PR-16-NAPR
NAPR: 16 Cadro
Piano regolatore della Sezione di Cadro, Comune di Lugano
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CAPO I NORME GENERALI
Art. 1 Componenti
Il Piano regolatore si compone dei seguenti documenti:
piano del paesaggio, in scala 1:2'000
piano delle zone, in scala 1:2'000
piano della zona del nucleo e del riale Lengina, in scala 1:500
piano del traffico, delle attrezzature e delle costruzioni di interesse pubblico, in scala 1:2'000
piano indicativo dei servizi pubblici, in scala 1:2'000/1:5'000
norme di attuazione del PR (NAPR)
elenco degli edifici situati fuori zona edificabile
rapporto di pianificazione (indicativo)
programma di realizzazione (indicativo)
Art. 2 Zone, aree e comprensori
Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, aree e comprensori:
zona forestale
zona agricola
zona di protezione naturalistica
zona di protezione definita da pianificazioni d'ordine superiore
aree di potenziale pericolo
aree di protezione delle sorgenti
area di interesse archeologico
zona del nucleo e del Riale Lengina
zona residenziale ZR
zona residenziale destinata alle abitazioni primarie ZRP
zona degli spazi liberi
zona per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico AP-EP
comprensorio edificato fuori dalle zone edificabili
vincoli istituiti dal piano del traffico
Art. 3 Distanza tra edifici
1. Dove non sia diversamente stabilito le distanze minime tra edifici sono:
a) nel nucleo, rispettivamente 3.00 m da un edificio senza aperture e 4.00 m da un edificio
con aperture;
nella zona residenziale e nelle altre parti del territorio, 6.00 m;
nella zona destinata alle attività commerciali e in quella destinata alle attività produttive, 8.00 m.
2. Nel nucleo gli edifici preesistenti possono essere ricostruiti sui vecchi ingombri anche quando le suddette distanze non sono rispettate, purché il loro volume non venga aumentato.
3. Il Municipio può concedere deroghe per piccole aggiunte o soprelevazioni necessarie per una ragionevole utilizzazione di un fabbricato preesistente. Gli interessi dei vicini devono essere equamente considerati.
Art. 4 Distanza dai confini
1. Dove non sia diversamente stabilito, e al di fuori della zona del nucleo, le distanze minime dai fondi sono di:
3.00 m nella zona residenziale e nelle altre parti del territorio;
4.00 m nella zona per attività commerciali e produttive.
2. Verso un fondo aperto o semplicemente cinto possono essere erette fabbriche senza aperture anche a confine e con il consenso del vicino. Quest'ultimo può fabbricare sin contro il muro dell'altro, oppure alla distanza prevista dall'art. 3.
Art. 5 Accordi tra proprietari
1. I proprietari possono accordarsi per una diversa ripartizione delle distanze dai confini rispettando la distanza tra edifici.
2. L'accordo tra i proprietari si ritiene concluso con l'avvenuta iscrizione della relativa servitù a registro fondiario.
Art. 6 Distanza dal bosco
1. La distanza minima è di 10.00 m.
2. Deroghe fino ad una distanza minima di 6.00 m possono essere concesse dal Municipio, con il consenso dell'Autorità cantonale.
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Art. 7 Distanza dalle strade
1. Dove non viene indicata una linea di arretramento o di allineamento e al di fuori della zona del nucleo storico, dalle strade cantonali e comunali le costruzioni devono rispettare le seguenti distanze:
4.00 m dal ciglio delle strade, marciapiede compreso, e piazze cantonali;
3.00 m dal ciglio delle strade, marciapiede compreso, e piazze comunali;
2.00 m dai percorsi pedonali, piste ciclabili e sentieri, riservate le distanze minime tra edifici.
2. Il Municipio può concedere deroghe in casi eccezionali. Sono riservate le competenze dell'Autorità cantonale relativamente alle distanze dalle strade cantonali.
Art. 7a Spazio riservato ai corsi d'acqua - SRCA
I. Definizione Per garantire le funzioni naturali delle acque, la protezione contro le piene e l'utilizzazione delle acque e, come pure la fruibilità pubblica dei corsi d'acqua, è definito lo spazio riservato alle acque per tutti i corsi d'acqua superficiali ai sensi della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, art. 36a) del 24 gennaio 1991 e dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc, art. 41a) del 28 ottobre 1998.
II. Principi
Lo spazio riservato ai corsi d'acqua è una zona di protezione delle acque di superficie. Lo SRCA viene riportato sul piano delle zone ed ha carattere vincolante.
Lo SRCA si sovrappone alle zone di utilizzazione definite nel piano delle zone. Le quantità edificatorie (indici) delle aree edificabili interessate dallo SRCA possono essere computate ai fini dello sfruttamento della porzione residua del fondo, o trasferite nei limiti di cui all'art. 38a LE.
In assenza della delimitazione dello SRCA, devono essere osservate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011.
