2.4.2
Ordinanza municipale sul servizio taxi
del 23 luglio 2015
CAPITOLO I Norme introduttive
Art. 1 Basi legali Le basi legali della presente Ordinanza sono gli artt. 107 lett. c) e d), 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e l'art. 5 cpv. 3 della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LACS).
Art. 2 Servizio taxi
Municipio della Città di Lugano, per garantire un miglior servizio e una mobilità più mirata a residenti e turisti, autorizza sul territorio giurisdizionale del Comune un servizio taxi. La presente Ordinanza ne disciplina l'organizzazione e lo svolgimento.
Art. 3 Taxi: definizione
È considerato taxi, ai sensi della presente Ordinanza, ogni autoveicolo leggero fino a nove posti a sedere al massimo (autista compreso) messo a disposizione del pubblico per il trasporto di persone contro remunerazione e non assoggettato alle disposizioni federali e cantonali in materia di trasporti pubblici. Sono ammessi anche veicoli fino a 15 posti a sedere, se il beneficiario dell'autorizzazione possiede la patente di categoria Dl.
CAPITOLO 11 Autorizzazioni
Art. 4 Autorizzazioni
I taxi ammessi all'uso accresciuto dell'area pubblica nelle apposite aree necessitano di unautorizzazione rilasciata dal Municipio.
11 Municipio può delegare il rilascio delle autorizzazioni al Comando della Polizia comunale.
Il numero delle autorizzazioni è fissato dal Municipio in funzione delle necessità del servizio.
Le autorizzazioni sono personali e non sono trasferibili a terzi. Il beneficiario dell'autorizzazione deve esercitare personalmente il servizio.
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Art. 5 Altri taxi
Chi non beneficia di un'autorizzazione può esercitare il servizio taxi nei limiti delle disposizioni legali applicabili e dell'uso comune dell'area pubblica.
Art. 6 Concorso
Le autorizzazioni sono rilasciate previo pubblico concorso.
Art. 7 Requisiti di ordine generale
Lottenimento dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:
esercizio dei diritti civili;
attitudine allesercizio della professione; la conoscenza di base del tedesco e/0 del francese, come pure dellnglese sono requisiti preferenziali;
conoscenze toponomastiche di dettaglio per il comprensorio cittadino e generiche per la regio insubrica;
buona reputazione, comprovata tramite ['estratto del casellario giudiziale e il certificato di solvibilità;
licenza di condurre della categoria B 121 da almeno tre anni e il relativo certificato di capacità;
conoscenza delle disposizioni legali in materia di taxi;
disponibilità al lavoro a turni, 24 ore su 24;
disponibilità nel sostituire i colleghi assenti per malattia, infortunio o per giustificate e particolari necessità.
Art. 8 Requisiti particolari 1 Per ottenere lautorizzazione occorrono inoltre la cittadinanza svizzera 0, per
stranieri, il permesso di domicilio C.
Art. 9 Decadenza 2
Lautorizzazione ha una durata annuale, scade alla fine di ogni annocivile e deve essere rinnovata da parte del beneficiario mediante l'apposito formulario (autocertificazione). Tale rinnovo può essere eseguito per un massimo di 10 volte; dopodiché una nuova attribuzione sarà possibile unicamente tramite concorso pubblico.
L'autorizzazione decade inoltre quando non si verificano più le condizioni che ne hanno determinato i[ rilascio.
Lautorizzazione decade automaticamente al termine del decimo anno di rinnovo consecutivo, nonché al termine dellanno civile in cui il beneficiario compie il sessantacinquesimo anno detà.
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Art. 10 Revoca
L'autorizzazione può essere revocata dal Municipio:
se ottenuta con la frode o con l'inganno;
nel caso di violazioni gravi e ripetute della presente Ordinanza.
Art. 11 Rinuncia
Colui che intende rinunciare allautorizzazione lo deve comunicare per iscritto al Municipio con un preaviso di tre mesi.
CAPITOLO Ili Autovetture ed equipaggiamento
Art. 12 Autovetture
Le autovetture adibite al servizio taxi devono avere almeno quattro porte, essere sempre in buono stato, pulite sia esternamente che al loro interno; a bordo delle stesse deve esserci unicamente il necessario per espletare il normale servizio (seggiolini per bambini, rialzi, catene neve, materiale pulizia, ecc.).
Sono da preferire le autovetture appartenenti alle classi di efficienza energetica A e B.
La pubblicità a favore di terzi è ammessa solo all'interno de[ veicolo, se effettuata in forma discreta.
