4.4

Ordinanza municipale sugli incentivi comunali destinati alla promozione dell'efficienza energetica negli edifici

del 24 gennaio 2019

Il Municipio di Lugano, richiamati gli articoli 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), l'art. 105 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom), la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991, la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len), il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER), la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne), l'Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn),

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CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo La presente Ordinanza disciplina le condizioni e la procedura di accesso per la concessione di incentivi comunali destinati alla promozione dell'efficienza

energetica negli edifici.

Art. 2 Campo di applicazione

Gli incentivi comunali destinati alla promozione dell'efficienza energetica negli edifici consistono nella concessione di un sostegno finanziario in caso di adozione dei seguenti provvedimenti:

  1. Certificazione Energetica Cantonale Edifici (CECE®) e Certificazione con analisi energetica (CECE® Plus);

  2. risanamento energetico di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti del risanamento base cantonale;

  3. risanamento energetico di edifici con bonus CECE® e che beneficiano di un sussidio "bonus CECE®" elargito da parte dell'autorità cantonale;

  4. risanamento di edifici certificati con uno degli standard MINERGIE® (MINERGIE®, -P 0 -A) e che beneficiano di un sussidio concesso dall'autorità cantonale;

  5. realizzazione di nuovi edifici certificati con uno degli standard MINERGIE® (MINERGIE®, -P 0 -A) e che beneficiano di un sussidio concesso dall'autorità cantonale;

1- Città di Lugano y

Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge.

Art. 3 Beneficiari

Gli incentivi comunali sono destinati ai proprietari di edifici riscaldati ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano, che adottano uno dei provvedimenti di cui all'art. 2 cpv. 1 e in conformità alle condizioni previste dalla presente Ordinanza.

Ogni richiedente ha diritto ad un unico contributo.

Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria, vengono trattate ed evase in ordine progressivo, fino all'esaurimento del credito disponibile. Fa stato la data di ricezione dell'istanza, completa di tutti i giustificativi. Le domande diventano effettive quando sono complete e corredate da tutti i giustificativi necessari.

CAPITOLO 11 Disposizioni amministrative

Art. 4 Condizioni d'incentivazione

Gli incentivi comunali per i quali sono necessarie procedure ai sensi della Legge edilizia cantonale, possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la relativa licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'Autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

Il versamento dell'incentivo potrà essere effettuato solamente dopo il rilascio del certificato di collaudo.

Art. 5 Procedura

Le richieste volte all'ottenimento degli incentivi comunali devono essere inoltrate al Municipio prima dell'avvio dei lavori e prima di effettuare acquisti o ordinazioni. Gli incentivi non hanno effetto retroattivo.

Ogni richiesta va inoltrata utilizzando gli appositi formulari, disponibili sul sito www. /ugano. ch o da richiedere alla Divisione pianificazione, ambiente e mobilità. A complemento di quanto ricevuto, il Municipio può chiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto, rispettivamente alla prestazione da incentivare e può rilasciare una promessa di incentivo, con specifiche condizioni e vincoli temporali. Eventuali sussidi di terzi devono essere esplicitamente dichiarati nella richiesta di incentivo. 11 Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente di altre forme di agevolazioni.

y Il richiedente, una volta in possesso della promessa di incentivo, potrà avviare i lavori o effettuare gli acqusti nel rispetto delle condizioni fissate dal Municipio.

na volta terminati i lavori o effettuati gli acquisti, il richiedente può inoltrare la richiesta di versamento al Municipio, con tutte le informazioni e i documenti necessari.

I caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati dal Municipio, esso può negare la concessione dell'incentivo.

Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Il diritto agli incentivi decade se le opere, rispettivamente le prestazioni incentivate non sono state eseguite e/0 la richiesta di versamento dell'incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto CECE® 0 CECE® Plus, rispettivamente dalla crescita in giudicato della decisione d'incentivo emanata dall'autorità cantonale e/0 federale competente. Premessa l completezza della richiesta di versamento dell'incentivo, il pagamento avviene di regola entro 60 giorni dalla ricezione della stessa.

