendere ulteriormente attento il conducente del prowedimento adottato.
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Art. 6 Sblocco del veicolo
]] capo gruppo o il suo sostituto sbloccano il veicolo, su richiesta del conducente o del detentore, quando sono decaduti i motivi di cui all'art. 3. AI momento dello sblocco il conducente o il detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta attestante avvenuta consegna del veicolo e lo stato dello stesso.
Art. 7 Tassa amministrativa
La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di impiego degli apparecchi è disciplinata dall'art. 5 cpv. 4 let. a) dellOrdinanza municipale di applicazione del regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della Polizia comunale del 25 maggio 2016.
CAPITOLO IV Disposizioni finali
Art. 8 Abrogazione ed entrata in vigore La presente Ordinanza abroga e sostituisce quella dell'11 gennaio 2006. Essa entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione agli albi comunali,
riservati eventuali ricorsi ai sensi de[['art. 208 LOC.
Per il Municipio
Sindaco 11 Segretario Av. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale de[ 16 luglio 2020. Pubblicata agli albi comunali ne[ periodo compreso 17 agosto e i[ 16 settembre