Art. 13 Odocronografo I taxi devono essere equipaggiati con un odocronografo a registrazione su disco giornaliero, blocchetto settimanale o altri apparecchi omologati secondo le norme imposte dallOrdinanza concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali del 19 giugno 1995 (OETV). È applicabile inoltre l'art. 100 OETV. La Polizia comunale deve essere preawisata con almeno tre mesi di anticipo nel caso si intenda equipaggiare un veicolo con sistemi elettronici.
Art. 14 Tassametro
I taxi devono essere provvisti di un tassametro di tipo meccanico o elettronico. Il tassametro deve avere i seguenti requisiti minimi:
possibilità d'inserimento automatico per la presa a carico;
quattro posizioni per l inserimento delle tariffe;
funzionamento automatico per la posizione d'attesa;
inserimento manuale de] supplemento bagagli.
y Il tassamentro deve essere sistemato in modo ben visibile all'utente, sia all'interno che dall'esterno del veicolo, di giorno come di notte. Il tassametro deve essere montato e piombato da un'officina autorizzata a tale scopo. Il tassametro deve essere messo in funzione prima di ogni corsa, dal momento in cui il conducente ottiene l'incarico del cliente oppure, per i viaggi su appuntamento, a partire dall orario concordato.
Al termine della corsa il tassametro deve essere immediatamente fermato e limporto deve essere annullato solo dopo lavvenuto pagamento. Limporto risultante deve sempre essere ben visibile in ogni condizione.
I caso di difetti o guasti al tassametro il viaggio deve essere interrotto. Esso può essere proseguito esclusivamente con l'accordo del cliente. Fino all'eliminazione del guasto autoveicolo non può essere posto in servizio.
Art. 15 Insegne
I veicoli devono essere equipaggiati con uninsegna non abbagliante di colore giallo, con piccole luci verdi e rosse, applicata sul tetto, lato conducente. La luce verde indica allutente che il taxi è libero, quella rossa che è occupato.
Le insegne sono fornite dalla Polizia comunale al momento del rilascio dellautorizzazione, previo deposito di una cauzione di importo pari al loro costo effettivo. Esse devono essere riconsegnate al momento della cessazione dell'attività. In caso di danneggiamento il beneficiario dell'autorizzazione deve provvedere alle necessarie riparazioni o sostituire l'insegna a proprie spese.
L'insegna deve essere accesa quando il veicolo è a disposizione degli utenti, spenta ne] caso contrario e tolta del tutto se il veicolo è fuori servizio.
L'utilizzo dello stemma di Lugano è riservato ai beneficiari dell'autorizzazione.
Art. 16 Controllo
La Polizia comunale procede annualmente al controllo dei veicoli utilizzati per il servizio taxi.
Sono in particolare verificati:
il decoro e la pulizia del veicolo;
l'esposizione delle tariffe;
il funzionamento dell'insegna luminosa;
il funzionamento del tassametro, con prova su percorso prestabilito, unitamente alla stampa della ricevuta correlata da tutti i dati;
i mezzi di verifica previsti da[['art. 13 dell'Ordinanza per gli autisti del 19 giugno 1995 (ORL1);
il libretto di lavoro. 3 La tassa per il controllo annuale ammonta a CHF 100.--.
ey La Polizia comunale può eseguire ulteriori controlli nell'ambito de[ regolare servizio.
CAPITOLO IV Conducenti
Art. 17 Tenuta e comportamento
I Conducenti devono vestire abiti consoni allattività svolta, essere cortesi ed educati con i clienti, con i colleghi e con gli altri utenti della strada.
Per il raggiungimento della meta richiesta dal cliente devono procedere per la via più breve, salvo indicazioni contrarie.
Art. 18 Obbligo di prestare servizio I conducenti devono prestare servizio a chiunque ne faccia richiesta, senza pregiudizi di ordine economico o sociale, per ogni tipo di corsa. Possono tuttavia essere rifiutate corse richieste da clienti visibilmente sotto
l'influsso di alcool o altre sostanze. In caso di malattia, vacanze, infortunio o per motivi particolari, il turno previsto deve essere ripreso da un collega.
Art. 19 Durata del lavoro
I conducenti dei taxi devono conformarsi alle disposizioni dellORI e rispettare la tabella d'impiego laddove figurano postazioni ed orari di presenza.
