2.5.6
Ordinanza municipale concernente l'occupazione delle palestre comunali da parte delle società sportive
. Città di Lugano Ordinanza 2.5.6
Ordinanza municipale concernente l'uso delle palestre comunali da parte delle società sportive del 31 gennaio 2007
Il Municipio di Lugano, richiamato l'art. 179 cpv. 1 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), gli art. 95 e segg. del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom) e il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA),
ordina:
CAPITOLO I Norme generali
Art. 1 Principio
Il MunicipiO mette a disposizione delle società sportive le palestre scolastiche comunali.
Le società con movimenti giovanili hanno la priorità.
Art. 2 Periodi
L uso delle palestre scolastiche è consentito durante il periodo di apertura delle scuole.
I casi particolari, sentito il preavviso del Municipio e della Direzione degli Istituti Scolastici, il Municipio può autorizzare l'occupazione anche durante i periodi delle vacanze scolastiche.
Art. 3 Orari
Le palestre sono messe a disposizione di regola tra le ore 18:00 e le ore 22:30.
In occasione di manifestazioni con pubblico le palestre ed i locali annessi devono essere liberati entro un'ora dalla conclusione delle stesse.
Art. 4 Competenza
La competenza per il rilascio delle autorizzazioni per l'uso delle palestre comunali spetta al Municipio.
Gli orari ed i giorni assegnati devono essere rispettati.
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Art. 5 Procedura
Le richieste di autorizzazione devono essere presentate per iscritto al Municipio entro il 15 luglio di ogni anno. Le richieste di autorizzazione per le manifestazioni a carattere amichevole devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data prevista.
Pr le manifestazioni ufficiali fa stato il calendario diramato dalle varie federazioni.
Art. 6 Responsabilità
Municipio declina ogni responsabilità per furti o infortuni avvenuti nell'ambito delle attività che si svolgono nelle palestre.
CAPITOLO 2 Norme di utilizzo
Art. 7 Responsabile
Gli allenamenti possono svolgersi solo alla presenza di un allenatore o di un dirigente in qualità di responsabile.
In particolare il/la responsabile deve:
assicurare l'ordine, la disciplina e la cura dei locali e delle attrezzature fisse e mobili;
informare tempestivamente il Municipio e la Direzione delle Scuole in caso di mutamento del responsabile o del sostituto;
controllare, alla fine dell'attività, che tutto il materiale venga correttamente rimesso a posto e che gli spogliatoi e le docce vengano lasciati in perfetto ordine.
Art. 8 Ordine
L'accesso delle palestre è autorizzato unicamente con scarpette di innastica. E vietato utilizzare le scarpe che vengono calzate all'esterno.
richiesto il rispetto delle più elementari norme d'igiene e di pulizia all'interno degli spogliatoi e nell'uso delle docce.
Durante le sedute di allenamento non è ammesso il pubblico.
Art. 9 Restizioni
Nelle palestre è vietato:
praticare attività che potrebbero causare danni ai locali e infrastrutture;
sospendersi ai tabelloni;
usare palloni già utilizzati per l'esterno;
fumare;
introdurre animali.
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Prima, durante e dopo la pratica delle attività i partecipanti dovranno comportarsi correttamente evitando schiamazzi, rumori fastidiosi e molestie che possono recare disturbo al vicinato.
Nonè possibile concedere il proprio spazio ad altre persone o società.
Pe quanto non è previsto dalla presente Ordinanza valgono le disposizioni dell'Istituto scolastico.
Art. 10 Materiale
Gli attrezzi fissi e quelli mobili della palestra sono messi a disposizione degli utenti, ad esclusione del piccolo materiale.
Ai reSPonsabili delle varie società incombe l'obbligo di denunciare immediatamente al Municipio e alla Direzione delle Scuole, tramite il custode, i danni causati. Questi verranno riparati a spese del sodalizio responsabile.
Art. 11 Manifestazioni
Durante le manifestazioni autorizzate deve essere esposto lo striscione del Dicastero Sport.
Durante le manifestazioni ufficiali è autorizzata l'esposizione di cartelloni e materiale pubblicitario, riservato il rispetto delle seguenti disposizioni:
uso di materiale leggero, plastificato o di stoffa;
fissaggi senza l'impiego di chiodi o ganci. 3 Pr manifestazioni della durata di due o più giorni le società organizzatrici devono, in accordo con il custode ed a loro spese, incaricare una ditta per le pulizie.
Art. 12 Sicurezza
Durante le competizioni con presenza di pubblico, le società devono organizzare, a loro spese, un adeguato servizio d'ordine.
CAPITOLO 3 Tasse
Art. 13 Esenzione
Per l'uso delle palestre da parte delle società sportive di Lugano, di regola, non viene prelevata alcuna tassa.
Art. 14 Ammontare
Per le società sportive aventi sede in altri comuni e per manifestazioni o corsi a pagamento sono previste le seguenti tasse. Palestre piccole (Bertaccio, Besso, Cassarate piccola, Loreto, Molino Nuovo piccola, Pazzallo, Pregassona, Ruvigliana, Viganello):
I . Città di Lugano Ordinanza 2.5.6 E .
CHF 20.-- per ogni ora; CHF 600.-- per ora/annua; CHF 300.-- al giorno (sabato/domenica e giorno festivo).
Palestre grandi (Cassarate grande, Gerra, Lambertenghi, Breganzona, Pazzallo): CHF 35.-- per ogni ora; CHF 1 '000.-- per ora/annua; CHF 500.-- al giorno (sabato/domenica e giorno festivo).
CAPITOLO 4 Disposizioni finali
Art. 15 Revoca
In caso di inosservanza della presente Ordinanza il Municipio si riserva di revocare, con effetto immediato, l'autorizzazione, dandone successiva conoscenza alla Direzione delle Scuole.
Art. 16 Abrogazioni
La presente Ordinanza abroga le seguenti normative:
Ordinanza municipale concernente l'uso degli spazi scolastici nel quartiere di Breganzona, del 26 aprile 2004;
Ordinanza municipale per l'utilizzo della palestra comunale da parte di terzi nel quartiere di Pazzallo, del 26 aprile 2004;
Ordinanza municipale per l'uso delle palestre comunali da parte di associazioni sportive nel quartiere di Pregassona, del 26 aprile 2004;
Ordinanza municipale per la concessione e l'uso delle palestre scolastiche comunali da parte di associazioni sportive nel quartiere di Viganello, del 26 aprile 2004;
come pure tutte le successive modifiche alle stesse ed ogni altra disposizione incompatibile o contraria.
Art. 17 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208
LOC.
y Per il Municipio
Sindaco 11 Segretario Arch. dipl. ETH G. Giudici A. Zoppi, lic. oec. HSG Risoluzione municipale del 31 gennaio 2007. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 5 febbraio 2007 e il 20 febbraio 2007