760.510
Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore
Regolamento
di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore
del 1° dicembre 1992 (stato 1° agosto 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamata la legge sulle imposte e tasse di circolazione del 9 febbraio 1977 e relative modifiche,
decreta:
Imposte di circolazione
TITOLO I
Art. 1 Autorità competente
Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione è l’autorità competente a prelevare le imposte di circolazione.
Art. 1a
…1
Art. 1c
…2
Art. 1f
…3
Art. 2 Esonero dall’imposta di circolazione
La Sezione della circolazione concede l’esonero parziale o totale dell’imposta di circolazione per i veicoli:4
a) dello Stato
b) dei Corpi pompieri
c) destinati alla protezione civile
d) dei Corpi di polizia comunale
e) dei posti consolari
dei consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari di carriera
degli impiegati consolari di carriera, in possesso della carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri
f) degli infermi di modeste condizioni finanziarie
g) delle Associazioni samaritane destinate al servizio di autoambulanze
h) delle Società di salvataggio destinate agli interventi di pronto soccorso
i) di altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità
l) mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica e ambientale, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti.5
Art. 2a Tecniche di trazione o combustibile alternativi
61I seguenti tipi di veicoli, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti, sono esonerati dall’imposta di circolazione:7
a) i veicoli elettrici, al 100 per cento;
b) i veicoli ibridi con elettrico, al 50 per cento;
c) i veicoli a gas naturale o GPL la cui prima immatricolazione è successiva al 31 dicembre 2008, al 25 per cento.8
…
L’imposta dei veicoli ibridi viene calcolata secondo la potenza più elevata.9
…
Art. 3 a) Definizione
Sono considerati infermi di modeste condizioni finanziarie, secondo l’art. 6 lett. c) della legge, quelle persone che a causa di una menomazione o durevole infermità necessitano per i loro spostamenti di un veicolo a motore ed il cui reddito determinante non supera i limiti per il diritto ai sussidi stabiliti dalla legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Art. 4 b) Istanza e documentazione
Chi intende beneficiare dell’esonero per il proprio veicolo deve presentare istanza su apposito formulario alla Sezione della circolazione, allegando:
a) un certificato medico attestante l’infermità del richiedente nonché la sua necessità di dover disporre per normali suoi spostamenti del mezzo di locomozione per il quale ha chiesto l’esonero;
b) una dichiarazione della competente Cassa Malati attestante che il richiedente beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Art. 4a a) Imposta di circolazione
101Per il rilascio delle licenze e targhe temporanee sono previste, oltre ai premi per l’assicurazione obbligatoria ed un importo di base di 30 franchi, le seguenti imposte di circolazione:
Per la durata di
Motoveicoli /
macchine da lavoro
Autoveicoli peso sino a 35 q a pieno carico
Autocarri / autobus del peso oltre 35 q a pieno carico
24 ore
fr. 10.–
fr. 25.–
fr. 30.–
48 ore
fr. 15.–
fr. 30.–
fr. 45.–
72 ore
fr. 20.–
fr. 35.–
fr. 60.–
96 ore
fr. 25.–
fr. 40.–
fr. 75.–
Per un ulteriore periodo di 24 ore, oltre le 96 ore
fr. 15.–
fr. 30.–
fr. 45.–
Le licenze e le targhe temporanee per i veicoli agricoli sono esenti da imposta di circolazione. Per i rimorchi è dovuta l’imposta di circolazione stabilita per il veicolo trainante. Non è tuttavia prelevato il premio per l’assicurazione responsabilità civile.
Gli importi di cui al cpv. 1 devono essere versati al momento del ritiro delle targhe. Se il rilascio avviene da parte di una polizia comunale l’importo della tassa base spetta al Comune.
Art. 4b b) Deposito di garanzia
111Chi chiede la licenza temporanea deve depositare 200 franchi a titolo di garanzia.12
La somma depositata è restituita integralmente soltanto se le targhe sono consegnate alla data della loro scadenza.