CAPITOLO V Area pubblica - utilizzazione
Art. 20 Sosta su area pubblica I beneficiari dell'autorizzazione possono sostare con i loro veicoli su area
pubblica, utilizzando gli stalli appositamente demarcati. ]] Municipio può prevedere altri luoghi di sosta temporanei, eventualmente limitandoli a determinate fasce orarie. I beneficiari dell 'autorizzazione possono inoltre sostare all'aeroporto, nei limiti degli accordi conclusi dalla Città con il Comune di Agno.
Art. 21 Uso comune
Non è considerato uso accresciuto dellarea pubblica:
la sosta di breve durata in attesa di un cliente su chiamata;
la sosta per fare scendere o per far salire un cliente.
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Art. 22 Facilitazioni
Lutilizzo delle corsie preferenziali per i trasporti pubblici è consentito unicamente laddove non vi sono influssi sulle fasi semaforiche. Le corsie utilizzabili vengono definite dal Municipio con la collaborazione dei servizi competenti e delle aziende di trasporto pubblico; le stesse sono comunicate ai beneficiari dell'autorizzazione.
Laccesso alla zona pedonale è regolamentato dallapposita Ordinanza municipale.
Art. 23 Divieti
È vietato:
pulire il veicolo o eseguire la sua manutenzione su area pubblica; vengono tollerati i piccoli interventi atti a migliorare la sicurezza di guida de[ veicolo;
sostare con il veicolo negli stalli appositamente demarcati se il beneficiario dell'autorizzazione non è in servizio;
vendere merci ai clienti e a terzi;
richiedere supplementi di prezzo come pure esigere delle mance;
adescare i clienti;
circolare lentamente con il veicolo in servizio, come pure effettuare giri inutili con il fine ultimo di acquisire clienti.
CAPITOLO VI Esecuzione del servizio taxi
Art. 24 Conducenti e pratica del servizio
I Conducenti sono tenuti ad occupare gli stalli secondo l'ordine di arrivo; essi devono rimanere nelle immediate vicinanze del veicolo.
I caso di richiesta di una prestazione, questa deve essere effettuata dal conducente presente sugli stalli da più tempo.
CAPITOLO VII Presenza e turni di servizio
Art. 25 Presenza
beneficiari dell'autorizzazione devono garantire un servizio efficiente ed adeguato durante tutto I anno.
Nel caso di eventi particolari può essere richiesta la presenza anche in luoghi non definiti dall'art. 20 della presente Ordinanza. 11 Municipio emana le necessarie direttive al riguardo.
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Art. 26 Turni di servizio 4
L'equa ripartizione del lavoro e delle presenze nelle varie postazioni è regolata da una tabella di servizio che deve rispettare i seguenti criteri:
turni giornalieri, serali e notturni;
rotazione giornaliera delle postazioni;
vacanze, malattie ed infortuni;
garantire nelle ore diurne e serali la presenza a rotazione (in sede) di un centralinista.
Art. 27 Logistica
beneficiari dell'autorizzazione devono dotarsi di una centrale gestita in comune tra di loro, con un numero telefonico di riferimento. La centrale, grazie ad un'efficace trasmissione delle informazioni, deve garantire all'utenza un servizio efficiente.
La centrale deve gestire i turni ed essere in grado di trasmettere le relative informazioni alla Polizia con scadenza mensile.
11 MunicipiO mette a disposizione un locale idoneo ad ospitare la centrale, a condizioni da concordare.
CAPITOLO XIII Tasse ed emolumenti
Art. 28 Tariffe
Le tariffe richieste ai passeggeri per le corse del servizio taxi devono essere conformi agli artt. 10 e 12 dell'Ordinanza sullindicazione dei prezzi dellIl dicembre 1978(OIP) e alle direttive della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Il tariffario si compone delle seguenti voci:
percorsi urbani ed extra urbani a tariffe prestabilite (ad esempio piazza Manzoni - Stazione; Aeroporto - riva Vela; Lugano - Zurigo; Lugano - Malpensa, ecc.)
tariffa di base;
tariffa per km percorso;
tariffa dattesa;
tariffa notturna per corse effettuate tra le ore 22.00 e le ore 06.00;
tariffa concordata con il cliente;
tariffa supplemento bagagli.
Art. 29 Uniformità
I beneficiari dell'autorizzazione applicano una tariffa uniforme, fissata dal Municipio d'intesa con l'organizzazione che li rappresenta. In caso di disaccordo decide il Municipio.
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Art. 30 Esposizione Il tariffario deve sempre essere esposto all'interno del veicolo in un luogo visibile in ogni momento dallutente, come pure applicato al finestrino
posteriore destro del veicolo, leggibile sia dall'interno che all'esterno.
