7.2.2

Ordinanza municipale concernente i contributi sostitutivi per la formazione di posteggi nel quartiere di Cimadera

dell'8 maggio 2013

Il Municipio di Lugano, richiamati l'art. 192 LOC , l'art. 34 NAPR approvate dal Consiglio di Stato il 31.01.1989 e l'art. 12 RLALPT del 29.01.1991,

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Art. 1

Ogni costruzione, ricostruzione, trasformazione di abitazione, rustico o simile è soggetta alla formazione del/i relativo/i posteggio/i auto.

Art. 2

La mancata formazione per ogni posteggio auto è soggetta al versamento al Comune del corrispondente contributo sostitutivo.

Art. 3

La quota di contributo sostitutivo per ogni posteggio auto è così fissata: CHF 2'500.--.

Art. 4

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 5

La presente ordinanza, pubblicata per un periodo di 15 giorni all'albo comunale a far capo dal ... entra immediatamente in vigore.

1- v Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 7.2.2 y Per il Municipio

Sindaco 11 Segretario Avv. M. Borradori lic. jur. M. Delorenzi Risoluzione municipale del 8 maggio 2013 Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 16 e il 31 maggio 2013