Art. 4c c) Supplementi
131Chi non restituisce le licenze e le targhe di controllo temporanee entro il termine stabilito, è tenuto a versare i supplementi dell’imposta di circolazione e del premio di assicurazione come previsto dall’art. 21 cpv. 2 OAV.
Se la licenza e le targhe di controllo scadute non sono restituite, la Sezione della circolazione, provvede al loro formale annullamento.
Art. 4d d) Perdita o furto
141In caso di perdita o di furto di una o di ambedue le targhe, il detentore deve notificare il fatto all’autorità di rilascio.
Dall’importo del deposito è dedotta la somma di 100 franchi per spese di procedura, di annullamento e di ristampa.
TITOLO II
Tasse di circolazione
Capitolo primo
Disposizioni concernenti i conducenti
Art. 5 Tasse concernenti i conducenti, competenza e importi
15La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse:
a)
Esami di guida
franchi
.
Esame teorico
- scritto
.–
- scritto (OAut)
.–
Supplemento per:
- forma singola
.–
- revisione errori
.–
.
Esame pratico
- cat. A
120.–
- cat. A1
100.–
- cat. B, BE, B1, C1E, DE, D1E, F, trasporto professionale di persone con veicolo leggero
100.–
- cat. C, C1, D, D1, CE, Filobus
180.–
Supplemento per:
- corsa di controllo
.–
- esame effettuato fuori sede
da 20.– a 100.–
- spostamento o annullamento dell’esame effettuato online dall’utenza
.–
- spostamento o annullamento dell’esame, su richiesta o per conto dell’utente, ma effettuato dalla Sezione della circolazione
.–
- rilascio dell’autorizzazione ad eseguire l’esame fuori cantone
.–
.
Test attitudinale per ammissione alla ripetizione di esami
130.–
b)
Licenze di condurre
.
Apertura incarto:
.–
.
Rilascio:
- della licenza per allievo conducente
.–
- della licenza di condurre
.–
- del permesso internazionale di condurre o rinnovo
.–
- della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre in sostituzione di una licenza di altri Cantoni o federale
.–
- del certificato di capacità per conducenti
.–
.
Conversione di una licenza estera ed emissione:
- della licenza di condurre
150.–
- della licenza di condurre (categorie professionali)
200.–
.
.
Rilascio di un’ulteriore licenza di condurre (duplicato o modifica, ad eccezione del cambiamento di indirizzo)
.–
.
Emissione di un duplicato della licenza per allievo conducente
.–
.
Modifica della licenza per allievo conducente o del permesso internazionale di condurre, ad eccezione del cambiamento di indirizzo
.–
.
Aggiunta nella licenza di condurre svizzera di una o più categorie supplementari sulla base di una licenza estera
.–
.
Restituzione della licenza di condurre estera a seguito di conversione
.–
c)
Libretti di lavoro
.
Rilascio del libretto di lavoro
.–
.
Decisione ed emissione della dispensa di compilazione (art. 19 OLR)
.–
Capitolo secondo
Disposizioni concernenti i veicoli
Art. 6 a) Sezione della circolazione
16La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse:
a)
Esami dei veicoli
franchi
.
Motoveicolo e motoleggera
.–
.
Triciclo e quadriciclo a motore
.–
.
Slitta a motore
.–
.
Monoasse
.–
.
Monoasse agricolo
.–
.
Autoveicolo leggero (art. 11 cpv. 3 prima frase OETV)
.–
.
Autoveicolo pesante (art. 11 cpv. 3 prima frase OETV)
150.–
.
Automobile
.–
.
Furgoncino
.–
.
Autobus
150.–
.
Autofurgone
.–
.
Autocarro
150.–
.
Carro a motore
.–
.
Carro a motore agricolo
.–
.
Trattore
150.–
.
Trattore agricolo
.–
.
