Circolare n. 31/2025 Tutela del segreto fiscale e assistenza tra autorità Annulla e sostituisce la Direttiva interna N. 6/2012 del 2 ottobre 2012

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia 1 di 27 Divisione delle contribuzioni 23.04.2025 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco

CIRCOLARE N. 31/2025 TUTELA DEL SEGRETO FISCALE E ASSISTENZA TRA AUTORITA' Annulla e sostituisce la Direttiva interna N. 6/2012 del 2 ottobre 2012

1. Segreto fiscale ............................................................................................................ 2

1.1 Base legale ................................................................................................................... 2

1.2 In generale.................................................................................................................... 2

1.3 Svincolo dal segreto fiscale .......................................................................................... 3

1.4 Eccezioni del segreto fiscale ......................................................................................... 4

  1. a) In base al consenso del contribuente ............................................................................ 4

  2. b) In base ad una disposizione legale (cfr. allegato) ......................................................... 5

  3. c) In base alla giurisprudenza ........................................................................................... 7

2. Assistenza tra autorità fiscali .................................................................................... 7

3. Assistenza di altre autorità ........................................................................................ 8

4. Entrata in vigore e comunicazione ............................................................................ 9

ALLEGATO ......................................................................................................................... 10

1. Assicurazioni sociali ............................................................................................. 10

2. Altre autorità amministrative ................................................................................. 13

3. Esecuzione e fallimenti ........................................................................................ 19

4a. Diritto civile – Diritto di famiglia ............................................................................ 21

4b. Diritto civile – Diritto successorio.......................................................................... 23

4c. Diritto civile – Diritti reali ....................................................................................... 24

5. Diritto delle obbligazioni ....................................................................................... 24

6. Diritto penale........................................................................................................ 24

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1. Segreto fiscale

Il segreto d’ufficio e il segreto fiscale si distinguono per le diverse origini, vincoli e scopi perseguiti. Una violazione del segreto d’ufficio non comporta automaticamente una violazione del segreto fiscale (es. nelle casistiche in cui non sono riferiti i dati del contribuente). Per contro un caso di violazione del segreto fiscale, comporta sempre anche una violazione del segreto d’ufficio.

Il segreto d’ufficio si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi pubblici e può essere levato con il consenso scritto di un’autorità superiore.

Il segreto fiscale, invece, è considerato un segreto d’ufficio qualificato e ha quale scopo la tutela della sfera privata dei contribuenti.

1.1 Base legale

Il segreto fiscale è un segreto d’ufficio qualificato (cfr. pt. 2) e trova la sua base legale nell’art. 183 LT (e, in termini praticamente uguali, negli artt. 110 LIFD e 39 LAID). 1

1 Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al

segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi l’esame degli atti ufficiali. 2 L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale o

cantonale. 3 L’obbligo del segreto fiscale non si estingue con la cessazione della funzione.

Per l’applicazione, un riferimento al segreto fiscale si trova nella Circolare AFC n. 19/95 del 7 marzo 1995 “Obbligo d’informare, di rilasciare attestazioni e di comunicare nella LIFD”.

1.2 In generale

Il segreto fiscale obbliga i funzionari incaricati dell’applicazione delle leggi tributarie (federali, cantonali) e chi è chiamato a collaborare a mantenere il segreto su quanto appreso nell’esercizio delle sue funzioni e a negare a terzi la consultazione degli atti ufficiali.

In questo senso, è tenuto al segreto fiscale tutto il personale amministrativo e giudiziario, anche quello incaricato o ausiliario, le autorità giudiziarie che statuiscono sui ricorsi (Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello e Tribunale federale) come pure i privati che partecipano alla procedura e all’esecuzione delle disposizioni delle leggi tributarie (es. esperti, periti, informatici, revisori, sottocommissioni parlamentari, ecc.). In ogni caso le autorità, così come i loro ausiliari, sono tenute al segreto d’ufficio così come previsto dall’art. 320 CP. 2

L’obbligo di mantenere il segreto è illimitato, ritenuto come non cessa allorquando il funzionario ha terminato di esercitare le sue funzioni. Inoltre, vi può essere una violazione del segreto fiscale anche quando viene condiviso un segreto ad un terzo vincolato dal segreto d’ufficio. 3

Il mantenimento del segreto fiscale è assoluto siccome solamente una norma prevista dalla legge può prevedere eccezioni all’obbligo di rispettarlo.

1 DTF 1C_477/2016 consid. 5.4.1 del 31.08.2017;1C_598/2014 consid. 3.2 del 18.04.2016. 2 ZWEIFEL/HUNZIKER, in: ZWEIFEL/BEUSCH, Kommentar DBG, 4. ed., art. 110 LIFD n. 8. 3 ZWEIFEL/HUNZIKER, in: ZWEIFEL/BEUSCH, Kommentar DBG, 4. ed., art. 110 LIFD n. 8a s.; DTF 6B_1110/2020 consid. 2.1.2;2C_275/2012, consid. 4.1.

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Il segreto fiscale è un segreto d’ufficio qualificato perché la sua protezione è più estesa rispetto a quella del segreto d’ufficio, a causa della particolare natura che contraddistingue le relazioni tra il contribuente e l’autorità fiscale. I contribuenti, infatti, sono tenuti per legge a comunicare la loro situazione personale e finanziaria alle autorità fiscali. Quest’obbligo costituisce una minaccia legale alla loro sfera intima e privata e viene controbilanciato con il segreto fiscale che li protegge salvaguardando la loro sfera privata verso i terzi. Per evitare che la situazione personale del contribuente, i fatti della sua vita privata o intima siano conosciuti dal pubblico, le autorità fiscali sono tenute a mantenere segrete tutte le informazioni che ottengono nello svolgimento delle loro funzioni. Il segreto fiscale è quindi un completamento necessario dell’obbligo d’informazione fiscale. 4

Sono coperti dal segreto fiscale tutti i fatti di cui si viene a conoscenza nell’ambito della funzione esercitata così come i documenti, le note ecc. che sono presenti nell’incarto fiscale dei contribuenti o di altri contribuenti oppure in formato elettronico o in altro modo, che riguardano

  • fatti di natura personale,

  • professionale ed

  • economica/finanziaria,

che sono stati trasmessi oppure sono stati acquisiti:

  • dal contribuente stesso (es. dichiarazione d’imposta, allegati, altri documenti inoltrati, comunicazioni scritte o orali),

  • da altre autorità (fiscali, giudiziarie o altre autorità),

  • da terzi (compresi quelli che denunciano fatti di altri contribuenti),

  • ottenuti in altro modo, anche casualmente o per errore.

