7.2.2
Ordinanza municipale concernente i contributi sostitutivi per la formazione di posteggi nel quartiere di Cimadera
dell'8 maggio 2013
Il Municipio di Lugano, richiamati l'art. 192 LOC , l'art. 34 NAPR approvate dal Consiglio di Stato il 31.01.1989 e l'art. 12 RLALPT del 29.01.1991,
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Art. 1
Ogni costruzione, ricostruzione, trasformazione di abitazione, rustico o simile è soggetta alla formazione del/i relativo/i posteggio/i auto.
Art. 2
La mancata formazione per ogni posteggio auto è soggetta al versamento al Comune del corrispondente contributo sostitutivo.
Art. 3
La quota di contributo sostitutivo per ogni posteggio auto è così fissata: CHF 2'500.--.
Art. 4
Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 5
La presente ordinanza, pubblicata per un periodo di 15 giorni all'albo comunale a far capo dal ... entra immediatamente in vigore.
1- v Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 7.2.2 y Per il Municipio
Sindaco 11 Segretario Avv. M. Borradori lic. jur. M. Delorenzi Risoluzione municipale del 8 maggio 2013 Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 16 e il 31 maggio 2013