Trattore a sella leggero
.–
.
Trattore a sella pesante
150.–
.
Autoarticolato leggero
170.–
.
Autoarticolato pesante
210.–
.
Autosnodato
210.–
.
Macchina semovente
130.–
.
Carro di lavoro
.–
.
Carro di lavoro agricolo
.–
.
Veicolo agricolo combinato
.–
.
Rimorchio trainato da motoveicolo o da motoleggera
.–
.
Rimorchio trainato da veicolo leggero
.–
.
Rimorchio trainato da veicolo pesante
.–
.
Semirimorchio
.–
.
Supplemento per l’esame di un veicolo speciale, di un veicolo non omologato o parzialmente omologato o che ha subito delle aggiunte o modifiche, secondo il genere del veicolo e il tempo impiegato
da 20.– a 500.–
30a.
Supplemento per l’esame di un veicolo importato, secondo il genere del veicolo e il tempo impiegato
da 20.– a 500.–
.
Supplemento per l’esame di un veicolo cisterna adibito al trasporto di merci pericolose o di un veicolo adibito al trasporto di merce esplosiva
.–
31a.
Supplemento per l’esame di un veicolo effettuato fuori sede (applicabile fino ad un massimo di 5 veicoli)
da 20.– a 100.–
.
Misurazione dei rumori o controllo dei gas di scarico o del fumo, secondo il genere del veicolo ed il tempo consacrato
da 20.– a 500.–
.
Prova di frenaggio, di accelerazione, di decelerazione, taratura del tachimetro, ripartizioni supplementari di peso o altri controlli tecnici secondo il genere del veicolo, le apparecchiature utilizzate ed il tempo consacrato
da 20.– a 500.–
.
Ogni pesatura di controllo
.–
.
Conferma di riparazione
.–
.
Conversione tardiva della conferma di riparazione in collaudo
.–
.
Spostamento del collaudo, su richiesta o per conto dell’utente, ma effettuato dalla Sezione della circolazione
.–
.
Registrazione del collaudo eseguito fuori cantone
.–
b)
Licenza di circolazione
.
Rilascio:
- della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva o della licenza di circolazione per un veicolo di riserva
.–
- del certificato internazionale per autoveicolo, rimorchio, semirimorchio o rinnovo
.–
- della licenza di circolazione per ciclomotori
.–
.
Rilascio:
- del certificato di capacità per conducenti
.–
.
Sostituzione o emissione di un duplicato:
- della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva, della licenza di circolazione per un veicolo di riserva
.–
- della licenza di circolazione per ciclomotori
.–
.
Modifica della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva, della licenza di circolazione per un veicolo di riserva o della licenza di circolazione per ciclomotori ad eccezione del cambiamento di indirizzo.
.–
c)
Targhe
.
Rilascio:
- di una coppia di targhe o relativa ristampa
.–
- di una targa singola o relativa ristampa
.–
- di una targa di ciclomotore
.–
- di targhe CC (tassa d’uso)
.–
- di targhe depositate
.–
1a
...
1b
Per la ristampa urgente di una targa viene percepito un supplemento di franchi
.–
1c
Cessione delle targhe all’interno della famiglia (coniuge o partner registrato, genitori, figli, fratelli, zii, nonni, nonché ai nipoti, da intendersi sia quali nipoti dei nonni sia quali nipoti degli zii)
.–
Cessione delle targhe, negli altri casi
300.–
1d
Proroga del periodo di deposito della targa, all’anno
.–
1e
Mancato ritiro di una targa acquistata all’asta o a prezzo fisso
da 50.– a 1’000.–
1f
Assegnazione diretta a un detentore, a titolo affettivo, di una targa intestata ad un famigliare defunto
300.–
.
