7.3.1
Ordinanza municipale sulla manutenzione dei fondi del Comune di Lugano
rc va Città di Lugano Ordinanza 7.3.1
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Ordinanza municipale sulla manutenzione dei fondi nel Comune di Lugano del 21 novembre 2013
11 Municipio di Lugano, richiamati gli artt. 35 della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991, 38 del Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE), 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 23,24,25 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC) e 105 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom), nonchè le norme di attuazione delle varie sezioni del Piano regolatore di Lugano,
ordina:
CAPITOLO I Scopo e campo di applicazione
Art. 1 Scopo La presente Ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose e di preservare il decoro nelle aree urbane, imponendo
una regolare manutenzione dei fondi.
Art. 2 Campo di applicazione Le disposizioni della presente Ordinanza sono applicabili alle zone edificabili
ed a quelle non edificabili, esclusa la zona forestale.
CAPITOLO 2 Norme generali
Art. 3 Obbligo di manutenzione
a) Terreni in zona edificabile 1 Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere in buono stato il proprio fondo. 2 Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali, hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi) sull'area pubblica, allo scopo di eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale, garantire l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico.
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lvori di manutenzione devono essere eseguiti almeno due volte l'anno, in funzione dello sviluppo della vegetazione.
Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente allontanato.
Art. 4 b) Terreni in zona agricola
Lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno una volta all'anno in modo da evitare la crescita libera di arbusti, roveti, rampicanti, ecc.; deve pure essere evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvatichimento).
Art. 5 Alberature
Gli alberi ad alto fusto secchi o con evidenti segni di deperimento devono essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da personale qualificato. In generale, gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di regolari controlli e interventi di cura.
Municipio ha la facoltà di intimare l'abbattimento di un albero per ragioni di sicurezza, con costi d'esecuzione a carico del proprietario. Perla cura di alberi inventariati, di particolare pregio o meritevoli di protezione, gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente notificati al Servizio del Verde pubblico; esso ha la facoltà di condizionarne l'esecuzione, qualora ciò sia ritenuto necessario.
Art. 6 Piante invasive, neofite
L presenza di piante invasive (cfr. lista emanata dalla "Commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche (CPS) deve essere segnalata al Servizio del Verde pubblico. Le piante di cui al cpv. 1 devono essere eliminate sistematicamente secondo i metodi di lotta più appropriati.
CAPITOLO 3 Contravvenzioni
Art. 7 Controlli e sanzioni
Il Municipio procede a controlli periodici e assegna ai proprietari inadempienti un termine per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, scaduto infruttuoso il quale procede all'esecuzione d'ufficio a loro spese, sulla base delle seguenti tariffe: Operaio comunale con attrezzi CHF 60.--/ora Supplementi: uso del trattore CHF 30.--/ora I . Città di Lugano Ordinanza 7.3.1 E .
uso motosega CHF 25.--/ora uso tagliaerba, tosasiepe, CHF 20.--/ora decespugliatore
I caso di esecuzione d'ufficio per il tramite di ditte private viene rifatturato il costo effettivo. Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli art. 46 della Legge edilizia cantonale e 145 e seg. LOC.
CAPITOLO 4 Disposizioni finali
Art. 8 Abrogazioni
La presente Ordinanza sostituisce e annulla:
l'Ordinanza municipale sulla manutenzione dei fondi nel territorio del Comune di Lugano prima del 5 aprile 2004, del 26 aprile 2004;
l'Ordinanza municipale per la manutenzione dei confini nel quartiere di Breganzona, del 26 aprile 2004;
l'Ordinanza municipale riguardante il taglio di siepi e rami sporgenti e la manutenzione dei fondi nel quartiere di Viganello, del 26 aprile 2004;
l'Ordinanza municipale sulla manutenzione dei fondi nel quartiere di Carabbia, del 14 maggio 2008;
l'Ordinanza municipale sulla tenuta dei fondi nel quartiere di Bogno, del 8 maggio 2013; nonchè ogni altra disposizione incompatibile o contraria alla stessa.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di
pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
Per il Municipio
Sindaco 11 Segretario Avv. M. Borradori lic. jur. M. Delorenzi Risoluzione municipale del 21 novembre 2013. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 2 e il 17 dicembre 2013.