5.6
Regolamento del lascito "Egidio Bernasconi"
del 16 marzo 2015
Il Consiglio comunale di Lugano, visti gli artt. 13 cpv. 1 lett. a) e 186 e seg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),
risolve:
CAPITOLO I Norme generali
Art. 1 Campo di applicazione e scopo
Il presente Regolamento disciplina la concessione di borse di studio, dal Lascito "Egidio Bernasconi" (in seguito "Lascito"). La borsa di studio è intitolata "Borsa di studio Piero, Aldo e Egidio Bernasconi".
L remunerazione annua del capitale di dotazione del lascito è destinata allo scopo di concedere borse di studio a studenti, svizzeri o stranieri, domiciliati nel Comune di Lugano ai sensi della legislazione cantonale. Il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studio adeguato per accedere alla formazione 0, se la formazione è all'estero, deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione equivalente.
Art. 2 Remunerazione del capitale
Il capitale del Lascito è alimentato annualmente dal provento derivante dal tasso di interesse definibile in base alle norme finanziarie contenute nel manuale applicativo del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 22 maggio 2019 (RGFCC).
L remunerazione annua da parte del Comune della dotazione di capitale costituisce la fonte di finanziamento dei contributi di cui all'art. 1.
La parte di provento che eccezionalmente non fosse utilizzata va ad incrementare il capitale.
1- Città di Lugano www.lugano.ch Regolamento 5.6 y
CAPITOLO 2 Assegnazioni
Art. 3 Importi
L'importo annuo massimo è di CHF 4'000.-- a persona. A dipendenza della remunerazione annua del capitale di dotazione del Lascito e del numero di richieste, l'importo massimo annuo può essere ridotto dal Municipio. A dipendenza della capacità finanziaria della persona interessata, di quella dei suoi genitori, del coniuge o partner registrato, del partner convivente, così come delle prestazioni provenienti da terzi, l'importo della borsa può essere ridotto o non concesso.
Art. 4 Modalità
Per |'assegnazione delle borse il Municipio pubblica annualmente un bando di concorso valido per tutto I' anno. La borsa di studio viene versata di regola entro un mese dalla presentazione della richiesta.
Art. 5 Condizioni
Il Municipio determina nel bando le condizioni di reddito, di sostanza e di altro tipo per il calcolo del diritto alla borsa.
La formazione deve aver luogo in scuole di grado secondario Il e in istituti di grado terziario che rilasciano un diploma riconosciuto da uno Stato o da un'autorità statale, dalla Confederazione o dai Cantoni.
CAPITOLO 3 Disposizioni applicative e finali
Art. 6 Applicazione
Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le disposizioni esecutive necessarie.
Municipio nomina una commissione, formata da 5 persone volontarie, che preawisa l'assegnazione delle borse di studio. La durata della carica della commissione è di 4 anni e non sono versati gettoni di presenza ai membri.
11 MuniCipiO informa annualmente nel consuntivo il Consiglio comunale sugli importi assegnati.
Art. 7 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della
Sezione degli enti locali.
1- v Città di Lugano www.lugano.ch Regolamento 5.6 y Per il Consiglio comunale
Presidente 11 Segretario Gli scrutatori G. Cambrosio M. Delorenzi S. Beretta-Piccoli E. Cappelletti Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015. Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 20 marzo e il 4 maggio 2015. Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-13641, del 27 gennaio 2016.