Ritiro delle targhe
2a
Avvio della procedura amministrativa di ritiro targhe
.–
2b
Esame e decisione concernente il ritiro delle targhe
100.–
2c
Avvio della procedura di sequestro delle targhe
.–
2d
Registrazione del rientro delle targhe a seguito del sequestro
.–
2e
Iscrizione del veicolo nel registro internazionale di polizia (RIPOL)
.–
d)
Tassa di prima immatricolazione
.
Tassa per ogni veicolo alla prima immatricolazione
.–
e)
Permessi speciali
Permesso
unico franchi
Permesso annuale franchi
.
Tassa base per l’emissione di un permesso speciale in deroga alle indicazioni stabilite dalle leggi o segnali
.–
.–
Nel caso si rendesse necessario un esame tecnico, la Divisione delle costruzioni preleva, per ogni singolo permesso:
- casi semplici (esame segnaletica, geometria, presenza cantieri)
100.–
- casi da approfondire (portanza strutture stradali)
300.–
’000.–
- in casi particolari e complicati, come pure per gli eventuali riesami tecnici in casi di permessi annuali, verranno fatturati i costi effettivi in base al tempo impiegato.
.
Alla tassa base sono aggiunte in modo cumulativo le seguenti tasse:
- per la lunghezza
.–
240.–
- per la larghezza
.–
300.–
- per l’altezza
.–
300.–
- per il peso
.–
300.–
- per la pressione sugli assi
100.–
- per lo sbalzo anteriore
.–
240.–
- per lo sbalzo posteriore
.–
240.–
- per il permesso festivo
.–
.–
- per il permesso notturno
.–
360.–
- per le richieste tardive di trasporti eccezionali (art. 21 cpv. 1 RLACS)
da 150.– a 500.–
- per le altre eccezioni non elencate
.–
.–
.
Rilascio di un permesso speciale:
- per gatto delle nevi o motoslitta
.–
- per veicoli agricoli equipaggiati di calla neve
.–
- per veicoli allegorici
.–
- per veicoli d’epoca
.–
.
Modifica, sostituzione del permesso speciale o emissione del duplicato durante la validità del permesso
.–
Art. 7 b) Imprese o organizzazioni private
Nell’ambito della loro delega per gli esami successivi, le imprese o organizzazioni riscuotono la tassa corrispondente al genere di veicolo collaudato fissata nel presente regolamento.
TITOLO III
Disposizioni diverse
Art. 8 Tasse diverse, competenza e importi
17La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse:
a)
Maestri conducenti e scuole di guida
franchi
.
Esame di controllo per maestro conducente
300.–
.
Omologazione di una sala di teoria
200.–
.
Ispezione periodica o supplementare di una scuola guida
fino a 200.–
.
Registrazione e/o aggiornamento dei dati di corsi obbligatori
- tassa base (presa a carico della pratica)
.–
- tassa per allievo da trattare
.–
.
Noleggio infrastruttura per esami teorici
fino a 400.–
b)
Informazioni
.
Informazioni sull’identità del detentore di una targa o del suo assicuratore
.–
.
…
.
Abbonamento forfettario annuale per la fornitura di informazioni alle compagnie di assicurazione o professionali del ramo, secondo contratto
da 10.– a 10’000.–
.
Ricerche, analisi, programmazioni diverse, statistiche, informazioni e altre comunicazioni analoghe, secondo i mezzi utilizzati ed il tempo consacrato
da 10.– a 3’000.–
.
Approfondimento e consultazione a carattere tecnico
.– al minuto
.
Tassa per consulenza telefonica
.– al minuto
c)
Tasse diverse
.
Esame e decisione concernente una manifestazione sportiva o altro, soggetta ad un’autorizzazione secondo l’art. 52 LCS
da 50.– a 1’000.–
.
Esame e decisione concernente il rilascio o l’aggiornamento di licenze di circolazione collettive o di altre deleghe previste dall’OETV
da 20.– a 300.–
.
Controllo amministrativo e/o ispezione nell’ambito della gestione delle licenze di circolazione collettive o di altre deleghe previste dall’OETV
da 100.– a 300.–
.