III. Sistemazione e sfruttamento estensivi dello SRCA
Per la sistemazione e lo sfruttamento estensivi dello SRCA fanno stato le disposizioni dell'art. 41c OPAc, in particolare:
a) nello SRCA è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti (vedi art. 41c cpv. 1 OPAc). Sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti, l'autorità può inoltre autorizzare, in particolare:
impianti conformi alla destinazione della zona in zone densamente edificate;
impianti conformi alla destinazione della zona al di fuori di zone densamente edificate su singole particelle non edificate all'interno di una successione di particelle edificate;
piccoli impianti per l'utilizzazione delle acque;
b) sono ammesse misure contro l'erosione naturale delle sponde dei corsi d'acqua soltanto se sono necessarie per la protezione contro le piene o per evitare una perdita sproporzionata di superficie agricola utile (vedi art. 41c cpv. 5 OPAc);
c) gli impianti situati entro lo SRCA sono di principio protetti nella propria situazione di fatto, sempreché siano realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e siano utilizzabili conformemente alla loro destinazione (vedi art. 41c cpv. 2 OPAc);
d) nello SRCA non si possono utilizzare né concimi né prodotti fitosanitari (vedi art.
e) lo SRCA può essere utilizzato a fini agricoli alle condizioni stabilite dall'art. 41c cpv. 4 OPAc.
Nello SRCA la realizzazione di opere di cinta può essere concessa a titolo precario esclusivamente se conforme alla destinazione di zona e giustificata da motivi di sicurezza.
IV. Rinaturazione e valorizzazione dei corsi d'acqua Nello SRCA le autorità comunali e cantonali possono promuovere interventi di rinaturazione e di valorizzazione al fine di migliorare le funzioni idrauliche, il valore ecologico, la qualità paesaggistica e la fruibilità pubblica del corso d'acqua.
Art. 7b Corsi d'acqua intubati in ambito urbano
Per i tratti di corsi d'acqua intubati senza potenzialità di recupero a causa delle condizioni di edificazione esistenti, si rinuncia alla definizione dello SRCA.
2 I tracciati di questi corsi d'acqua sono indicati nel piano delle zone, hanno carattere indicativo e devono essere considerati in sede di domanda di costruzione. In caso di trasformazioni importanti degli edifici o di nuove edificazioni, va valutato un tracciato alternativo delle tratte intubate per evitare una sovrapposizione con l'edificazione. Laddove possibile il corso d'acqua va rimesso a cielo aperto.
Per i corsi d'acqua intubati è stabilito un arretramento tecnico di 5 ml a partire dall'asse centrale del riale. Questo spazio non è edificabile ed il suo accesso deve rimanere libero per permettere opere di manutenzione ordinaria, di misurazione e di monitoraggio.
La realizzazione di opere di cinta all'interno dell'arretramento tecnico può essere concessa esclusivamente se conforme alla destinazione di zona e a titolo precario.
Art. 7c Zona di ripristino e valorizzazione legate ai corsi d'acqua - RIVA
2. Nel piano delle zone sono definiti i tratti di corsi d'acqua che presentano un potenziale di rivitalizzazione ai sensi dell'OPAc, ritenuti particolarmente idonei da parte del Comune, per i quali valgono le seguenti disposizioni:
a) il Cantone ed il Comune promuovono, secondo le proprie competenze e le priorità stabilite nel quadro dei propri investimenti, progetti ed interventi multifunzionali, finalizzati in particolare a: - rivitalizzare tratti di riali intubati o incanalati; - valorizzare da un profilo ecologico i corsi d'acqua, le fasce ripuali ed i territori circostanti; - favorire una valorizzazione paesaggistica d'insieme dei comparti annessi ai corsi d'acqua; - realizzare nuove aree verdi pubbliche in ambito urbano; - migliorare le qualità naturalistiche e paesaggistiche d'insieme del territorio comunale;
b) di principio, l'ente pubblico responsabile concorda con i proprietari le modalità di realizzazione degli interventi di rinaturazione e valorizzazione delle acque;
c) onde garantire la messa in atto di tali interventi sulle superfici all'interno dello SRCA viene istituito un vincolo di interesse pubblico RIVA a favore dell'ente pubblico responsabile.
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Art. 8 Linea di arretramento e di allineamento
La linea di arretramento costituisce il limite fino al quale è possibile costruire; quella di allineamento sancisce l'obbligo di costruire lungo tale limite.
Art. 9 Altezza delle costruzioni
1. Dove non sia diversamente stabilito, l'altezza massima alla gronda delle nuove costruzioni è di 8.00 m.
2. Quando la pendenza media del terreno supera il 30%, l'altezza massima alla gronda delle nuove costruzioni è di 10.00 m.
3. Di regola la pendenza dei tetti non deve superare i 30 gradi.
Art. 10 Costruzioni a gradoni
Non sono consentite costruzioni con più di due gradoni indipendentemente dalla rientranza tra i diversi corpi della costruzione.
Art. 11 Costruzioni accessorie
1. Le costruzioni accessorie possono sorgere a confine, purché non superino l'altezza alla gronda di 3.00 m e la lunghezza di 10.00 m.
2. Sono considerate accessorie le costruzioni destinate al servizio di un edificio d'abitazione che non hanno fine industriale, artigianale o commerciale; esse non possono essere usate a scopo di abitazione.
3. Sono equiparate alle costruzioni accessorie le costruzioni di campagna o di giardino che servono per il deposito di attrezzi o materiali, purché la loro superficie utile lorda non superi i 12.00 mq.
Art. 12 Costruzioni sotterranee
1. Le costruzioni sotterranee devono rispettare le linee di arretramento e di allineamento; deroghe possono essere concesse dal Municipio in casi particolari e validamente motivati.