Se il contribuente rende lui stesso pubblici dati o fatti protetti dal segreto fiscale, egli sta manifestando il suo consenso e il segreto fiscale non ha più motivo di sussistere. In questi casi, essendovi l’autorizzazione del contribuente, l’autorità fiscale può fornire informazioni fiscali senza violare il segreto fiscale.

1.3 Svincolo dal segreto fiscale

Lo svincolo dal segreto fiscale può essere concesso solamente se vi è una base legale. In questo senso è necessario che vi sia una base legale in senso formale, ovvero prevista da leggi o decreti legislativi. Non è tuttavia escluso che vi possa essere una delega legislativa. 5

Sebbene il segreto fiscale non sussiste tra autorità fiscali allorquando risulti necessaria l’assistenza ai fini dell’adempimento dei loro compiti (artt. 184 LT e 111 LIFD, cfr. pt. 3.3). Per contro, il segreto fiscale dev’essere rigorosamente rispettato ed è applicabile nei confronti di tutte le autorità amministrative non fiscali nonché dei tribunali e dei privati. È possibile una deroga al segreto fiscale unicamente quando una legge prevede esplicitamente l'assistenza reciproca. 6

L’allegato alla presente Circolare riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una lista delle leggi federali e cantonali che contemplano delle basi legali sull’obbligo di fornire informazioni, e quindi la possibilità di derogare ex lege al segreto fiscale.

Le eccezioni all’obbligo di mantenere il segreto fiscale di cui agli artt. 183 cpv. 2 LT e 110 cpv. 2 LIFD comprendono la comunicazione d’informazioni, la consultazione degli incarti fiscali ed eventualmente, qualora necessario, la loro trasmissione.

4 MARIANNE W EBER, Berufsgeheimnis im Steuerrecht und Steuergeheimnis, Diss. Zurigo 1982, pag. 139. 5 ZWEIFEL/HUNZIKER, in: ZWEIFEL/BEUSCH, Kommentar DBG, 4. ed., art. 110 LIFD n. 12. 6 ZWEIFEL/HUNZIKER, in: Zweifel/Beusch, Kommentar DBG, 4. ed., art. 110 LIFD n. 16 ss.

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In virtù del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost. fed.), secondo cui ogni attività dell’autorità deve essere adatta, necessaria e ragionevolmente esigibile in base ad una coscienziosa ponderazione degli interessi pubblici e privati in discussione in raffronto allo scopo perseguito e ai mezzi utilizzati, anche in presenza di una base legale occorre effettuare un esame delle motivazioni della richiesta e una ponderazione degli interessi contrapposti. Ad esempio quando un’autorità giudiziaria o amministrativa domanda la situazione fiscale di un contribuente è sempre d’uopo chiedersi il motivo posto alla base della richiesta:

  • Se l’autorità in questione fonda la propria domanda perché le risulta necessaria all’esercizio delle proprie funzioni in senso stretto e corrobora con la corretta base legale, allora è corretto evadere la richiesta, chiaramente sempre rispettando il principio della proporzionalità;

  • Se l’autorità in questione fonda la propria domanda perché sta svolgendo funzioni collaterali/secondarie (ad es. unicamente per conoscere la solvibilità di un contribuente così da poter valutare la bontà di una possibile causa esecutiva volta all’incasso di una multa, spese processuali etc.) allora, non essendovi una base legale, l’autorità fiscale non è tenuta a evadere la richiesta.

1.4 Eccezioni del segreto fiscale

La legge tributaria cantonale, così come previsto dalla LAID e dalla LIFD, non prevede la possibilità di dare informazioni a terzi privati. Vi sono però tre eccezioni.

  1. a) In base al consenso del contribuente

Il rilascio d’informazioni concernenti i dati fiscali di terze persone è permesso unicamente se il richiedente presenta un’esplicita autorizzazione firmata dalla terza persona. In tal caso, avendo l'interessato dato il suo consenso, il segreto fiscale non ha più motivo di sussistere. A questo proposito si rammenta che oltre alla firma del/della contribuente, è necessaria anche la firma del coniuge o del partner registrato. In caso contrario, le informazioni loro afferenti devono essere oscurate.

In materia di rappresentanza fiscale la Camera di diritto tributario ha avuto modo di chiarire che il fatto di indicare nella dichiarazione d’imposta la possibilità di rivolgersi “per informazioni complementari” ad una terza persona non implica necessariamente che si possa dedurre il conferimento di un rapporto di rappresentanza, in particolar modo se la stessa autorità fiscale, come avviene in Ticino (cfr. a titolo esemplificativo sia le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2023 per le persone fisiche che il Modulo 1), prevede espressamente che “La rappresentanza contrattuale è ammessa unicamente in presenza di una procura scritta”. 7

La procura in materia fiscale, per essere considerata valida, oltre a dover essere sottoscritta dal contribuente ed essere formulata in forma scritta, deve menzionare esplicitamente la possibilità di richiedere dati fiscali. A titolo d'esempio:

“Il/La sottoscritto/a __________ conferisce procura generale al/alla __________ perché abbia a rappresentarlo/a, con esplicita facoltà di sostituzione, in tutte le pratiche di natura fiscale con facoltà di ricevere atti, comunicazioni, citazioni e notifiche, di compiere ogni e qualsiasi atto contemplato dalla Legge tributaria ticinese (LT) e dalla Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), come pure di ricevere e compiere ogni atto relativo all’incasso.”

