2.7.1
Regolamento per il porto, i pontili e le darsene del comune di Lugano
rc va Città di Lugano
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Regolamento per il porto, i pontilie le darsene del comune di Lugano del 14 marzo 2016
Il Consiglio comunale di Lugano, visti gli art. 21 e segg. del Regolamento della legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla navigazione interna del 31 marzo 1993, 42 cpv. 2,13 cpv. 1 lett. a), 186 e segg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 9 cpv. 1 lett. a del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom)
risolve:
CAPITOLO I Campo d'applicazione e scopo
Art. 1 Campo d'applicazione
Il presente Regolamento è applicabile agli attracchi a lago (porto, pontili e darsene) di proprietà del Comune di Lugano e più precisamente:
porto al Campo Marzio e pontili esterni;
pontili Lanchetta, Belvedere, Torazza e Roncone;
darsene al Ponte della Croce e a Cortivo. Esso vale per tutto il loro comprensorio, ad esclusione delle infrastrutture di terra, ed è vincolante per tutti i locatari di posti d'attracco e per tutte le persone che si trovano all'interno della loro area. 11 Municipio è autorizzato a disciplinare tramite Ordinanza l'ordine e l'esercizio degli attracchi a lago sopra menzionati.
Art. 2 Scopo Il presente Regolamento definisce e disciplina l'uso delle installazioni designate all'art. 1, allo scopo di mantenerle in buone condizioni e di
assicurare la convivenza di tutti i loro utenti.
1- Città di Lugano y
CAPITOLO 2 Locazione
Art. 3 Assegnazione dei posti
posti di attracco vengono assegnati dal Municipio nel rispetto delle seguenti condizioni:
i conduttori devono essere persone fisiche e nel contempo proprietari del natante stazionato;
non può essere assegnato più di un posto d'attracco per persona;
1'80% dei posti disponibili è assegnato a proprietari di natanti domiciliati nel Comune o comunque ivi tenuti al pagamento delle imposte; il rimanente 20% è assegnato a proprietari di natanti domiciliati in comuni non rivieraschi del Distretto di Lugano. In assenza di richieste sufficienti il Municipio può derogare alle suddette percentuali o assegnare posti di attracco a proprietari di natanti domiciliati in altri comuni. 11 Municipio, se l'interesse pubblico o generale lo giustifica, può derogare a quanto previsto alle lettere a) e b) del cpv. 1 e stipulare contratti di locazione a condizioni speciali con enti pubblici, cantieri nautici, imprese di trasporto concessionate, ditte di noleggio autorizzate, associazioni e albergatori. 3 Nel caso in cui il numero di richieste supera quello di posti di attracco disponibili il Municipio allestisce una lista d'attesa. I posti di attracco che si liberano vengono assegnati secondo l'ordine di iscrizione nella lista, considerate le dimensioni del natante e salvaguardato il rispetto del cpv. 1.
Art. 4 Cessione dei contratti e sublocazione
La cessione a terzi del contratto di locazione non è ammessa. La sublocazione è consentita unicamente ai beneficiari di un contratto speciale ai sensi dell'art. 3 cpv. 2, se il contratto lo prevede esplicitamente. I canoni di sublocazione non possono superare quelli previsti dall'allegato A, a meno che un aumento non sia giustificato da prestazioni supplementari del sublocatore in diretta relazione con l'uso dell'attracco.
Art. 5 Canoni di locazione
I canoni di locazione massimi applicabili sono definiti nell'allegato A del presente Regolamento.
11 Municipio adegua periodicamente i canoni ai mutamenti dei costi del capitale e dell'esercizio.
11 Municipio può ridurre o sopprimere il canone di locazione per natanti appartenenti ad enti o persone che svolgono compiti di interesse pubblico e ad associazioni con fini non lucrativi.
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CAPITOLO 3 Utilizzo delle infrastrutture
Art. 6 Immatricolazione
I natanti stazionati negli impianti comunali devono essere immatricolati e muniti dei relativi contrassegni, ben visibili per consentirne l'identificazione. Sono eccettuati i natanti menzionati all'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere dell'8 novembre 1978.
Art. 7 Approdo e ormeggio
I natanti devono essere ormeggiati al posto loro assegnato. Il cambiamento dei posti assegnati può avvenire solo con il consenso del Municipio.
11 Municipio può modificare in ogni tempo i posti di ormeggio, dandone comunicazione agli interessati.
La scelta del sistema di ormeggio è libera. Esso deve tuttavia essere realizzato a regola d'arte e non deve danneggiare l'infrastruttura usata e l'ormeggio di altre imbarcazioni. I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo utilizzando ormeggi della dovuta misura e forza.
vietata qualsiasi modifica alle installazioni. Sono segnatamente vietati lavori di traforatura o altri interventi di tipo meccanico. Onde evitare rumori le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle cordine contro gli alberi.
Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi di materiale sintetico e di gomma commisurati alle dimensioni dell'imbarcazione.
L barra del timone deve essere tenuta salda e ferma mediante cima testata.
La prua dell'imbarcazione deve possibilmente essere rivolta verso i venti predominanti.
Art. 8 Circolazione
All'interno del comprensorio e nelle immediate vicinanze delle infrastrutture definite dall'art. 1 la velocità dei natanti non deve superare i
Gli accessi devono sempre essere mantenuti liberi.
Art. 9 Manutenzione e cura
L manutenzione ordinaria è eseguita dal Comune.
Ogni utente deve utilizzare con cura le infrastrutture a disposizione.
I proprietari dei natanti provvedono alla loro buona manutenzione.
1- v Città di Lugano y
Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni devono essere tempestivamente notificati al servizio competente, rispettivamente al proprietario del natante danneggiato.
Natanti in cattivo stato di manutenzione, abbandonati, affondati o non correttamente ormeggiati sono rimossi a spese del proprietario.
Art. 10 Ordine generale e divieti
E vietato fare il bagno nelle infrastrutture definite dall'art. 1 e nelle immediate vicinanze. La pratica del surf è consentita solo per entrare ed uscire dal porto Campo Marzio, seguendo la via più diretta. I pontili, le rampe e i viali d'accesso devono sempre essere tenuti sgombri.
Sono vietati i lavori di manutenzione e di riparazione che possono causare inquinamenti o eccessivi rumori; in particolare è proibito travasare carburante nei natanti o eseguire cambi dell'olio del motore, come pure pulire i natanti con detergenti o sostanze chimiche, se non nelle aree appositamente designate a tale scopo.
Difetti che possono causare perdite di olio o di carburante devono essere immediatamente eliminati.
E vietato l'attracco di imbarcazioni munite di toilettes e/0 di lavelli con scarico in acqua. Le toilettes chimiche chiuse devono essere scaricate senza provocare inquinamenti.
Le acque luride dei natanti (acque di sentina, oli) devono essere evacuate tramite un'apposita pompa.
Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area dell'infrastruttura; qualora dovesse lasciare tracce di sporco è suo compito provvedere all'immediata pulizia e alla rifusione di eventuali danni.
Equipaggi in tardo rientro sono tenuti ad evitare rumori inutili.
inoltre vietato:
l'attracco, anche temporaneo, se non di emergenza, di natanti estranei alle infrastrutture;
autorizzare terze persone ad usufruire del proprio posto, anche per un breve periodo;
lasciare inutilizzato il posto di attracco senza chiedere l'autorizzazione al Municipio.
Art. 11 Disposizioni speciali per il porto al Campo Marzio
Luso dell'approdo con ormeggio esterno al porto è riservato agli utenti dello stesso, che non possono tuttavia tenerlo occupato oltre il tempo strettamente necessario per operazioni di imbarco e di sbarco.
E vietato:
fumare all'interno del porto;
ormeggiare al posto riservato per il rifornimento di carburante, come pure al posto di paranco.
Città di Lugano Regolamento 2.7.1 E FI y L'uso del carrello di alaggio deve essere autorizzato da chi lo gestisce. Le
tariffe massime sono le seguenti:
solo alaggio (uscita e messa in acqua) CHF 150.--
stazionamento sul carrello (al giorno) CHF 150.--
utilizzo idropulitrice CHF 50.--
Art. 12 Responsabilità
L uso delle infrastrutture avviene a rischio proprio dell'utente.
proprietario del natante è responsabile dei danni che lo stesso causa nell'area infrastrutture, siano esse manufatti o altri natanti.
Il omune non risponde in caso di avarie, incendi, furti o manomissioni alle imbarcazioni, siano esse causate da persone o da eventi naturali. Resta riservato l'art. 58 CO.
proprietari che affidano i loro natanti a terzi sono personalmente responsabili per i danni da questi causati.
CAPITOLO 4 Disposizioni finali
Art. 13 Esecuzione
Il Municipio è responsabile dell'applicazione del presente Regolamento ed emana le necessarie disposizioni esecutive. Nei limiti fissati dalla legge esso può delegare le competenze attribuitegli. Il macato rispetto delle norme del presente Regolamento è punito con la multa ai sensi dell'art. 145 LOC.
inoltre riservata l'applicazione delle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative al contratto di locazione.
Art. 14 Entrata in vigore e abrogazioni
Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato o del Dipartimento da esso delegato.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
il Regolamento per il porto, i pontili e le darsene del Comune di Lugano dell'11 novembre 1991;
il Regolamento per il porto "Torrazza" (del Comune di Barbengo) del 31 gennaio 1994;
il Regolamento della Riva comunale di Gandria (Riva Granda) del 18 febbraio 1962.