2. Laddove non sono indicate linee di allineamento o di arretramento le costruzioni sotterranee possono sorgere a confine, ad eccezione di costruzioni che possono avere influsso sui fondi confinanti (ad es. piscine, pozzi perdenti, ecc.). In questo caso la distanza da confine deve essere di almeno 1.50 m.
3. Se particolari disposizioni di zona non dispongono diversamente, le costruzioni sotterranee possono occupare al massimo l'80% della superficie edificabile del fondo.
Art. 13 Muri di sostegno, scarpate e terrapieni
1. I muri di sostegno a confine sono considerati muri di cinta e non possono avere un'altezza superiore a 2,5 metri dal terreno sistemato. Essi possono essere sormontati da parapetti di tipo leggero; l'altezza complessiva non deve superare 3,5 metri.
2. A ridosso di muri è vietato erigere scarpate artificiali.
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CAPO II PIANO DEL PAESAGGIO
Art. 14 Zona forestale
1. La zona forestale, svolge le funzioni, ed è protetta, secondo la legislazione federale e cantonale sulle foreste.
2. I limiti del bosco a contatto con la zona edificabile riportati nel piano delle zone hanno carattere vincolante. Per il resto i limiti del bosco riportati nel piano hanno valore indicativo.
Art. 15 Zona agricola
1. La zona agricola comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola.
2. Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola.
3. Le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e del diritto cantonale d'applicazione sono ammesse unicamente se non si oppongono gli interessi della gestione agricola del territorio.
4. L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti devono conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.
Art. 16 Zona di protezione naturalistica
1. Il piano del paesaggio indica le zone di protezione naturalistica dove le seguenti componenti naturali del paesaggio sono tutelate:
i corsi d'acqua e le loro rive naturali;
i prati magri secchi;
le siepi e i boschetti con funzione di collegamento ecologico;
le selve castanili;
i muri a secco.
2. Le caratteristiche fisiche, biologiche e chimiche delle componenti naturali del paesaggio devono essere protette. Interventi che eccedono la gestione ordinaria devono essere di conseguenza autorizzati dal Municipio previo un esame di compatibilità naturalistica. Sono riservate le competenze cantonali e federali.
3. La sorveglianza e la gestione di queste aree compete al Municipio ed è di regola organizzata tramite accordo con i proprietari. Nel caso in cui questa non fosse garantita, è data facoltà al Municipio di organizzare gli interventi ritenuti necessari alla protezione perseguita. Per ogni intervento deve essere richiesto il preavviso dell'Autorità cantonale competente.
Art. 17 Zona di protezione definita da pianificazioni d'ordine superiore
Nella zona naturale protetta definita dal Piano direttore cantonale (scheda 1.2.20) e dall'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti d'importanza nazionale (IFP 1812/1813), ogni intervento che modifica lo stato fisico dei fondi deve essere preavvisato dai competenti servizi cantonali, previo un esame di compatibilità naturalistica.
Art. 18 Zona esposta a pericolo di alluvionamento
I. Pericolo elevato 1. Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e ampliamenti. Con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili.
2. Trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:
l'intervento comporta una riduzione dei rischi, e
nel caso di edifici abitabili, sono realizzate adeguate misure di protezione esterna (es.
muri di deviazione, ecc.).
3. Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. rinforzo dei muri esterni, serramenti stagni, rialzamento o protezione di aperture e accessi). La manutenzione ordinaria è ammessa.
II. Pericolo medio 1. Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:
sono realizzate adeguate opere di premunizione e, se del caso,
sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.
2. Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. La manutenzione ordinaria è ammessa.
III. Pericolo basso 1. Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione (in locali abitabili) possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. Nel caso di cambiamento di destinazione in locali non abitabili, l'adozione dei citati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.
2. Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi. In caso di riattamento sono consigliati accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.
IV. Pericolo residuo L'adozione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.
V. Costruzioni sensibili 1. Nelle zone esposte a pericolo elevato e medio sono vietate costruzioni sensibili.
2. Nelle zone esposte a pericolo basso, esse sono ammesse a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.
3. Nelle zone esposte a pericolo residuo, le costruzioni sensibili sono ammesse, a condizione che:
non si attenda un evento estremo di intensità elevata, e
siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.
VI. Disposizioni comuni Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un'organizzazione in caso d'allarme ed un piano di evacuazione.
Art. 19 Zona esposta a pericolo di movimento di versante
I. Pericolo elevato
1. Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e ampliamenti. Con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili.
2. Trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti di edifici esistenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:
l'intervento comporta una riduzione dei rischi,
sono realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio, atte a ridurre il pericolo ad un grado adeguato, e
sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. muri e solette rinforzati, limitazione delle aperture sulle pareti più esposte, adeguata disposizione dei locali interni, ecc.) in funzione dell'intensità dei fenomeni.
3. La manutenzione ordinaria è ammessa.
II. Pericolo medio 1. Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:
sono realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio e, se del caso,
sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio in funzione dell'intensità dei fenomeni.
2. La manutenzione ordinaria è ammessa.
III. Pericolo basso e residuo 1. Nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.
2. Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi.