7 Cfr. CDT 80.2022.271 del 15.03.2024.

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“Il (La) sottoscritto (a) __________ conferisce procura limitata al (la)__________ perché abbia a rappresentarlo (a), con esplicita facoltà di sostituzione, nella (e) seguente (i) pratica (che) di natura fiscale: __________ con facoltà di ricevere atti, comunicazioni, citazioni e notifiche, di compiere ogni e qualsiasi atto contemplato dalla Legge tributaria ticinese (LT) e dalla Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD).”

Se la richiesta viene formulata in modo generico, ad es. “autorizzo a chiedere i dati fiscali”, possono essere rivelati unicamente gli elementi complessivi di reddito e di sostanza, di utile e di capitale concernente l’ultima decisione cresciuta in giudicato.

La procura dev’essere attuale, ovvero valida al momento della sua presentazione. Ne consegue che il rappresentante può ricevere l’informazione unicamente per il periodo fiscale di cui dispone dell’autorizzazione.

Se la richiesta tende a ottenere delle informazioni più dettagliate, la procura deve essere formulata in modo più preciso, indicando esplicitamente tutte le posizioni alle quali si riferisce. L'informazione può, infatti, essere data limitatamente alle richieste specifiche contenute nell'autorizzazione.

Nell’ambito di una procedura di fallimento, nel momento in cui viene ceduta a un creditore una o più pretese della massa (cessione di diritti in virtù dell’art. 260 LEF), il cessionario acquisisce il diritto ad agire in giudizio per far valere la propria pretesa e di venire soddisfatto per primo in caso di pagamento del credito. Questa cessione non equivale però a una cessione di crediti ex art. 164 CO. Lo scopo della disposizione legale è quello di evitare la perdita definitiva di un attivo della massa, nei casi in cui la stessa non proceda alla sua riscossione. Con la cessione la massa fallimentare perde, quindi, ogni potere soltanto sulla pretesa alla riscossione. Per questo motivo il creditore cessionario non ha diritto di accedere all’incarto fiscale o alle informazioni ivi contenute. Il creditore cessionario può però ottenere il rilascio d’informazioni concernenti i dati fiscali della società fallita se presenta un’autorizzazione esplicita firmata dall’amministrazione del fallito, che subentra a tutti gli effetti nei diritti del contribuente.

  1. b) In base ad una disposizione legale (cfr. allegato)

Diritto di famiglia L'obbligo al rilascio d’informazioni a favore di terzi privati può basarsi sul diritto di famiglia (es. rapporti tra coniugi oppure fra partner registrati).

Nei casi in cui i coniugi soggiacciono ad una tassazione separata, l'informazione di dati contenuti nell'incarto dell'altro coniuge è possibile unicamente con il consenso di quest'ultimo o in base ad un’esplicita ordinanza del Pretore.

Di regola, i coniugi hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti contenuti nell'incarto fiscale relativo alla famiglia (art. 187 cpv. 1 LT). Questo è possibile unicamente fintanto che sussistono i presupposti per una tassazione in comune.

In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale. In questi casi, venendo a meno i presupposti per una tassazione congiunta, quando un coniuge chiede di poter accedere all’incarto della famiglia per accertare gli elementi di tassazione di competenza dell'altro coniuge, si deve chiedere il consenso di quest'ultimo. È tuttavia possibile trasmettere informazioni fiscali dell’altro coniuge in presenza di un’esplicita e

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motivata ordinanza del Pretore, ritenuto come sia a sua volta tenuto al segreto d’ufficio. 8 La semplice autorizzazione del Pretore ad un terzo privato, che è parte in causa, di poter consultare la documentazione indicata nella notifica delle prove presso gli Uffici circondariali di tassazione non è per contro sufficiente per far cadere il segreto fiscale. 9 Per contro, non è limitata la consultazione dei dati fiscali relativi a decisioni di tassazione già cresciute in giudicato, inerenti a periodi fiscali precedenti l’inizio della procedura di separazione o divorzio, ritenuto come tali informazioni fossero già a disposizione di entrambi i coniugi. In questi casi è irrilevante che la dichiarazione d’imposta sia stata effettivamente firmata da entrambi i coniugi.

Diritto successorio L'obbligo al rilascio d’informazioni a favore di terzi privati può basarsi anche sul diritto successorio (es. rapporti eredi-defunto).

Gli eredi possono ottenere informazioni inerenti ai dati contenuti nell'incarto (limitatamente a quelli determinanti per l’imposizione) del de cujus previa presentazione del certificato ereditario. Siccome gli eredi subentrano nei diritti e negli obblighi del de cujus per effetto della successione universale (art. 602 CC), anche a loro spetta un diritto incondizionato ad esaminare gli atti, anche se non sono stati da loro prodotti o firmati. Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali (artt. 11 LT e 12 LIFD). In linea di principio, essi hanno pertanto la facoltà di esaminare gli atti prodotti dal defunto (artt. 187 cpv. 1 LT e 114 cpv. 1 LIFD), così come gli altri atti dell’incarto fiscale, sempre che un interesse pubblico o privato non vi si opponga (artt. 187 cpv. 2 LT e 114 cpv. 2 LIFD).

In presenza di una richiesta di un erede, la sfera privata del de cujus va in ogni caso tutelata. 10 Agli eredi, per esempio, può essere rifiutato l’accesso al dettaglio delle spese mediche rivendicate in deduzione dal defunto oppure l’indicazione del beneficiario di una prestazione di mantenimento o di una donazione (a meno che l’erede non lamenti espressamente una lesione della sua quota legittima). 11 L’accesso agli atti fiscali del defunto può essere concesso solo in presenza di un certificato ereditario, ritenuto come gli eredi, fintanto che non accettano l’eredità (esplicitamente o tacitamente), non subentrano negli obblighi del de cujus (ovvero non sono ancora obbligati a pagare le imposte dovute del defunto e nemmeno a intervenire nei suoi rapporti giuridici) e pertanto neppure possono esercitare i diritti spettanti al de cujus. 12 In questo contesto il coniuge superstite si configura come un terzo per rapporto agli altri eredi. Il diritto di esaminare gli atti da parte degli eredi è limitato ai soli dati fiscali del de cujus.

