2.5.2

Regolamento sulle tasse per l'uso delle infrastrutture sportive del Comune di Lugano

del 10 novembre 2014

Il Consiglio comunale di Lugano, visti gli art. 176,177 e 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e 104 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom),

ordina:

Art. 1 Scopo e campo di applicazione Il presente Regolamento disciplina la messa a disposizione a pagamento delle seguenti infrastrutture sportive del Comune di Lugano gestite e

amministrate dal Dicastero Cultura, sport ed eventi:

  1. piste del ghiaccio della Resega (principale e pista secondaria);

  2. campi di calcio sintetici, campi di calcio in erba;

  3. anello per l'atletica di Cornaredo;

  4. lido di Lugano, piscine di Lugano e Carona;

  5. palestre delle scuole comunali;

  6. campi beach volley.

Art. 2 Principi generali Il prelievo di tasse d'uso di cui al presente Regolamento è destinato a finanziare parzialmente i costi d'esercizio degli impianti sportivi e delle

relative attrezzature.

Le tasse d'uso sono applicate per le ore supplementari richieste dalle società sportive nell'utilizzo dei vari impianti al di fuori della griglia oraria approvata dal Dicastero Cultura, sport ed eventi a far tempo dalla stagione 2012-2013.

Art. 3 Procedura

Le richieste per l'uso delle infrastrutture sportive devono essere presentate al Dicastero Cultura, sport ed eventi, preferibilmente entro la fine del mese di luglio. Esso verifica la disponibilità sulla base della griglia oraria e rilascia la relativa autorizzazione, indicando le condizioni d'uso e la tariffa applicata.

1- v Città di Lugano www.lugano.ch Regolamento 2.5.2 y

Art. 4 Criteri

Le società sportive fuori Comune pagano la tariffa piena mentre a quelle di Lugano viene applicata una riduzione del 50%.

Di regola, per gli operatori commerciali (manifestazioni, corsi a pagamento) i prezzi sono raddoppiati.

Art. 5 Ammontare

Gli importi effettivi sono fissati dal Municipio mediante Ordinanza tenuto conto dei costi d'esercizio preventivati e dei limiti finanziari nell'inserto A del presente Regolamento.

Art. 6 Riscossione

Le tasse d'uso sono calcolate in base all'occupazione richiesta e sono riscosse anticipatamente. Salvo casi eccezionali e motivati, il mancato utilizzo delle infrastrutture non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 7 Rescissione anticipata Eventuali accordi d'uso per un determinato periodo possono essere rescissi

prima della scadenza:

  1. se non sono rispettate le condizioni di utilizzo indicate dal Dicastero Cultura, sport ed eventi;

  2. se gli impianti riservati, senza preventiva e giustificata segnalazione, non sono utilizzati.

Art. 8 Utilizzo

Per quanto concerne le norme di utilizzo fa stato quanto previsto nelle ordinanze speciali relative alle singole infrastrutture sportive (lido, piscina coperta, palestre, ecc.).

Art. 9 Abrogazioni È abrogato l'art. 7 del Regolamento del centro sportivo comunale di Carona del 27 novembre 2000, nonché ogni altra disposizione incompatibile o

contraria con il presente Regolamento.

Art. 10 Entrata in vigore L'entrata in vigore del presente Regolamento viene fissata dal Municipio dopo la crescita in giudicato della decisione di ratifica della Sezione degli

enti locali.

1- v Città di Lugano www.lugano.ch Regolamento 2.5.2 y Per il Consiglio comunale

Presidente 11 Segretario Gli scrutatori G. Cambrosio lic. jur. M. Delorenzi S. Beretta Piccoli E. Cappelletti Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 10 novembre 2014 Pubblicato agli albi nel periodo compreso tra il 13 novembre 2014 e il 29 dicembre 2014 Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no. 137-RE-13042 del 17 febbraio 2015