IV. Costruzioni sensibili 1. Nelle zone esposte a pericolo elevato e residuo sono vietate costruzioni sensibili.
2. Nelle zone esposte a pericolo medio, esse sono ammesse se sono realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio e, se del caso, se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio in funzione dell'intensità dei fenomeni.
Nelle zone esposte a pericolo basso, tali costruzioni sono ammesse, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.
V. Disposizioni comuni Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un'organizzazione in caso d'allarme ed un piano di evacuazione.
Art. 20 Zona di pericolo indicativa
1. Nel piano delle zone sono riportate, a titolo indicativo, le aree non edificabili esposte a pericoli di valanghe, di alluvionamento, di movimenti di versante e di spostamenti permanenti di terreno.
2. Ogni intervento nelle aree esposte a pericoli naturali riportate a titolo indicativo nel piano delle zone deve essere sottoposto alla competente Autorità cantonale, la quale può esigere la presentazione di una perizia tecnica intesa a determinare il grado di pericolo.
Art. 21 Area di protezione delle sorgenti
1. Nella zona di protezione delle sorgenti sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali.
2. Il comprensorio di protezione delle captazioni di acqua potabile stabilito dal piano approvato dal Consiglio di Stato è suddiviso nelle seguenti tre zone rappresentate sul piano del paesaggio:
zona S1: zona di captazione;
zona S2: zona di protezione adiacente;
zona S3: zona di protezione distante.
3. Le misure di protezione relative sono definite dalla legislazione federale e cantonale vigente in materia, nonché dalle corrispondenti normative d'applicazione (LPAc, OPAc) e in particolare dalle "Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee" (UFAFP 2004).
4. Ulteriori prescrizioni di tutela potranno essere definite da uno specifico Regolamento
comunale d'applicazione.
Art. 22 Beni culturali
a) istituzione della protezione 1. Sono considerati beni culturali di interesse cantonale ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997:
fontana-sarcofago di Liron - mapp. 106
chiesa parrocchiale di S. Agata - mapp. 254
croce cimiteriale - mapp. 22 2. Sono considerati beni culturali di interesse locale:
facciate esterne del municipio (ex palazzo Reali) - mapp. 106
facciate esterne dell'ex casa patriziale - mapp. 236-237-238-1531
lavatoio - mapp. 1531
casa colonica - mapp. 933
oratorio di S. Rocco - mapp. 280
cappella alla Stazione - mapp. 490
cappella in Campagna - mapp. 865
cappella al Mulino - mapp. 682
cimitero comunale - mapp. 664
roccolo, sosta e cappella dei SS. Pietro e Paolo sull'Alpe Bolla - mapp. 1344
ponte di pietra sul torrente Franscinone (parte su Cadro) - mapp. 568
sentiero acciottolato - mapp. 333-1261-1259
sentiero acciottolato - mapp. 361
sentiero acciottolato - mapp. 1103
sentiero acciottolato - mapp. 1276-1347
nevèra sull'Alpe Valá - mapp. 1167
ponte della ferrovia Lugano-Cadro-Dino - mapp. 1348 3. Per il seguente bene culturale è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv.
della LBC:
- chiesa parrocchiale di S. Agata e croce cimiteriale
b) effetti della protezione 1. Il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere
alla sua manutenzione regolare.
2. Entro il perimetro di rispetto non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione del bene culturale. Ogni domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno compresa nel perimetro di rispetto dovrà essere sottoposta per preavviso all'Ufficio beni culturali.
3. Per il resto sono applicabili i disposti della LBC.
c) contributo finanziario alla conservazione 1. Il Comune partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse locale, previo esame del progetto d'intervento e quando i lavori non possono essere finanziati con altri mezzi.
2. Il Comune partecipa inoltre ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse cantonale, salvo che non vi provvedano altri enti locali.
3. Si applicano per analogia gli artt. 9 ss. della LBC.
Art. 23 Perimetri di interesse archeologico e beni archeologici
Perimetri di interesse archeologico 1. Nel piano delle zone sono delimitati i seguenti perimetri di interesse archeologico, nei quali sono presenti o possono essere presenti contenuti archeologici immobili o mobili protetti o da proteggere ai sensi della LBC:
Perimetro d'interesse archeologico denominato Dassone (n. scheda SIBC PIA1161)
Perimetro d'interesse archeologico denominato Lengina (n. scheda SIBC PIA1162)
Perimetro d'interesse archeologico denominato Novarett (n. scheda SIBC PIA1163) 2. Le domande di costruzione, notifica o modifica del terreno aventi per oggetto fondi o parti di fondi ubicati all'interno dei perimetri di interesse archeologico devono riportare negli appositi moduli l'indicazione "Perimetro di interesse archeologico". L'inizio dei lavori deve essere notificato preliminarmente per iscritto all'UBC.
Beni archeologici 3. Anche all'esterno dei perimetri di interesse archeologico, chiunque scopra un bene archeologico è tenuto ad informarne immediatamente il Municipio o l'UBC. Se la scoperta
avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi.
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CAPO III PIANO DELLE ZONE
Art. 24 Zona residenziale (ZR)
1. La zona residenziale è in principio destinata alla residenza. Sono ammesse solo quelle attività commerciali, di servizio e artigianali compatibili con la destinazione preponderante della zona.
