2.5.9
Ordinanza municipale sui centri giovanili della Città di Lugano
del 21 luglio 2016
Il Municipio di Lugano, richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA),
ordina:
CAPITOLO I Norme generali per i centri giovanili
Art. 1 Campo d'applicazione La presente Ordinanza disciplina gli scopi, l'utilizzazione, l'organizzazione e il funzionamento dei due centri giovanili della Città di Lugano, siti nei quartieri
di Breganzona e di Viganello.
Art. 2 Scopo I centri giovanili perseguono lo scopo di offrire ai giovani la possibilità di trascorrere parte del tempo libero in modo vario, svolgendo attività
educative, culturali e ricreative.
Art. 3 Fruitori
I centi giovanili sono principalmente destinati ai giovani di Lugano nella fascia d'età tra gli 11 ei25 anni. AI di fuori degli orari di apertura dedicati allo svolgimento de[[e attività principali giusta l'art. 2 in combinazione con il precedente capoverso, i centri giovanili possono essere messi a disposizione di altri utenti, secondo le disposizioni del capitolo 2 della presente Ordinanza.
Art. 4 Competenza Il coordinamento delle attività proposte compete al Municipio tramite la Divisione sostegno del Dicastero formazione, sostegno e socialità (in seguito
detta Divisione sostegno).
Art. 5 Animatore/animatrice
y L'animatore/trice, alle dipendenze del Municipio:
è responsabile della conduzione pratica del centro giovanile assegnatogli/le, in collaborazione con la Divisione sostegno;
opera affinché siano conseguiti gli scopi morali, sociali ed educativi alla base dell'istituzione dei centri giovanili;
propone stimola e segue le attività dei giovani, facendosi promotore di iniziative educative, culturali e ricreative;
sostiene i giovani nellaffrontare i loro problemi;
è responsabile dellamministrazione dei fondi assegnati, avendo cura di tenere uno scrupoloso resoconto contabile;
elabora un programma orientativo di massima sulle attività che intende organizzare nell'ambito del funzionamento del centro giovanile di cui ha la conduzione;
prepara un resoconto mensile e una relazione annuale sulle attività svolte all'attenzione della Divisione sostegno.
Art. 6 Apertura I periodi e gli orari d'apertura vengono stabiliti dalla Divisione sostegno in
collaborazione con l'animatore/trice.
Art. 7 Comportamento, divieti e limiti di capienza Per il buon funzionamento dei centri giovanili valgono segnatamente le
seguenti disposizioni:
ogni fruitore è responsabile dellordine e della pulizia;
ogni fruitore deve comportarsi in modo educato e civile rispettando gli altri utilizzatori e animatore/trice, evitando danni alle persone e alle cose;
all'interno e negli spazi adiacenti ai centri giovanili sono vietati la vendita di tabacchi e il consumo di bevande alcoliche e/0 di sostanze stupefacenti;
è vietato il possesso di armi di ogni genere;
nei locali e a[['esterno (cortili e spazio d'accesso) dei centri giovanili è vietato fumare;
è vietato limpiego di fiamme libere, fumo, materiali incandescenti (fuochi därtificio);
è proibito qualsiasi gioco d'azzardo;
la frequenza del centro giovanile non deve recare disturbi alla quiete pubblica.
]I ero massimo di fruitori è fissato a 100 per il centro giovanile di Breganzona e a 50 per quello di Viganello.
Art. 8 Provvedimenti
y In caso di inosservanza delle norme della presente Ordinanza possono essere presi i seguenti provvedimenti:
a. da[['animatore/trice - l'allontanamento temporaneo de]/la giovane;
b. dalla direzione della Divisione sostegno - l'ammonimento scritto;
c. dal Municipio - l'espulsione definitiva del/la giovanel dal centro; - la chiusura temporanea del centro giovanile; - la chiusura definitiva del centro giovanile.
CAPITOLO 2 Messa a disposizione di spazi ad altri utenti
Art. 9 Altri utenti
]I Municipio può mettere a disposizione di singole persone, gruppi o associazioni gli spazi dei centri giovanili per attività o ricorrenze private, riunioni, assemblee o scopi analoghi, tenuto conto di quanto contemplato all'art. 3 cpv. 2 e ai relativi rimandi della presente Ordinanza.
