7.2.3

Ordinanza municipale concernente il calcolo dei contributi sostitutivi per mancata esecuzione di parcheggi nel quartiere di Viganello

del 4 settembre 2014

Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 1,2,3,4,5,70 cpv. 6 NAPR di Viganello, 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e 44 del Reglamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC),

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Art. 1

Per nuovi edifici, trasformazioni, ristrutturazioni, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti di destinazione di edifici esistenti, è obbligatoria la formazione di posteggi, dimensionati secondo le norme VSS-SNV e in base ai disposti dell'art. 70 cpv. 2 NAPR.

Art. 2

Quando la formazione di posteggi risultasse esageratamente difficoltosa e/0 onerosa, ai proprietari è fatto obbligo di pagare un contributo sostitutivo e meglio come previsto dall'art. 70 cpv. 6 NAPR di Viganello.

Art. 3

Il contributo per posto macchina è fissato in base a criteri schematici, ripartendo il territorio comunale in zone, e fissando per ciascuna di esse il contributo dovuto.

Art. 4

Il contributo sostitutivo non è, in principio, necessariamente ristretto alle nuove costruzioni o ricostruzioni, ma può essere previsto anche in caso di trasformazioni, ristrutturazioni, ampliamenti o cambiamenti di destinazione di edifici o parte di essi.

I Città di Lugano Ordinanza 7.2.3 www.lugano.ch E

Art. 5

Il contributo sostituivo, che non dà alcun diritto all'uso dei posteggi pubblici o a qualsiasi controprestazione da parte dell'Ente pubblico, tende a stabilire una parità di trattamento tra i proprietari che sono tenuti ad eseguire i posteggi, ecc., e coloro che, per ragioni obiettive, vi devono essere dispensati. E' soltanto questa ragione che ne può giustificare il prelevamento. Il contributo non può quindi eccedere da ciò che è necessario per assicurare questa parità di trattamento.

Art. 6

Per il calcolo del contributo fa stato la suddivisione delle zone prevista dal PR, e più precisamente:

RS7 (Asse via Santa) CHF 5'500.--

Art. 7

Municipio ha la facoltà di aggiornare il contributo in base all'indice dei costi di costruzione.

Art. 8

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

1- v Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 7.2.3 y Per il Municipio

Sindaco 11 Segretario Avv. M. Borradori lic. jur. M. Delorenzi Risoluzione municipale del 4 settembre 2014. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra I'11 settembre e il 13 ottobre 2014.