2. L'altezza massima delle costruzioni è di 8.00 m.
3. L'indice di sfruttamento massimo è del 0,45.
4. L'indice di occupazione massimo è del 40% e il 30% della superficie edificabile deve essere sistemata a verde.
5. Nello specifico dei mappali 539 e 540, l'accesso all'urbanizzazione su via Villa Luganese e su via Lengina deve essere previsto a nord del riale Lengina in modo da non comprometterne l'integrità.
Art. 25 Zona residenziale per abitazioni primarie (ZRP)
1. Nella zona residenziale per abitazioni primarie non sono ammesse le residenze secondarie.
2. La zona ZRP è soggetta alle medesime prescrizioni edificatorie della zona residenziale (art. 24 NAPR).
Art. 26 Zona edificabile speciale ZES 1
1. La zona ZES 1 (Campagna di Dassone) è in principio destinata alle attività del tempo libero e dello sport. Sono ammesse solo le residenze di servizio.
2. La zona ZES1 è soggetta alle medesime prescrizioni edificatorie della zona residenziale (art. 24 NAPR).
Art. 27 Zona edificabile speciale ZES 2
1. La zona ZES 2 (Dassone e Roigo) è in principio destinata alla residenza, alle attività turistiche, del tempo libero e dello sport.
2. Gli edifici e i manufatti esistenti all'entrata in vigore delle presenti disposizioni possono
essere mantenuti, ricostruiti e ristrutturati senza aumento della SUL.
3. Indici di sfruttamento e di occupazione non devono comunque superare i seguenti parametri:
Art. 28 Zona edificabile speciale ZES 3
1. La zona ZES 3 (Casa Biancamaria) è in principio destinata alle attività assistenziali. Sono ammesse residenze di servizio.
2. Ampliamenti e riedificazioni degli edifici esistenti e nuove costruzioni sono vincolati al rispetto di una SUL massima di 2'750 mq e di un'altezza massima di 9.00 m.
Art. 29 Zona degli spazi liberi
1. La zona degli spazi liberi è destinata a strutturare gli insediamenti e a conservare superfici libere dall'edificazione. In questa zona:
non è consentito alcun tipo di costruzione,
le superfici devono essere gestite a prato/orto. Per le piantagioni sono da privilegiare le specie indigene.
è ammessa la formazione di camminamenti;
per gli edifici esistenti all'interno di queste zone sono ammessi interventi edilizi ai sensi dell'art. 24 LPT.
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CAPO IV PIANI DELLA ZONA DEL NUCLEO
Art. 30 Zona del Nucleo
Nella zona del nucleo sono ammesse le destinazioni residenziali, le attività turistiche e quelle di servizio compatibili con le strutture edilizie esistenti.
Art. 31 Spazi liberi
1. Gli spazi liberi privati delle corti, degli orti e dei giardini indicati nel Piano delle costruzioni devono in principio rimanere liberi da costruzioni. Sono ammesse costruzioni sotterranee quando non costituiscono un ingombro visibile degli spazi liberi.
2. Questi spazi devono essere tenuti decorosamente. Il Municipio può provvedere direttamente alla loro cura quando ciò sia richiesto da circostanze speciali.
Art. 32 Edifici e facciate qualificanti il tessuto tradizionale
1. Gli edifici qualificanti il tessuto tradizionale possono essere ristrutturati nel rispetto delle caratteristiche edilizie premoderne.
2. Le facciate qualificanti gli spazi pubblici del tessuto tradizionale devono essere conservate rispettandone le forme architettoniche e gli eventuali elementi decorativi.
3. Il Municipio, sentito il parere dell'Autorità cantonale competente, può concedere deroghe per piccole sopraelevazioni del volume e modifiche delle facciate purché costituiscano un miglioramento delle qualità formali del nucleo.
Art. 33 Manufatti minori
1. I manufatti minori possono essere mantenuti e riparati. Sono esclusi lavori di trasformazione o il cambiamento della loro destinazione.
2. In caso di demolizione dei manufatti minori il sedime verrà considerato come spazio libero (secondo l'art. 31 NAPR).
Art. 34 Ampliamenti di completamento in altezza
1. Per una migliore utilizzazione dei volumi esistenti gli edifici indicati nel Piano possono essere sopraelevati sino alla medesima altezza di quelli contigui indicati con una freccia.
2. Le sopraelevazioni devono rispettare le caratteristiche originarie dell'edificio.
Art. 35 Nuovi ingombri volumetrici ammessi
1. Con lo scopo di valorizzare gli spazi pubblici del tessuto tradizionale e per garantire spazi liberi organicamente connessi tra di loro sono autorizzati ampliamenti, riedificazioni e nuove costruzioni nel rispetto degli ingombri massimi indicati nel Piano. I nuovi ingombri volumetrici dovranno essere realizzati tenendo in debito conto gli elementi distintivi dell'edilizia abitativa tradizionale del nucleo.
2. L'altezza massima alla gronda delle costruzioni è di 10.00 m.
3. Al fine di ricercare una soluzione urbanistica ottimale, l'ubicazione della nuova costruzione dovrà essere precisata nell'ambito dei progetti esecutivi.
4. Il rilascio della licenza edilizia per le nuove edificazioni ammesse sul mapp. 491 è subordinato alla sistemazione del tratto del riale Lengina che percorre la proprietà, secondo le indicazioni e l'autorizzazione dell'Autorità cantonale competente.