Nel caso in cui la decisione di tassazione è già cresciuta in giudicato, l’erede deve dimostrare un interesse giuridico accresciuto alla consultazione dei documenti. A tale scopo è però sufficiente che giustifichi l’accesso agli atti con la necessità di chiarire le proprie pretese successoriali. 13

Nell’ambito della liquidazione d’ufficio di un’eredità (“eredità giacente”), a seguito della rinuncia di tutti gli eredi legittimi (art. 573 CC), su richiesta (art. 588 CC) o perché l’eredità stessa risulta oberata da debiti (art. 597 CC), tale incombenza è frequentemente affidata a un privato (commissario), il quale tuttavia agisce poiché insignito di questo incarico dall’Ufficio dei fallimenti

8 cfr. CDT 80.2012.65 del 9 settembre 2013, consid. 2.3. 9 cfr. CDT 80.2012.65 del 9 settembre 2013, consid. 2.4. 10 LOCHER, Kommentar DBG, III volume, Basilea 2015, n. 27 ad art. 114, pag. 296. 11 MASMEJEAN-FEY/BERTHOUD in: NOËL/AUBRY GIRARDIN [a cura di], Commentaire de la lo sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz. Basilea 2017, n. 9 ad art. 114, pag. 1575. 12 Cfr. CDT 80.2019.106 del 26.09.2019. 13 RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 114, pag. 1289.

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con decisione ufficiale che, nel dubbio, potrà essere richiesta dall’autorità fiscale. Svolgendo un simile incarico ufficiale, il commissario è autorizzato a ottenere informazioni fiscali del de cujus.

  1. c) In base alla giurisprudenza

Ipoteca legale: terzo proprietario del pegno La legge tributaria stabilisce che la pretesa d’imposta garantita da ipoteca legale è accertata dall’autorità fiscale mediante conteggio da notificare sia al debitore d’imposta che al terzo proprietario del pegno; essi hanno la facoltà di reclamare e di ricorrere contestando il principio dell’ipoteca legale, l’ammontare della stessa e l’oggetto del pegno (art. 253 LT). In questi casi, il terzo proprietario del pegno si trova per la prima volta ad essere coinvolto in un procedimento amministrativo che si configura in una seconda procedura di tassazione di cui egli è parte, con elementi riferiti ad una tassazione già cresciuta in giudicato. La giurisprudenza ha ritenuto equo consentire al terzo proprietario di contestare, nel corso della procedura dell’ipoteca legale, anche il credito fiscale. Ne consegue che, nell’ambito dell’esercizio del diritto di essere sentito, al terzo proprietario del pegno deve essere in particolare riconosciuta anche la facoltà di consultare gli atti della tassazione, tuttavia limitatamente ai soli elementi determinanti ai fini del calcolo dell’ipoteca legale. Il terzo deve, infatti, essere messo nella condizione di difendersi convenientemente e, se fosse il caso, contestare una pretesa infondata.

Responsabilità solidale degli amministratori e dei liquidatori La responsabilità solidale degli amministratori per il pagamento dei tributi non corrisposti da una società esiste per le imposte dirette (artt. 55 LIFD e 64 LT), l’imposta preventiva (art. 15 LIP) e l’imposta sul valore aggiunto (art. 15 LIVA). La responsabilità solidale si estende pure ad oneri fiscali sorti prima dell’assunzione della carica di amministratore rispettivamente di liquidatore.

La giurisprudenza ha stabilito che il responsabile solidale può contestare l’ammontare dell’imposta della società solo se non ha avuto la possibilità di impugnare la decisione di tassazione della società in qualità di organo (formale o di fatto). Di conseguenza, se il terzo responsabile ha avuto la possibilità di impugnare la decisione di tassazione quale organo della società contribuente, non gli è più consentito di contestare nuovamente, in qualità di organo solidalmente responsabile, l’ammontare del debito d’imposta, nel frattempo passato in giudicato. Ma anche in quest’ultimo caso, l’incarto fiscale della persona giuridica, per i periodi fiscali oggetto della responsabilità solidale, deve essere accessibile all’amministratore o al liquidatore, anche se nel frattempo hanno cessato la loro attività in seno alla società.

2. Assistenza tra autorità fiscali

Nell'ambito dell'applicazione della legge tributaria cantonale e della legge federale sull’imposta federale diretta (artt. 184 LT e 111 LIFD), le autorità fiscali si assistono vicendevolmente nell’adempimento del loro compito. L'assistenza amministrativa deve essere fornita da tutte le autorità incaricate dell'applicazione delle leggi tributarie, ovvero sia dalle autorità amministrative che da quelle della giustizia fiscale. 14 Sono considerate autorità fiscali comunali gli uffici preposti per l’accertamento e l’incasso delle imposte comunali, la Delegazione tributaria comunale e il capo dicastero competente.

Giusta l’art. 111 LIFD, sussiste un obbligo di segnalazione di ogni informazione utile per l'accertamento fiscale tra la Divisione delle contribuzioni e le amministrazioni fiscali.

14 ZWEIFEL/HUNZIKER, in: ZWEIFEL/BEUSCH, Kommentar DBG, 4. ed., art. 111 LIFD n. 3.

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La collaborazione tra autorità fiscali può presentarsi nelle due seguenti forme:

  • comunicazione gratuita alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei Circoli, dei Comuni così come ai Comuni di altri Cantoni, di tutte le informazioni necessarie atte a permettere una corretta imposizione dei contribuenti. In questo senso è sufficiente che le informazioni richieste siano utili, cioè adatte all'applicazione della legislazione tributaria; 15

  • a domanda di queste autorità il diritto di consultare gli incarti fiscali (documenti ufficiali, atti formali delle procedure, ad esclusione dei documenti redatti per bisogni interni, quali progetti di tassazione, note del tassatore, note interne ecc.). 16

In linea di principio, l'obbligo all'assistenza reciproca si estende, su esplicita richiesta, alla possibilità di consultare gli atti fiscali ufficiali. In questo contesto valgono le regole generali relative alla consultazione degli atti. L'informazione fiscale ottenuta tramite questa assistenza amministrativa soggiace a sua volta al segreto fiscale. 17

3. Assistenza di altre autorità

Le disposizioni di cui agli artt. 185 LT e 112 LIFD statuiscono l'obbligo per tutte le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della legge tributaria. Le informazioni devono riguardare i fatti che possono presumibilmente essere necessari per l'accertamento, la riscossione dell'imposta, il ricorso o il procedimento fiscale penale. 18

Giusta gli artt. 185a cpv. 3 LT e 112a cpv. 3 LIFD, i dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita.