1- v Città di Lugano y Per il Consiglio comunale
Presidente 11 Segretario Gli scrutatori Peter Rossi Robert Bregy Simona Buri Ero Medolago Adottato dal Consiglio comunale di Lugano nella seduta del 14 marzo 2016. Pubblicato nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 2 maggio 2016. Approvato dalla Sezione degli enti locali, con ris. 137-RE-13835 del 16 agosto 2016.
Allegato:
Allegato A: canoni di locazione massimi Allegato 1 REGOLAMENTO PER IL PORTO, 1 PONTILI E LE DARSENE DEL COMUNE DI LUGANO ALLEGATO A: CANONI DI LOCAZIONE MASSIMI ' NUOVO PORTO PONTILI ESTERNI DARSENE LARGHEZZA AL CAMPO MARZIO DEL NATANTE PONTILI PONTE DELLA COPERTO SCOPERTO LANCHETTA BELVEDERE TORAZZA RONCONE CORTIVO ESTERNI CROCE SINO A 160 cm SFr. 1'250.00 SFr. 990.00 SFr. 900.00 SFr. 900.00 SFr. 900.00 SFr. 900.00 SFr. 900.00 SFr. 900.00 SFr. 900.00 DA 161 A 170 cm SFr. 1'450-00 SFr. 1'150.00 SFr. 1'050.00 SFr. 1'050.00 S Fr. 1'050.00 SFr. 1'050.00 SFr. 1'050.00 SFr. 1'050.00 SFr. 1'050.00 - DA 171 A 180 cm SFr. 1'800.00 SFr. 1'450.00 SFr. 1'300.00 SFr. 1'300.00 SFr. 1'300.00 SFr. 1'300.00 SFr. 1 '300.00 SFr. 1'300.00 SFr. 100.00 DA 181 A 190 cm SFr. 2'250.00 SFr. 1'750.00 SFr. 1'600.00 SFr. 1'600.00 SFr. 1'600.00 SFr. 1'600.00 SFr. 1600.00 SFr. 1'600.00 SFr. 1'600.00 DA 191 A 200 cm SFr. 2'650.00 SFr. 2'100.00 SFr. 1'900.00 SFr. 1'900.00 SFr. 1'900.00 SFr. 1'900.00 SFr. 1'900.00 SFr. 1'900-00 DA 201 A 210 cm SFr. 3'150.00 SFr. 2'450.00 SFí. 2'250.00 SFr. 2'250.00 SFr. 2250.00 SFr. 2'250-00 SFr. 2250.00 DA 211 A 220 cm SFr. 3'650.00 SFr. 2'850.00 SFr. 2'600.00 SFr. 2'600.00 SFr. 2'600.00 SFr. 2'600,00 SFr. 2'600.00 - - DA 221 A 230 cm SFí. 4200.00 SFr. 3'300.00 SFr. 5000.00 SFr. 3'000.00 SFr. 3'000.00 SFr. 3'000.00 SFr. 3'000.00 DA 231 A 240 cm SFr. 4'750.00 SFr. 3'750.00 SFr. 3'400.00 SFr. 3'400.00 SFr. 3'400.00 SFr. 3'400.00 S Fr. 3'400.00 DA 241 A 250 cm SFr. 5'450.00 SFr. 4'300.00 SFr. 3'900.00 SFr. 3'900.00 SFr. 3'900.00 SFr. 3'900.00 SFr. 3'900.00 DA 251 A 260 cm SFr. 6'150.00 SFr. 4'850.00 S Fr. 4'400.00 SFr. 4'400.00 SFr. 4'400.00 SFr. 4'400.00 SFr. 4'400.00 DA 261 A 270 cm S Fr. 6'850.0 SFr. 5'400,00 SFr. 4'900.00 SFr. 4'00.00 SFr. 4'900.00 SFr. 4'900.00 SFr. 4'900.00 - - DA 271 A 280 cm SFr. 7'550.00 SFr. 6'C.00 SFr. 5'400,00 SFr. 5'400.00 SFr. 5'400,00 SFr. 5400.00 SPr, 5'400.00 - - SFr. 6'000.00 SFr. 6'000.00 SFr. 6'000.00 SFr. 6'000.00 SFr. 6'000.00 - - OLTRE 281 cm SFr. 8'400.00 SFr.
6600.00 Allegato 1 "A dipendenza della forza propulsiva del natante, il canone può essere soggetto a sconti rispettivamente ad aggravi in funzione di quanto segue: · 0 - 30 kW sconto del 30%; · 100 - 150 kW aggravio del 10%; · 151 - 200 kW aggravio del 15%; · 201 kW o più aggravio del 20%.
Natanti a propulsione elettrica (o altre fonti non inquinanti), indipendentemente dalla potenza, beneficiano di uno sconto del 30%.
Natanti a scopo professionale, se non già incluse in altre categorie di sconto più vantaggiose, non sono soggetti a quanto sopra e beneficiano di uno sconto del 20%."