Devono essere rispettate le disposizioni federali sull'esposizione dei prezzi.
Art. 31 Corse a prezzo concordato Le corse a prezzo concordato sono autorizzate unicamente se il prezzo stabilito è uguale o inferiore a quello presumibilmente ottenuto dallinserimento del tassametro. Su richiesta del cliente questo dovrà essere
comunque inserito per il confronto del prezzo.
Art. 32 Ricevuta
onducente, se richiesto dal cliente, deve rilasciare una ricevuta indicante:
il numero di autorizzazione riprodotto sull'insegna;
la tratta percorsa;
i km percorsi;
il tempo impiegato;
la tariffa applicata ed il bagaglio trasportato;
l'importo pagato;
la data;
l'eventuale tariffa concordata. 2 La ricevuta deve essere firmata dal conducente.
Art. 33 Carte di credito
È ammesso l'utilizzo degli apparecchi per l'incasso con carte di credito, come pure l'aggiunta delle commissioni bancarie che ne derivano dalla transazione. È fatto obbligo di avvisare il cliente prima della corsa come pure indicare gli estremi di eventuali commissioni sul listino prezzi.
CAPITOLO IX Tasse
Art. 34 Tassa di cancelleria
Per i] rilascio dell'autorizzazione è percepita una tassa di cancelleria di CHF 100.--. Per i rinnovi la tassa ammonta a CHF 50.--.
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Art. 35 Tassa annua
La tassa annua per l'occupazione dell 'area pubblica è calcolata in funzione dell'efficienza energetica del veicolo in base alla seguente tabella.
Grammi CO2 Variazione in % % applicata Importo in CHF al km 0-30 - 50 50 300.-
- 50 - 40 60 360.-
- 70 - 30 70 420.-
- 95 - 20 80 480.-
- 130 - 10 90 540.-· 131-150 0 100 600.-- tassa base 151 - 170 + 10 110 660.- 171 - 190 + 20 120 720.- 191 - 200 + 30 130 780.-· 201 - 230 + 40 140 840.- 231 - 270 + 50 150 900.- 271 - 400 + 60 160 960.-
CAPITOLO X Contravvenzioni
Art. 36 Sanzioni
Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza, sono sanzionate con la multa fino a CHF 10'000.--. È riservata la revoca dell'autorizzazione conformemente all'art. 10 della presente Ordinanza.
Restano riservate le procedure amministrative e penali in applicazione alla legislazione federale e cantonale sul lavoro e sulla circolazione stradale.
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CAPITOLO XI Disposizioni transitorie e finali
Art. 37 Norma transitoria
Ai tassisti beneficiari di un'autorizzazione di tipo A, ai sensi dell'Ordinanza municipale sul servizio taxi del 26 agosto 1987 viene rilasciata una nuova autorizzazione, previo l'inoltro della loro candidatura nell'ambito del concorso di cui all'art. 6, unicamente se adempiono ai requisiti generali e particolari richiesti dagli artt. 7e8 della presente.
si particolari sono valutati ed eventualmente decisi dal Municipio.
Le autorizzazioni di tipo B ai sensi dellOrdinanza municipale sul servizio taxi del 26 agosto 1987 decadono con lentrata in vigore della presente.
Art. 38 Norma abrogativa La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sul servizio taxi del 26
agosto 1987, nonché ogni altra norma incompatibile o contraria.
Art. 39 Entrata in vigore ]] Municipio fissa [a data di entrata in vigore della presente Ordinanza
Per il Municipio
Sindaco 11 Segretario Avv. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 23 luglio 2015. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 3 agosto e 2 settembre 2015. In vigore dal 15 marzo 2021 (risoluzione municipale del 11 marzo 2021).
P.11 dill ey Z
Art. 8 modificato dal Municipio con ris. mun. del 21.01.2021, esposta agli albi comunali dal
25.01.2021 al 24.02.2021.
Art. 9, cpv. le3 modificati dal Municipio con ris. mun. del 21.01.2021, esposta agli albi
comunali dal 25.01.2021 al 24.02.2021. ÇO
Art. 20, cpv. 1 modificato dal Municipio con ris. mun. del 21.01.2021, esposta agli albi
comunali dal 25.01.2021 al 24.02.2021.
Art. 26, lett. d. modificato dal Municipio con ris. mun. del 21.01.2021, esposta agli albi
comunali dal 25.01.2021 al 24.02.2021.