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono comunicare tutte le informazioni che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

  1. a) l’identità dei contribuenti;

  2. b) lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l’attività lucrativa;

  3. c) gli atti giuridici;

  4. d) le prestazioni di un ente pubblico.

Queste informazioni vengono fornite su richiesta motivata da parte dell’autorità fiscale. 19

La richiesta non deve essere necessariamente correlata all'accertamento di un contribuente specifico, bensì può riguardare anche diverse persone. L’autorità fiscale può domandare all'autorità interpellata, per esempio un elenco di nomi di persone che hanno ricevuto benefici pecuniari. Sono invece escluse le ricerche di informazioni generalizzate (c.d. “fishing expeditions”). 20

15 ZWEIFEL/HUNZIKER, in: ZWEIFEL/BEUSCH, Kommentar DBG, 4. ed., art. 111 LIFD n. 4 ss. 16 ZWEIFEL/HUNZIKER, in: ZWEIFEL/BEUSCH, Kommentar DBG, 4. ed., art. 111 LIFD n. 9 ss. 17 DTF 1C_275/2012 del 21.09.2012, consid. 4.2; ZWEIFEL/HUNZIKER, in: ZWEIFEL/BEUSCH, Kommentar DBG, 4. ed., art. 111 LIFD n. 13. 18 DTF 143 II 185, consid. 3.3.1. 19 ZWEIFEL/HUNZIKER, in: ZWEIFEL/BEUSCH, Kommentar DBG, 4. ed., art. 112 LIFD n. 8; LOCHER, Kommentar DBG, III, art. 112 LIFD n. 17. 20 cfr. ZWEIFEL/HUNZIKER, in: ZWEIFEL/BEUSCH, Kommentar DBG, 4. ed., art. 112 LIFD n. 9 e i relativi rimandi giurisprudenziali.

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Alle medesime condizioni, le autorità fiscali hanno il diritto di consultare gli atti e di accedere, per esempio, all’incarto penale di un contribuente. 21

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono tenute, secondo l’art. 185 cpv. 1 LT, a segnalare spontaneamente all'autorità fiscale i casi rilevati nell'ambito della loro funzione ufficiale e che possono configurare un'infrazione fiscale, vale a dire quando vi è il sospetto che degli elementi imponibili non sono stati dichiarati. 22 La ratio legis dei disposti normativi è quella di favorire una stretta collaborazione tra autorità e presuppone soltanto che le informazioni siano necessarie per l’applicazione della legge tributaria. 23

A questi obblighi d'informazione sottostanno pure le corporazioni, i consorzi, gli enti autonomi e gli stabilimenti ai quali sono stati delegati compiti di competenza dell'amministrazione pubblica. Lo stesso vale per gli enti sussidiati.

Un’eccezione all’obbligo di assistenza sussiste nei confronti delle casse risparmio comunali e distrettuali, così come degli istituti pubblici di credito (banche cantonali, BNS). Questi enti pubblici sono gli unici esonerati dall'obbligo d'informazione, limitatamente ai fatti di loro conoscenza vincolati a un segreto d'ufficio imposto dalla normativa speciale che li riguarda. 24

4. Entrata in vigore e comunicazione

La presente Circolare entra immediatamente in vigore.

Divisione delle contribuzioni Il Direttore:

Giordano Macchi

Allegata: lista “Rilascio di informazioni concernenti i dati fiscali”

21 DTF 2C_578/2016 del 27.06.2016 consid. 1 e 3; ZWEIFEL/HUNZIKER, in: ZWEIFEL/BEUSCH, Kommentar DBG, 4. ed., art. 112 LIFD n. 10 ss. 22 DTF 2C_68/2021 del 22.02.2021, consid.2.3.2. 23 ZWEIFEL/HUNZIKER, in: ZWEIFEL/BEUSCH, Kommentar DBG, 4. ed., art. 112 LIFD n. 1. 24 ZWEIFEL/HUNZIKER, in: ZWEIFEL/BEUSCH, Kommentar DBG, 4. ed., art. 112 LIFD n. 4.

Divisione delle contribuzioni

6501 Bellinzona

10 di 27

CIRCOLARE N. 31/2025

23.04.2025

TUTELA DEL SEGRETO FISCALE E ASSISTENZA TRA AUTORITA'

ALLEGATO

RILASCIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI I DATI FISCALI

Il presente Allegato contempla una lista esemplificativa e non esaustiva delle leggi federali e cantonali che contengono delle norme legali

sull’obbligo di fornire informazioni.

1. ASSICURAZIONI SOCIALI

IN GENERALE

Base legale

Rilascio di informazioni

Commento

Art. 32 LPGA

Ammesso

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni

comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei

singoli casi, i dati necessari per: determinare o modificare prestazioni o chiederne la restituzione; prevenire

versamenti indebiti; fissare e riscuotere i contributi; intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

Estensione della richiesta: secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione di prestazioni

indebitamente riscosse si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto,

ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

AUTORITA’ AVS

Base legale

Rilascio di informazioni

Commento

Art. 27 cpv. 2 OAVS cum

Ammesso

Alle autorità AVS possono essere resi noti i dati fiscali necessari ai fini dell’attuazione della legge.

art. 32 LPGA

In caso di attività lucrativa indipendente, le notifiche della Divisione delle contribuzioni in vista della riscossione

Art. 1 LPC cum art. 32

dei contributi AVS avvengono automaticamente, senza domanda scritta caso per caso.

