2.5.1

Ordinanza municipale sui parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco

del 5 novembre 2015

Il Municipio di Lugano, richiamati l’art. 192 della Legge organica comunale del 1 0 marzo 1987 (LOC) e il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1 989 (RBA),

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo 1 1 La presente Ordinanza disciplina l’uso dei parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco allo scopo di garantire e promuovere lo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali, didattiche, sportive, di svago, riposo ed

osservazione della natura.

Essa non si applica al Parco San Grato, il cui uso è disicplinato dall’Ordinanza municipale sul Parco San Grato del 7 novembre 2024.

Art. 2 Definizioni 1 I parchi urbani ed i giardini pubblici sono aree verdi preservate dall'urbanizzazione, provviste di prati, piante ornamentali o alberature e

destinate agli scopi di cui all'art. 1.

Le aree giochi sono situate all'interno di parchi urbani e giardini pubblici, dispongono di attrezzature per il gioco e sono riservate ad uso esclusivo dei bambini sino al dodicesimo anno di età compreso.

I campi da gioco sono aree destinate allo svago, in particolare alle attività sportive, riservate ai ragazzi sino al quindicesimo anno di età compreso che hanno la precedenza su altri utenti anche all'infuori degli orari scolastici.

Art. 3 Uso, responsabilità e danni

I parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri utenti.

Ogni utente è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato, sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza, anche se causato da persone e/o animali a lui affidati.

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CAPITOLO 2 Orari

Art. 4 Orari 2 1 I parchi urbani, i giardini pubblici e i campi da gioco sono accessibili durante gli orari indicati sulla segnaletica esposta all’ingresso o presente

sul posto.

Il Municipio può stabilire orari di accesso diversi in occasione di manifestazioni, festività o per motivi di interesse pubblico.

CAPITOLO 3 Norme di comportamento e divieti

Art. 5 Principio Fatte salve le attività espressamente autorizzate nei parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco vigono le norme comportamentali ed i divieti di

cui agli articoli 6-15.

Art. 6 Accesso e circolazione 3 1 All'interno di parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco è riservata

la precedenza ai pedoni.

L'accesso e la circolazione di veicoli a motore e di mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio o elettrici) è autorizzata esclusivamente ai mezzi di primo intervento, della manutenzione e a quelli per disabili. La circolazione, ad eccezione dei mezzi di primo intervento, deve avvenire a passo d'uomo.

Gli utenti che utilizzano mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati della sola forza fisica dell'utente (come pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o biciclette), biciclette elettriche lente o veloci (a trazione esclusivamente elettrica oppure a pedalata elettrica assistita), monopattini elettrici, sedie a rotelle motorizzate o veicoli autobilanciati, devono circolare a passo d'uomo, avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.

Il Municipio può prevedere ulteriori autorizzazioni d'accesso.

Art. 7 Uso del verde 1 I tappetti erbosi sono calpestabili ad eccezione delle aree destinate a

verde ornamentale e di quelle appositamente segnalate.

È vietato raccogliere, asportare o danneggiare fiori, alberi o altre parti della vegetazione, elementi di arrendo e strutture di qualsiasi genere, arrampicarsi sugli alberi e appendere sugli stessi amache, cartelli, volantini, ecc.

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Art 7 bis Fitness 4

L'utilizzo delle attrezzature fitness, all'iterno dei parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco, avviene sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore, è raccomandato a partire dal quattordicesimo anno di età e non deve arrecare disturbo ad altri utenti.

Le attrezzature devono essere usate conformemente al loro scopo, prestando particolare attenzione alle descritte modalità di utilizzo.

Art. 8 Rifiuti 1 È vietato qualsiasi comportamento contrario all'Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 4 settembre

2014.

È in particolar modo vietato gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore d'infenzione (oggetti taglienti, siringhe ecc.).

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.

Art. 9 Fumo

Nelle aree giochi e nei campi da gioco è vietato fumare.

Art. 10 Rumori molesti 1 Non sono consentite attività rumorose moleste, canti, grida, schiamazzi e

ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete pubblica.