Le esigenze di utilizzo da parte del Municipio o dei suoi servizi sono da considerarsi prioritarie. In casi eccezionali e previa comunicazione, eventuali autorizzazioni già rilasciate possono essere revocate.
Art. 10 Competenze Il rilascio delle relative autorizzazioni di utilizzo compete al Municipio e per
delega alla Divisione sostegno.
Art. 11 Responsabilità Le associazioni, i gruppi o i singoli organizzatori sono responsabili per eventuali danni arrecati agli spazi e alle infrastrutture messe loro a disposizione e per eventuali comportamenti che sfociano in denunce da
parte di terzi alle autorità competenti.
Qualsiasi danno, anomalia o manomissione rilevate o provocate alle strutture devono essere tempestivamente comunicate alla Divisione sostegno.
11 MunicipiO declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, sia all'interno sia allesterno dei centri giovanili, così come per oggetti abbandonati o venuti a mancare.
I caso di danni il Municipio si riserva di addebitare ai responsabili le relative spese di riparazione e/0 di sostituzione.
Art. 12 Spazi
y
Lautorizzazione riguarda unicamente gli spazi dei centri giovanili indicati a] cpv. 2 e non gli spazi esterni ad essi adiacenti, salvo diversa disposizione nella relativa autorizzazione.
Nello specifico, vengono messi a disposizione:
Centro Breganzona: sala mensa, cucina e bagni;
Centro Viganello: sala cucina, sala musica e bagni al pianterreno, sala biliardo al primo piano.
Art. 13 Sicurezza, ordine e pulizia Le disposizioni contemplate all'art. 7 sono applicabili anche agli altri
utenti. Eventuali disposizioni particolari vengono indicate nella relativa autorizzazione. Tutti gli spazi devono essere riconsegnati in ordine e puliti e sgomberi da ogni tipo di rifiuto. Le superfici e le stoviglie della cucina devono essere pulite con particolare cura. In caso contrario, il Municipio si riserva di addebitare ai responsabili le relative spese.
Art. 14 Quiete
Si rimanda allOrdinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 14 marzo 2007.
I ogni caso, i rumori non devono essere udibili all'esterno degli spazi utilizzati.
All'esterno non sono inoltre ammessi rumori provocati da schiamazzi o da veicoli, salvo quelli strettamente necessari per le manovre di posteggio.
Art. 15 Procedura
Le richieste, con l'indicazione delle attività previste, del numero di partecipanti e del nome del responsabile maggiorenne, devono essere presentate alla Divisione sostegno compilando l'apposito modulo.
Art. 16 Tasse
Pela messa a disposizione degli spazi indicati allart. 12 cpv. 2 vengono prelevate le seguenti tasse:
per utilizzi privati o a scopo di lucro: CHF 100.00 al giorno (o parte di esso);
per utilizzi da parte di enti, associazioni, gruppi a carattere sociale e senza scopo di lucro, per attività legate alla promozione dei propri intenti (riunioni, incontri, piccole manifestazioni);
CHF 25.00 al giorno (o parte di esso);
dal secondo giorno consecutivo: CHF 10.00 al giorno (o parte di esso). Eventuali rinunce devono essere comunicate con un preavviso di almeno due settimane sulla data dell'evento; in caso contrario la tassa di autorizzazione è integralmente dovuta.
y
CAPITOLO 3 Disposizioni finali
Art. 17 Dinieghi e contravvenzioni
Luso degli spazi dei centri giovanili può essere rifiutato a coloro che hanno violato le disposizioni della presente Ordinanza o dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 14 marzo 2007. È riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.
Art. 18 Rimedi di diritto
Contro le decisioni della Divisione sostegno è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
ontro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
Art. 19 Abrogazioni La presente Ordinanza sostituisce le Ordinanze municipali dei Centri giovanili dei quartieri di Breganzona e Viganello, entrambe del 26 aprile 2004, come
pure ogni altra disposizione incompatibile o contraria.
Art. 20 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dellart. 208
LOC.
Per il Municipio
Sindaco 11 Segretario a.i.:
Avv. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 21 luglio 2016. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 25 luglio e il 24 agosto 2016.