Le opere di sistemazione devono prevedere, a spese della proprietà:
recupero a cielo aperto del tratto di riale attualmente tombato sino al limite con l'area pubblica;
rinaturazione degli argini;
l'eliminazione del fabbricato sito sull'area coinvolta dai lavori di sistemazione del riale.
L'acceso alla nuova urbanizzazione deve avvenire su Via dei Circoli a nord del riale, in modo da non comprometterne l'integrità.
Art. 36 Muri di cinta
1. I muri di cinta e di sostegno segnati nel Piano devono essere mantenuti.
2. Sono ammessi i necessari lavori di manutenzione e di consolidamento nel rispetto delle forme tradizionali dei manufatti. È consentita la formazione di accessi ai fondi, purché le loro dimensioni rimangano nei limiti di quanto strettamente necessario.
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CAPO V PIANO DEL TRAFFICO
Art. 37 Elementi del piano del traffico
1. Il piano del traffico stabilisce tutti gli elementi del sistema viario vincolanti sia per l'Ente pubblico che per i privati, e segnatamente:
strade
percorsi pedonali e ciclabili
posteggi pubblici
fermate dei trasporti pubblici
linee di arretramento e di allineamento (cfr. art. 8)
punti di raccolta dei rifiuti (ubicazione rilevabile graficamente).
Art. 38 Strade
1. Le strade si suddividono, secondo la loro funzione, in:
strade di collegamento: strade che assicurano il collegamento tra le località;
strade di raccolta: strade che raccolgono e distribuiscono il traffico a livello locale;
strade di servizio: strade che servono i fondi;
strade prevalentemente pedonali: strade utilizzate prevalentemente dai pedoni. È consentito il transito di percorsi ciclabili segnalati; il passaggio di veicoli a motore è di principio ammesso per i confinanti e il servizio a domicilio. Sono riservate contrarie misure di polizia;
strade agricole e forestali.
2. Il piano del traffico disciplina le strade di competenza comunale e riporta a titolo orientativo le strade di competenza federale o cantonale.
3. Nell'ambito dei progetti stradali comunali sono possibili, rispetto al tracciato inserito nel piano del traffico, piccole modifiche dettate da esigenze tecniche e di affinamento del progetto.
Art. 39 Percorsi pedonali ciclabili
1. Il piano del traffico fissa i percorsi pedonali e ciclabili locali.
2. Il Comune ha la facoltà di istituire diritti di passo pedonali e ciclabili pubblici sulla proprietà privata.
3. Il piano riporta, a titolo orientativo, i sentieri definiti nel Piano cantonale ai sensi dell'art. 5 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) e, a titolo indicativo, i percorsi ciclabili di interesse cantonale o regionale.
Art. 40 Posteggi pubblici
1. I posteggi pubblici si suddividono secondo le loro caratteristiche costruttive in:
posteggi all'aperto
posteggi coperti e secondo la loro destinazione e modalità d'uso (park&ride, corta durata, lunga durata per residenti, ecc.) 2. Le aree riservate per posteggi pubblici e le capienze approssimative sono le seguenti:
P1 - Camparan - posteggio all'aperto - lunga durata per residenti - 20 p-a P2 - Belvedere - posteggio all'aperto - corta durata e lunga durata per residenti - 41 p-a P3 - Cimitero - posteggio all'aperto - lunga durata per residenti - 30 p-a P5 - PTT - posteggio all'aperto e coperto - corta durata - 90 p-a P6 - Sasso Mazzolo - posteggio all'aperto - corta durata - 5 p-a P7 - Rogia - posteggio all'aperto - corta durata - 20 p-a
Art. 41 Posteggi privati - edifici destinati all'abitazione
1. In caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti o trasformazioni di edifici destinati all'abitazione che comportano un cambiamento sostanziale dei parametri di riferimento è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionati secondo le pertinenti norme dall'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti.
2. Il fabbisogno è calcolato in funzione di 1 posto auto ogni 100 mq di SUL o frazione eccedente 50 mq di SUL, ritenuto ad ogni modo 1 posto auto per unità abitativa.
Art. 42 Posteggi privati - edifici non destinati all'abitazione
Per il calcolo del fabbisogno di posteggi privati in caso di nuove costruzioni, riattazioni e cambiamenti di destinazione di edifici non destinati all'abitazione fanno stato gli artt. 42 s. LST e gli artt. 51 e segg. RLST.
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Art. 43 Deroghe e contributi sostitutivi
Qualora il numero di posteggi prescritto non possa, in tutto o in parte, essere realizzato per motivi tecnico-costruttivi oppure perché la loro realizzazione si pone in contrasto con altre norme o vincoli del PR, è dovuto, per ogni posteggio non realizzato, un contributo sostitutivo pari al 25% (aliquota massima) del costo di costruzione medio di un posteggio aperto, compreso il valore del terreno.
Art. 44 Ostacoli alla visuale e opere di cinta
1. Sono vietati tutti quegli ingombri, manufatti e costruzioni che, impedendo la visuale, pregiudicano la sicurezza del traffico.
2. Il Municipio può stabilire mediante ordinanza disposizioni particolari.
Art. 45 Accessi
1. Gli accessi a strade e piazze pubbliche devono essere compatibili con la funzione della strada, permettere una buona visibilità e non arrecare disturbo o pericolo alla circolazione. Nell'applicazione di questo disposto il Municipio si orienta alle prescrizioni emanate dall'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti.