È vietato, in particolare, l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono.

Il Municipio può autorizzare eccezioni in occasione di attività culturali, manifestazioni ecc.

Art. 11 Presenza di cani 1 Nei parchi urbani e giardini pubblici è consentito l'accesso ai cani a condizione che i proprietari o detentori li tengano costantemente al guinzaglio e che adottino tutte le precauzioni necessarie affinché non possano sfuggire o nuocere a persone o animali e, se richiesto dalle

circostanze, li muniscano di museruola.

Nelle aree giochi e nei campi da gioco è vietato far accedere cani, ad eccezione di quelli che accompagnano persone ipovedenti o che vengono impiegati dalla polizia o dei servizi di vigilanza privata per motivi di servizio.

Per quanto non espressamente specificato fanno stato le norme dell'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani e sulle aree di svago del 13 gennaio 2010.

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Art. 12 Balneazione 1 All'interno di parchi urbani e giardini pubblici a contatto con il lago è vietata la balneazione nella fascia situata entro i 100 metri dalle entrate

dei porti.

L'utente si assume ogni rischio, sopratutto per la balneazione effettuata laddove l'apposita segnaletica rende attenti i bagnanti di pericoli inerenti alla repentina variazione della temperatura dell'acqua, della profondità e dell'instabilità del fondale lacustre.

Art. 13 Attività varie 1 È vietato campeggiare o pernottare nei parchi, nei giardini pubblici e nei

campi da gioco.

Un'apposita segnaletica designa e delimita le aree destinate a pic-nic, grigliate, al gioco del pallone e ad attività simili.

Art. 14 Pesca L'esercizio della pesca è autorizzato all'interno di parchi e giardini pubblici

dove non espressamente vietato.

Art. 15 Foraggiamento 1

Di principio il foraggiamento di animali è ammesso.

Il Municipio può prevedere dei divieti, tenuto conto delle esigenze e della situazione dei luoghi.

È riservata l'Ordinanza municipale sui piccioni del 1 6 luglio 2020.

CAPITOLO 4 Attività particolari

Art. 16 Attività ambulanti Il Municipio può autorizzare all’interno dei parchi urbani, giardini pubblici e

campi da gioco attività ambulanti.

Art. 17 Manifestazioni Il Municipio può autorizzare qualsiasi tipo di manifestazione nel rispetto di

cui all'art. 1.

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CAPITOLO 5 Vigilanza e sanzioni

Art. 18 Vigilanza 1 La Polizia Città di Lugano è competente per l'attività di vigilanza e

constatazione delle infrazioni alla presente Ordinanza.

Al Municipio è data facoltà di affidare compiti di vigilanza a delle società private di vigilanza ufficialmente riconosciute dalla legislazione cantonale in materia.

Art. 19 Sanzioni 1 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a

CHF 1 0'000.--.

La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.

È riservato l'avvio di una procedura penale per il titolo di danneggiamento ai sensi del Codice penale svizzero.

CAPITOLO 6 Entrata in vigore

Art. 20 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208

LOC.

Per il Municipio Il Sindaco Il Segretario Avv. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 5 novembre 2015 Esposta agli albi comunali dal 1 2 novembre al 14 dicembre 201 5 r va Città di Lugano y Note

Cpv. 2 approvato dal Municipio con ris. mun. del 7 novembre 2024, pubblicato agli albi comunali dal 1 2 novembre al 1 2 dicembre2024.

Cpv. 1 modificato dal Municipio con ris. mun. del 1 3 ottobre 2022, pubblicato agli albi comunali dal 20 ottobre al 21 novembre 2022.

Cpv. 3 modificato dal Municipio con ris. mun. del 28 ottobre 2021 , pubblicato agli albi comunali dall'8 novembre all'8 dicembre 2021 .

Articolo adottato dal Municipio con ris. mun. del 28 ottobre 2021 , pubblicato agli albi comunali dall'8 novembre all'8 dicembre 2021 .