LPGA

Agli organi competenti per l’applicazione della LPC possono essere resi noti i dati fiscali necessari ai fini

dell’attuazione della legge.

CASSA DI COMPENSAZIONE AVS/AI E CASSE DI COMPENSAZIONE PROFESSIONALI: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E INDIPENDENTE

Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 9 cpv. 3 LAVS e artt.

Ammesso

Le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni necessarie per il calcolo dei contributi per

27 e 29 OAVS cum art. 32

ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

LPGA

CASSE DI COMPENSAZIONE: INDENNITÀ PER PERDITA DI GUADAGNO (IPG)

Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 1 LIPG cum art. 32

Ammesso

Le autorità fiscali possono trasmettere i dati fiscali necessari ai fini dell’attuazione della legge.

LPGA

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

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CASSE DI COMPENSAZIONE: INDENNITÀ PER INVALIDITÀ (AI) Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 1 LAI cum art. 32

Ammesso

Le autorità fiscali possono trasmettere i dati fiscali necessari ai fini dell’attuazione della legge.

LPGA

CASSE DI COMPENSAZIONE: ASSEGNI FAMILIARI

Base legale Rilascio di informazioni

Commento

Art. 1 LAFam cum art. 32

Ammesso

Le autorità fiscali possono trasmettere i dati fiscali necessari ai fini dell’attuazione della legge.

LPGA

CASSE DI COMPENSAZIONE: LOTTA AL

LAVORO IN NERO

Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 11 e 12 cpv. 1 LLN

Ammesso

Le autorità fiscali cantonali possono trasmettere i dati fiscali necessari ai fini dell’attuazione della legge e

avvisano le casse cantonali di compensazione se accertano che un reddito proveniente da un’attività lucrativa

dipendente non è stato affatto dichiarato. Il Consiglio federale fissa l’importo minimo per il reddito che

dev’essere annunciato.

CASSA DI COMPENSAZIONE: RIDUZIONE DEI PREMI

Base legale Rilascio di informazioni

Commento

Art. 65 LAMal;

Ammesso

La Divisione delle contribuzioni può trasmettere alla Cassa di compensazione AVS, mediante liste o su

Artt. 4 e 25a LCAMal e

supporti elettronici di dati, i dati fiscali necessari all’accertamento del diritto alla riduzione dei premi

art. 8a Regolamento della

nell’assicurazione malattie delle persone facenti parte dell’unità di riferimento.

legge di applicazione

della LCAMal

CASSE MALATI RICONOSCIUTE ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA BASE Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 4 LCAMal cum art. 32

Ammesso

Agli istituti di assicurazione riconosciuti e autorizzati all’esercizio possono essere resi noti i dati fiscali

LPGA

necessari ai fini dell’attuazione della legge nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria base.

ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

Base legale Rilascio di informazioni

Commento

Art. 1 LADI cum art. 32

Ammesso

Agli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione possono essere resi noti i dati fiscali necessari ai

LPGA

fini dell’attuazione della legge.

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

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AUTORITÀ AI

Base legale

Rilascio di informazioni Commento

Art. 1 LAI cum art. 32

Ammesso

Alle autorità AI possono essere resi noti i dati fiscali necessari ai fini dell’attuazione della legge.

LPGA

N.b. artt. 17 e 25 LPGA

ASSICURATORI INFORTUNI (SUVA E ALTRI ASSICURATORI, ART. 68 CPV. 1 LAINF)

Base legale Rilascio

di informazioni Commento

Art. 1 LAINF cum art. 32

Ammesso

Agli organi LAINF possono essere resi noti i dati fiscali necessari ai fini dell’attuazione della legge.

LPGA

Non rientrano nell'ambito di applicazione le indagini volte a verificare la solvibilità del contribuente, ovvero

quegli accertamenti volti a stabilire se valga la pena di chiedere un rimborso.

UFFICI DI ASSISTENZA IN TICINO

Base legale Rilascio di informazioni

Commento

Art. 28, 29 Laps;

Ammesso

I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all’organo dell’assistenza

art. 69 Las

sociale competente singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi

Art. 38 Las cum artt. 328

accessibili anche tramite procedura di richiamo.

e 329 CC

Agli uffici di assistenza possono essere resi noti i dati fiscali del richiedente assistenza e dei suoi familiari

obbligati all’assistenza ex art. 328 CC nella misura in cui sono necessari ai fini dell’attuazione della legge.

Queste disposizioni non valgono per le richieste di rilascio di informazione provenienti da Uffici di assistenza

di altri Cantoni. In tal caso occorre verificare se esiste una base legale cantonale in tal senso*.

ASSICURAZIONE MILITARE

Base legale Rilascio

di informazioni

Commento

Art. 1 LAM cum art. 32

Ammesso

Agli organi dell'assicurazione militare possono essere resi noti i dati fiscali necessari all’attuazione della

LPGA

legge.

AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI E LPP

Base legale Rilascio di informazioni

Commento

Art. 87 LPP

Ammesso

Agli organi incaricati di attuazione della LPP possono essere resi noti i dati fiscali necessari ai fini

dell’attuazione della legge.

ASSICURAZIONI PRIVATE: REGRESSO

Base legale Rilascio di informazioni

Commento

Art. 183 LT

Non ammesso

I dati fiscali non possono essere resi noti alle assicurazioni private.

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

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2. ALTRE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE Base legale Rilascio di informazioni Commento Art. 30 DPA Ammesso Al Dipartimento federale delle finanze possono essere resi noti i dati fiscali necessari all’attuazione della legge. AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE FINANZE (AFF) Base legale Rilascio di informazioni Commento Art. 59 cpv. 2 lett. c LFC Ammesso Al servizio centrale d’incasso dell’AFF possono essere resi noti i dati fiscali necessari ai fini dell’attuazione cum art. 68 OFC della legge.