2. Quando sia possibile la formazione di un accesso su diverse strade, di regola esso deve essere realizzato sulla strada gerarchicamente inferiore.
3. Valgono inoltre le seguenti disposizioni:
i posteggi devono essere comodamente accessibili ed utilizzabili, e non devono, per la loro ubicazione, ostacolare il traffico veicolare, ciclabile e pedonale,
le autorimesse con accessi direttamente sulla strada devono essere ubicate ad una distanza minima di 5.50 ml dal ciglio stradale, compreso il marciapiede; deroghe alla distanza minima possono essere concesse dal Municipio nel caso in cui la porta dell'autorimessa sia munita di un adeguato congegno per l'apertura automatica con telecomando a distanza o l'autorimessa sia priva di porta; in presenza di strade cantonali, per le deroghe è necessario il consenso dell'Autorità cantonale,
gli accessi possono essere muniti di cancelli solo ad una distanza minima di 5.50 ml dal ciglio stradale, compreso il marciapiede; deroghe alla distanza minima possono essere concesse dal Municipio nel caso in cui il cancello sia munito di un adeguato congegno per l'apertura automatica con telecomando a distanza; in presenza di strade cantonali, per le deroghe è necessario il consenso dell'Autorità cantonale,
di regola, le rampe non possono avere una pendenza superiore al 15%,
tra il limite esterno del ciglio stradale e l'inizio della rampa, per una profondità di almeno
5 ml dalla proprietà pubblica, l'accesso deve avere una pendenza massima del 5%; inoltre i raccordi laterali devono avere un raggio minimo di 3 ml,
f) muri di cinta, di sostegno, siepi, scarpate, ecc. devono permettere una sufficiente visuale agli utenti delle strade pubbliche.
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CAPO VI PIANO DELLE ATTREZZATURE E
COSTRUZIONI DI INTERESSE PUBBLICO
Art. 46 Zona delle attrezzature e costruzioni in interesse pubblico
1. Il piano delle attrezzature e delle costruzioni di interesse pubblico e del traffico indica i fondi riservati alla realizzazione di attrezzature e costruzioni pubbliche (AP/CP) e le relative destinazioni.
2. La sistemazione dei fondi AP/CP sarà specificata tramite singoli progetti di realizzazione.
3. Nella zona AP/CP si applicano i medesimi parametri edilizi della zona edificabile adiacente più favorevole.
4. Per i seguenti vincoli AP/CP sono validi i seguenti disposti normativi:
AP11bis ecocentro È ammessa la posa di contenitori per la raccolta separata di rifiuti e di ingombranti.
È pure ammessa l'edificazione di costruzioni al servizio dell'ecocentro nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:
SUL massima 50 mq
Indice di occupazione 20 %
altezza massima 3.0 m
distanza da confine 3.0 m AP15 area di svago e parco giochi Sono ammesse unicamente piccole strutture di arredo (panchine, ecc.) e elementi di gioco per i bambini.
5. Deroghe alle disposizioni edilizie sono ammesse, sentito il parere dell'Autorità cantonale competente, quando siano dati i presupposti di un bisogno oggettivamente fondato in relazione alla particolare natura e necessità degli edifici e degli impianti.
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CAPO VII GRADI DI SENSIBILITÀ AL RUMORE
Art. 47 Gradi di sensibilità al rumore
1. Secondo le prescrizioni degli art. 19 e seguenti della Legge federale sulla protezione dell'ambiente e dell'art. 43 dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico è assegnato il grado di sensibilità II (due) ai fondi inclusi nelle seguenti zone o comprensori:
zona del nucleo e del riale Lengina
zona residenziale ZR
zona residenziale per abitazioni primarie ZRP
zone edificabili speciali ZES 1, ZES 2, ZES 3
zona degli spazi liberi
zona per attrezzature ed edifici di interesse pubblico.
2. È assegnato il grado di sensibilità III (tre) ai fondi inclusi nelle seguenti zone:
zona agricola
comprensorio edificato fuori dalle zone edificabili.
3. L'edificabilità dei fondi all'interno dei comparti che sono sottoposti ad immissioni foniche superiori ai valori-limite è subordinata all'applicazione dell'art. 31 OIF.
4. Le domande di costruzione relative a nuove costruzioni o trasformazioni di edifici esistenti in questi comparti devono essere accompagnate da una perizia fonica comprovante l'efficacia degli interventi, per la quale è riservata la verifica da parte della competente Autorità cantonale.
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CAPO VIII EDIFICI SITUATI FUORI DALLE ZONE
EDIFICABILI
Art. 48 Edifici situati fuori dalle zone edificabili
1. In principio la trasformazione degli edifici situati fuori dalla zona edificabile è soggetta alle disposizioni degli art. 24d della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT),
art. 39 cpv. 2 e 3 dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) e art. 73 della
Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT).
2. Gli edifici fuori zona edificabile sono stati attribuiti alle seguenti quattro categorie:
1) - meritevole di conservazione dove è ammesso il cambiamento di destinazione (cat.
diroccato ricostruibile (cat. 1b)
oggetto culturale (cat. 1c)
rustico agricolo o di ridotte dimensioni (cat. 1d) 2) diroccato non ricostruibile (cat. 2) 3) già trasformato (cat. 3) 4) edificio rilevato (cat. 4).