Perizia ordinata dall’autorità giudiziaria penale
da 100.– a 10’000.–
.
Decisioni, dichiarazioni, autorizzazioni ed attestazioni diverse
da 10.– a 1’000.–
.
Tassa di richiamo
.–
.
Scansioni e fotocopie diverse, per pagina
da 0.50 a 1.50
.
Corsi di formazione
da 50.– a 1’000.–
.
Abbonamenti forfettari annuali per servizi online
da 50.– a 100.–
.
Esame e decisione concernente una manifestazione sportiva podistica, di velocità con animali o veicoli a trazione animale secondo l’art. 2 RLACS
da 50.– a 500.–
.
Controllo amministrativo o ispezione in loco di un’azienda nell’ambito della sorveglianza riguardante l’ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS)
da 20.– a 300.–
.
Utilizzo spazi (piazzale o altro) della Sezione per corsi o attività di terzi
da 100.– a 150.–
.
Tassa amministrativa per l’invio del modulo cartaceo “richiesta visita medica” (e-Medko) da parte del medico abilitato di livello 1 o 2
.–
.
Gestione campagne di richiamo alle aziende
.–
.
Ricerca indirizzo per posta ritornata per indirizzo errato
.–
Art. 8a
18Per i compiti previsti all’art. 23 del regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999, l’Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni preleva le tasse e fattura le spese seguenti:
a) una tassa di esame da un minimo di 50 franchi ad un massimo di 2000 franchi a dipendenza della complessità dell’incarto;
b) in alternativa alla tassa di cui alla lettera a), per casi particolarmente difficoltosi nei quali si rendono necessari sopralluoghi, trasferte, perizie ecc., possono essere messe a carico del richiedente le spese effettive in base al tempo impiegato.
Art. 9 Tassa per mancata presentazione
191Per la mancata presentazione, senza valida giustificazione, agli esami di guida o agli esami dei veicoli, può essere riscossa interamente o parzialmente la tassa dovuta.
Se gli esami di guida o gli esami dei veicoli non possono essere svolti per cause da ascrivere all’utente, può essere riscossa interamente o parzialmente la tassa dovuta.
L’ufficio tecnico della Sezione della circolazione emana le direttive di applicazione.
Art. 10 Tassa per l’allestimento della licenza di condurre
All’emissione della licenza per allievo conducente viene riscosso l’importo totale delle tasse corrispondenti alla procedura completa per l’ottenimento della categoria scelta dall’interessato (rilascio della licenza per allievo conducente, esame teorico, esame pratico, rilascio della licenza di condurre).
Se l’interessato non completa la procedura per l’ottenimento della licenza di condurre desiderata, su esplicita richiesta gli viene restituita la somma corrispondente alla differenza tra l’importo iniziale versato e la somma delle tasse per le prestazioni ricevute.
Art. 11 Tassa per permessi speciali duraturi
La tassa annuale per permessi speciali è prelevata in dodicesimi, proporzionalmente ai mesi che intercorrono dal rilascio del permesso alla fine del periodo di computo.
Le frazioni di mese contano per mese intero.
Art. 12 Rimborso della tassa
In caso di restituzione anticipata del permesso speciale, è rimborsato l’importo della tassa annuale corrispondente al periodo durante il quale il veicolo non necessita più del permesso.
La tassa base e le frazioni di mese non sono bonificate.
Art. 13 Esonero dalle tasse
È concesso l’esonero dalle tasse per i veicoli dello Stato.20
È concesso l’esonero delle tasse per il rilascio del permesso speciale per i veicoli di enti privati chiamati ad intervenire da parte di un’Autorità cantonale.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Art. 14 Norma abrogativa
Il presente regolamento abroga il regolamento di applicazione alla legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 26 giugno 1984 e successive modifiche.
Art. 15 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1993.
Pubblicato nel BU 1992, 407.
Allegato21
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