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI (AFC) Base legale Rilascio di informazioni Commento Art. 111 LIFD e art. 184 Ammesso LT AUTORITÀ FISCALI CANTONALI E COMUNALI Base legale Rilascio di informazioni Commento Art. 111 LIFD e art. 184 Ammesso LT AUTORITÀ FISCALI ESTERE Base legale Rilascio di informazioni Commento ev. CDI Non ammesso Una soppressione dell’obbligo del segreto fiscale nei confronti delle autorità fiscali estere può risultare nell’ambito di una Convenzione di doppia imposizione (CDI) stipulata dalla CH con l’altro Stato. In ogni caso si rileva che lo scambio di eventuali informazioni avviene esclusivamente tra le autorità competenti in virtù delle CDI. In CH si tratta dell’AFC. Ne consegue quindi che né le AF comunali né quelle cantonali sono autorizzate a rendere noti i fattori di un contribuente ad AF estere*. AFC: SERVIZIO DI RISCOSSIONE IVA Base legale Rilascio di informazioni Commento Art. 75 LIVA e art. 184 LT Ammesso I dati fiscali devono essere resi noti all’autorità fiscale che si occupa della determinazione e riscossione dell’IVA nella misura necessaria ai fini dell’attuazione della legge.

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

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TASSA MILITARE

Base legale

Rilascio di informazioni Commento

Art. 24 cpv. 2 let. c LTEO

Ammesso

Le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni trasmettono gratuitamente le

cum art. 184 LT

notifiche opportune, comunicano le informazioni necessarie e garantiscono la consultazione degli atti alle

autorità incaricate dell’esecuzione della LTEO.

COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO (CFCG)

Base legale Rilascio di

informazioni Commento

Art. 102 cpv. 1 LGD

Ammesso

La CFCG e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua

assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella

misura in cui necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.

UFFICIO PER QUESTIONI DI POLIZIA E DI DIRITTO CIVILE: NATURALIZZAZIONE DI STRANIERI Base legale Rilascio di informazioni Commento

Artt. 9, 16 e 37 LCCit

Ammesso

Al Municipio e ai suoi servizi possono essere resi noti i dati fiscali delle persone che chiedono la

Artt. 2, 6 e 25 RLCCit

naturalizzazione nella misura necessaria a dare un quadro delle sue condizioni economiche e di quelle dei

membri della sua famiglia.

UFFICI DELLA MIGRAZIONE

Base legale Rilascio di informazioni

Commento

Art. 97 cpv. 2 LStrI

Ammesso

Alle autorità incaricate dell’esecuzione della LStrI possono essere resi noti i dati fiscali necessari ai fini

dell’attuazione delle summenzionate leggi.

UFFICIO BORSE DI STUDIO: NELL’AMBITO DI UNA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO

Base legale Rilascio

di informazioni Commento

Artt. 29 cpv. 2 e 4, e artt.

Ammesso

L’autorità fiscale può trasmettere all’Ufficio borse di studio i dati fiscali necessari al calcolo dell’ammontare

35 e 36 Regolamento

delle borse di studio relativamente al richiedente e alle persone che nei loro confronti hanno un obbligo di

delle borse di studio

mantenimento o di assistenza nella misura in cui essi hanno firmato l’autorizzazione (da produrre).

Se l’Ufficio delle borse di studio non può produrre le autorizzazioni richieste, l’autorità fiscale può trasmettere

i dati fiscali soltanto nella misura in cui il richiedente risulti oggettivamente impossibilitato a produrre la

documentazione.

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

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MUNICIPIO Base legale Rilascio di informazioni Commento Di regola non ammesso Al Municipio e ai suoi singoli membri non possono essere resi noti di principio i dati fiscali del contribuente. L’art. 105 cpv. 1 LOC non costituisce, infatti, una base legale sufficiente. Sono ammesse alcune eccezioni nella misura in cui il collegio o i singoli membri (ad es. il Capo Dicastero finanze) svolgono compiti e prendono decisioni di loro competenza e l’accesso alle informazioni fiscali è loro necessario per l’adempimento di competenze municipali quali quelle previste dagli artt. 106 let. d LOC e 110 cpv. 1 lett. a-b-h-l-m LOC:

  • in sede di decisione su puntuali domande di condono di imposte ai sensi dell’art. 246 cpv. 2 LT;

  • nell’ambito di procedure di incasso ordinario e forzato di imposte;

  • per decisioni su richieste di rateazione di imposte arretrate;

  • in sede di valutazione del gettito comunale per l’allestimento dei conti del Comune, quando alcune partite fiscali assumono particolare rilievo per le finanze comunali.

DELEGAZIONE TRIBUTARIA COMUNALE E CAPO DICASTERO COMPETENTE Base legale Rilascio di informazioni Commento Art. 181 LT Ammesso Gli uffici comunali preposti per l’accertamento e l’incasso delle imposte comunali nonché la Delegazione tributaria comunale (incluso il segretario della Delegazione tributaria) e il Capo dicastero competente sono considerate le autorità fiscali comunali tenuti al segreto fiscale. Per contro i membri della Commissione della gestione, in assenza di una legge che autorizzi le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente, sono considerati come terzi. Se necessario per l’adempimento dell’alta vigilanza e ottemperare le funzioni di controllo (interesse pubblico preponderante), informazioni di natura fiscale (es. tassazione e riscossione a tempo debito e adozione di misure di sicurezza) possono venire rilasciate al Presidente anziché ai singoli membri della Commissione della gestione. Concreti lavori di tassazione non rientrano nei settori di verifica della Commissione della gestione. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO CANTONALE Base legale Rilascio di informazioni Commento Artt. 25 e 27 LPamm e Ammesso Quando l’autorità fiscale riceve una richiesta scritta e motivata volta all’ottenimento di dati fiscali, artt. 165-167 CPC quest’ultima deve dar seguito alla stessa epurando l’incarto dai documenti interni. Incomberà al giudice del Tribunale amministrativo cantonale, sottoposto al segreto d’ufficio, porsi il problema della tutela del segreto fiscale. Ovviamente, l’incarto deve riguardare una parte al procedimento e non un terzo (es. oscuramento parti afferenti al coniuge se manca consenso scritto)*.