La tabella delle valutazioni fa stato quale documento che designa la categoria in cui ogni edificio è stato classificato. La classificazione non è valida a tempo indeterminato; la stessa potrà essere modificata qualora lo stato dell'edificio sia alterato. In particolare ai fini dell'autorizzazione alla trasformazione degli edifici meritevoli di conservazione è necessario che gli stessi presentino ancora le caratteristiche che ne hanno determinato la relativa classificazione.
3. Il riattamento deve essere eseguito senza ampliamenti sostanziali di volume e nel rispetto delle caratteristiche edilizie tradizionali.
4. Una possibilità di ampliamento può essere concessa dal Dipartimento unicamente per:
stabili della categoria meritevoli 1a quando il rispetto del volume dell'edificio ne rende manifestamente impossibile la trasformazione;
stabili della categoria trasformato 3 solo nell'ambito di interventi finalizzati al recupero dell'edificio originario. Per gli edifici della categoria rilevato 4 gli interventi edificatori sono ammessi in conformità degli art. 22 e 24 LPT.
5. L'utilizzazione a residenza primaria è esclusa eccezion fatta per gli edifici indicati dal
Comune (vedi tabella delle valutazioni).
6. Sistemazione esterna e tutela dell'esercizio dell'agricoltura:
l'obbligo della gestione dei fondi al fine di evitare al bosco di invaderli;
la limitazione alle piante ornamentali di specie locali ;
il divieto di erigere recinzioni se non in funzione di uno sfruttamento agricolo dei fondi;
le tradizionali recinzioni di pietra devono essere mantenute, così come altri manufatti meritevoli;
la sistemazione del terreno circostante non deve modificare percorsi storici esistenti;
la sistemazione del terreno è finalizzata alla conservazione e al recupero del paesaggio agricolo caratteristico. Non sono ammessi interventi di modifica della struttura e dell'andamento naturale del terreno, ma solo la sistemazione contenuta dello stato naturale del fondo.
i proprietari e gli utenti di edifici situati fuori dalle zone edificabili devono tollerare le immissioni derivanti da un corretto esercizio dell'agricoltura sui terreni circostanti;
la trasformazione non deve esigere l'attuazione di nuove infrastrutture per il traffico;
l'autorizzazione a riattare o trasformare non da nessun diritto ad eseguire un accesso carrozzabile, neanche in futuro.
i) è ammessa se necessaria, una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente; tutti i costi d'infrastruttura causati dal cambiamento completo di destinazione, saranno ribaltati sul proprietario. (art. 39 cpv. 3d OPT).
7. Conformemente ai disposti dell'art. 11 cpv. 3 RLE, la domanda di costruzione, in scala 1: 50, deve essere corredata dal rilievo fotografico dell'edificio, dall'indicazione del materiali che si intendono utilizzare e di eventuali elementi di pregio (affreschi, portali, ecc.) e dalla destinazione finale della costruzione.
Art. 49 Comprensorio edificato fuori dalle zone edificabili
1. Il comprensorio edificato fuori zona edificabile è istituito in riferimento agli artt. 22 e 24 della LPT.
2. Le disposizioni edilizie e le possibilità edificatorie per le costruzioni esistenti sono stabilite ai sensi dei suddetti articoli.
3. I costi di costruzione delle opere di urbanizzazione sono interamente a carico dei proprietari dei fondi interessati.
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CAPO IX PIANO DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 50 Piano indicativo dei servizi pubblici
1. Il Piano dei servizi pubblici specifica gli interventi inerenti all'acquedotto, alle canalizzazioni, alla depurazione delle acque luride, all'evacuazione delle acque chiare ed all'eliminazione dei rifiuti. Esso ha carattere indicativo.
2. Per l'acquedotto valgono le norme del regolamento comunale dell'Azienda acqua potabile.
3. Per le canalizzazioni valgono:
le norme della Legge federale sulla protezione delle acque e relativa Ordinanza d'applicazione (LPAc e OPAc);
le norme della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA);
le norme del Regolamento canalizzazioni comunali.
4. In generale devono essere rispettate le esigenze di smaltimento delle acque tramite ritenzione, infiltrazione e dispersione in loco; per le norme di applicazione specifiche si rimanda a:
regolamento del Piano Generale di Smaltimento delle acque di scarico (PGS);
regolamento delle Zone di Protezione delle acque sotterranee;
regolamento del Piano Generale di distribuzione dell'Acquedotto (PGA).
5. Per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti valgono le norme del regolamento comunale per il servizio raccolta rifiuti.
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CAPO X NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 51 Attività agricole
Su tutto il territorio comunale sono consentite le attività agricole in quanto non procurino una molestia eccessiva per il vicinato, tenuto conto della destinazione dei fondi.
Art. 52 Manutenzione dei fondi
1. I proprietari devono provvedere ad un'adeguata manutenzione dei fondi.
2. In caso di inadempienza il Municipio, previa diffida, può provvedere direttamente alla manutenzione a spese dell'obbligato, oppure, se le circostanze lo consentono, affidare a terzi la coltivazione dei fondi per un periodo determinato.
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