In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste inevase vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito sufficiente per l'anno successivo, a condizione che la Città continui a beneficiare in misura sufficiente del Fondo Energie Rinnovabili (FER).

CAPITOLO Ili Importi e tipologie di incentivi

Art. 6 Certificazioni e analisi energetiche CECE® 0 CECE® Plus

Per l'allestimento di una nuova Certificazione Energetica Cantonale Edifici (CECE®), effettuata su immobili riscaldati realizzati dopo il 2000, può essere erogato un incentivo forfettario nei seguenti casi:

  1. Edifici mono e bifamigliari: CHF 350.--

  2. Edifici plurifamigliari: CHF 500.--

  3. Altre categorie di edifici: CHF 750.-- 2 Pr l'allestimento di una nuova Certificazione con analisi energetica (CECE® Plus), effettuata su immobili riscaldati realizzati prima del 2000, può essere erogato un incentivo forfettario nei seguenti casi:

  4. Edifici mono e bifamigliari: CHF 1'000.--

  5. Edifici plurifamigliari: CHF 2'000.--

  6. Altre categorie di edifici: CHF 3'000.-- y

La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata dietro presentazione di una richiesta scritta da parte del richiedente, utilizzando l'apposito formulario. La stessa deve essere corredata dalla descrizione esaustiva dell'edificio che si intende certificare, con le indicazioni sulla categoria dell'edificio, l'anno di costruzione, l'ubicazione e il numero di mappale e con l'offerta di un esperto CECE® accreditato.

Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 3, copia del certificato CECE® 0 CECE® Plus, e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento dell'onorario dell'esperto.

Art. 7 Risanamento energetico di edifici esistenti

L'incentivo di base ammonta al 20% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone sino a un massimo di CHF 3'000.--.

La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

Pr ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della emanata dall'autorità cantonale competente.

Art. 8 Risanamento energetico con bonus CECE® L'incentivo forfettario è concesso, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 7, per interventi di risanamento energetico di base e ammonta a CHF 2'500.-

La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della emanata dall'autorità cantonale competente.

Art. 9 Risanamento energetico con uno degli standard MINERGIE®

L'incentivo forfettario di CHF 5'000.-- è concesso per gli edifici risanati in conformità a una delle certificazioni MINERGIE® riconosciute per gli incentivi cantonali (MINERGIE®, MINERGIE® -P -A).

La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale e della precertificazione.

Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della emanata dall'autorità cantonale competente e della certificazione MINERGIE®.

I . Città di Lugano Ordinanza 4.4 E .

Art. 10 Realizzazione di un nuovo edificio con uno degli standard MINERGIE®

L'incentivo forfettario di CHF 2'000.-- è concesso per edifici costruiti in conformità a una delle certificazioni MINERGIE® (MINERGIE®, MINERGIE® -P 0 -A), e certificati dopo il 1° gennaio 2019. La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale e della precertificazione.

Pr ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della emanata dall'autorità cantonale competente e della certificazione MINERGIE®.

CAPITOLO IV Disposizioni finali

Art. 11 Autorità competenti

La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

Nellambito dell'applicazione della presente Ordinanza, il Municipio può effettuare controlli e avvalersi di enti e specialisti esterni.

Nel caso di delega decisionale ad un servizo dell'Amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 12 Diritto di compensazione Gli incentivi possono essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in

mora con il pagamento delle stesse.

Art. 13 Pubblicazione delle informazioni

Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi, così come la loro esatta ubicazione sul territorio comunale.

y

Art. 14 Abrogazioni ed entrata in vigore La presente Ordinanza sostituisce e annulla ogni disposizione con essa incompatibile o contraria ed entra in vigore alla scadenza del periodo di

pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Sindaco 11 Segretario Avv. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 24 gennaio 2019. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 7 febbraio e I'11 marzo 2019.