2.6.1

Ordinanza sulla custodia dei cani e sulle aree di svago

del 13 gennaio 2010

Il Municipio di Lugano, richiamati la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e il Regolamento sui cani del 30 dicembre 2025, gli artt. 1 07 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 24 e 25 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1 987 (RALOC), 4 cpv. 1 del Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA),

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul

territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 2 Responsabilità e assicurazione 1 Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia

nonché delle presenti disposizioni.

Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione 1 1 I cani devono essere iscritti nella banca dati, conformemente alle prescrizioni federali contenute nell’Ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del

veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di legge.

Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

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Art. 4 Corsi 2 Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti dalle

disposizioni federali e cantonali (corsi per cani di razze pericolose).

Art. 5 Autorizzazione 1 La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi

incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della necessaria documentazione.

L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

Cani di provenienza da altri cantoni o da altri paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

Art. 6 Struttura di detenzione Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane

nei casi previsti dalla legge, tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi: definizione e obblighi 1 Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o

minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre norificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga 1 Il proprietario e il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio

animale.

La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

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Art. 9 Disposizioni generali 3 1 È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi su pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. Riservati i disposti di cui all'art. 10 della presente Ordinanza, i cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere

alle persone o ad altri animali.

Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

Durante l'impiego nel loro specifico ramo di attività possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di confine, dell'Esercito, i cani guida per non vedenti e per altri disabili, nonché quelli da caccia.

Art. 10 Aree di svago e di sfogo 4 1 Il Municipio istituisce delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o recintate mediante rete metallica, munite di cancello e di distributori per la raccolta degli escrementi. Le aree di svago sono adeguatamente segnalate al pubblico. L'accesso alle aree indicate è consentito unicamente ai residenti della Città di Lugano, in possesso di cani regolarmente notificati. Gli accompagnatori dei cani che frequentano

le aree di svago devono essere maggiorenni.

I cani devono essere tenuti al guinzaglio durante l'entrata e l'uscita dall'area di svago. All'interno della stessa i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali. I cani la cui razza è inserita nella lista delle razze soggette ad autorizzazione devono essere muniti di museruola.

Nel caso di evidenti segnali di aggressività, il proprietario dovrà allontare il proprio cane dalla struttura. Il detentore dell'animale è integralmente responsabile del danno da esso cagionato ai sensi dell'art. 56 del Codice delle obbligazioni.

I detentori di cani di sesso femminile, nel corso della periodica ovulazione, devono astenersi dalla frequentazione delle aree di svago.

Il detentore è obbligato a raccogliere e depositare negli appositi contenitori gli escrementi del proprio cane.

Il cancello della struttura deve sempre essere tenuto chiuso.

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L'uso delle aree di svago è regolato dalla specifica segnaletica presente in luogo.

I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 Norme igienico-sanitarie 1 Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere

sempre in possesso del materiale necessario.

Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 Quiete pubblica I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale

sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 14 marzo 2007.

Art. 13 Cani incustoditi 1 I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una società di protezione degli

animali riconosciuta o ad altri enti con competenza analoga o delegata.

In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a suo carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14 Morte dell'animale 5 6 1 In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme contenute nell'Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn). In particolare, il proprietario di sottoprodotti di origine animale ai sensi dell'art. 3 let. b) OSOAn ha l'obbligo di consegnare questi ultimi al centro di raccolta regionale. Sono

riservate le eccezioni di cui all'art. 25 OSOAn.

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La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla banca dati AMICUS entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 Tassa annuale 7 8 9 1 Il Municipio preleva presso i proprietari di cani di età superiore ai tre mesi, in base alla banca dati AMICUS, una tassa annuale di CHF 115.00 per ogni cane. Secondo quanto previsto dall'art. 4 LCani, esso riversa CHF 40.00 al Cantone per l'Ente unico e una quota di CHF 25.00 destinata al Fondo

soccorso animali.

La Divisione finanze è competente per l'emissione della tassa annuale e l'incasso della stessa, tenuto conto dei dati forniti annualmente dal servizio competente.

Art. 16 Sanzioni 1 0 1 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un

importo massimo di CHF 10'000.--. Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

  • l’inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati AMICUS;

  • la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;

  • il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;

  • la fuga del cane;

  • il mancato uso della museruola;

  • la mancata raccolta degli escrementi;

  • il disturbo della quiete;

  • la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;

  • l'accesso alle aree vietate.

L'importo minimo della multa per le infrazioni relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di CHF 300.--.

Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 17 Disposizioni finali Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle

disposizioni di legge federali e cantonali in materia.

Art. 18 Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza municipale sui cani del 26 aprile 2004.

Art. 19 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione,

riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

r va Città di Lugano y Per il Municipio Il Sindaco Il Segretario Arch. dipl. ETH G. Giudici Lic. jur. M. Delorenzi Risoluzione municipale del 1 3 gennaio 2010. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2010 e il 2 febbraio 2010.

Note

Articolo modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11 maggio al 1 2 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.

Articolo modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11 maggio al 1 2 giugno 201 7; in vigore dal 13 giugno 201 7.

Capoverso 4 modificato con ris. mun. del 27 aprile 201 7, pubblicata agli albi comunali dal 1 1 maggio al 1 2 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.

Articolo modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11 maggio al 1 2 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.

Cpv. 1 modificato dal Municipio con risoluzione del 27 ottobre 2022, pubblicata agli albi comunali dal 31 ottobre al 30 novembre 2022.

Nuovo articolo approvato dal Municipio con ris. mun. del 27 agosto 2014, pubblicata agli albi comunali dal 1 ° settembre al 1 ° ottobre 2014.

Articolo modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11 maggio al 1 2 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.

Articolo modificato con ris. mun. del 1 6 aprile 2026, pubblicato agli albi comunali dal 23 aprile al 22 maggio 2026.

0 Capoverso 1 modificato con ris. mun. del 27 aprile 201 7, pubblicata agli albi comunali dal 1 1 maggio al 1 2 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.