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

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16 di 27

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23.04.2025

TUTELA DEL SEGRETO FISCALE E ASSISTENZA TRA AUTORITA'

TRIBUNALI ESTERI

Base legale

Rilascio di informazioni

Commento

ev. CDI

Non ammesso

I tribunali esteri vanno considerati come terzi, ritenuto come non possano essere considerati quali autorità

fiscali. Ne consegue quindi che di principio vengono rilasciate informazioni unicamente con il consenso scritto

del contribuente*. A questo proposito si rileva che una soppressione dell’obbligo del segreto fiscale nei

confronti delle autorità fiscali estere può risultare nell’ambito di una Convenzione di doppia imposizione (CDI)

stipulata dalla CH con l’altro Stato*.

ASSISTENZA GIUDIZIARIA E GRATUITO PATROCINIO IN PROCEDIMENTI DI DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO

Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 5 cpv. 2 LAG e art.

Ammesso

Con la presentazione della domanda di assistenza giudiziaria l’istante svincola i terzi dal segreto d’ufficio e

123 CPC

fiscale nella misura in cui ciò sia necessario all’accertamento della situazione economica. Ne consegue quindi

che con la produzione della domanda, possono essere resi noti all'Autorità che si occupa di decidere

sulla richiesta d’assistenza giudiziaria i dati fiscali necessari a stabilire la situazione economica del

richiedente.

È importante che l’autorità produca copia del documento firmato dal beneficiario dell’assistenza.

UFFICI DI INCASSO

Base legale

Rilascio di informazioni

Non ammesso

Commento

Gli uffici di incasso valgono come terzi. In assenza della necessaria base legale per fornire le informazioni

fiscali (art. 183 LT) è necessario avere il consenso scritto del contribuente.

SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE (SIC)

Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 19 cpv. 1 LAIn

Ammesso

Le AF possono, in casi specifici, fornire al SIC, sulla base di una domanda motivata, le informazioni

necessarie per individuare o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna oppure per

tutelare altri interessi nazionali importanti*.

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

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17 di 27

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23.04.2025

TUTELA DEL SEGRETO FISCALE E ASSISTENZA TRA AUTORITA'

SERVIZI SPECIALIZZATI CONTROLLI DI SICUREZZA RELATIVI ALLE PERSONE (CSP) DEL DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA

POPOLAZIONE E DELLO SPORT

(DDPS) E DELLA CANCELLERIA FEDERALE (CAF)

Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 3 OCSP

Ammesso

I CSP competenti devono formulare una richiesta di accesso agli atti scritta nella quale sono indicati:

Allegato 7 pt. 2 let. a

- l’autorità esaminatrice (CSP DDPS, CSP CaF);

dell’OCSP

- l’applicabilità della procedura estesa (art. 34 cpv. 2 LSIn) ritenuto come solo in tal caso vi è la possibilità

Artt. 32 cpv. 1 e 34 cpv.

2

di accedere alla documentazione fiscale cantonale e federale;

LSIn

- una dichiarazione da parte dell’autorità federale richiedente che vi è il consenso da parte della

persona sottoposta all’esaminazione e che i presupposti legali per l’esame da parte dell’autorità sono

adempiuti (art. 32 cpv. 1 LSIn).

Per quanto riguarda l’estensione delle informazioni l’allegato 7 dell’OCSP enuncia espressamente che

nell’ambito dei controlli di sicurezza ampliata le Autorità fiscali cantonali e federali forniscono nella versione

tedesca “sämtliche Daten”, in italiano “tutti i dati”, in francese “toutes les données”.

Considerato il tenore grammaticale e la ratio legis dell’art. 27 cpv. 2 SIG secondo cui la natura stessa del

controllo di sicurezza delle persone prevede che si raccolgano e trattino dati di carattere altamente personale

concernenti il modo di vita della persona da controllare onde poter procedere ad una corretta valutazione del

rischio per la sicurezza, si ritiene che non i dati della persona da esaminare possano essere concessi senza

oscurazioni, ovvero integralmente (sämtliche Daten) per permettere una corretta valutazione complessiva

della situazione della persona e della sua famiglia (es. coniugi soggetti a tassazione congiunta). Si ribadisce

in ogni caso la facoltà dell’AF di domandare il consenso qualora lo ritenesse necessario.

Qualora venissero richieste informazioni afferenti a ev. procedure di sottrazione d’imposta risp. truffa fiscale,

è preferibile rivolgersi direttamene all’UG per valutare singolarmente la casistica*.

SWISSMEDIC

Base legale

Rilascio di informazioni

Commento

Art. 30 DPA

Ammesso

Le AF possono comunicare le informazioni necessarie e consentire a Swissmedic di prender visione degli

atti ufficiali che possono avere importanza per un procedimento penale. Una richiesta di Swissmedic volta a

valutare la multa da comminare a delle persone oggetto di procedimento, giustifica quindi la trasmissione di

quei dati fiscali relativi ad es. all’utile e al capitale della società in oggetto.

Per ricevere ulteriori informazioni Swissmedic deve comprovare debitamente la necessità di accedere a tale

documentazione*.

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

Divisione delle contribuzioni 6501 Bellinzona 18 di 27 CIRCOLARE N. 31/2025 23.04.2025 TUTELA DEL SEGRETO FISCALE E ASSISTENZA TRA AUTORITA'

SERVIZIO CASI DI RIGORE COVID-19

Base legale Rilascio

di informazioni

Commento

Art. 12a Legge Covid-19

Ammesso

L’autorità fiscale può fornire i dati fiscali necessari a poter accertare l’esistenza di abusi e poter determinare,

cum art. 9 Legge

qualora si rendesse necessario, gli importi da restituire.

cantonale di applicazione

per i casi di rigore della

Legge Covid-19

COMMISSIONE DEL REGISTRO FONDIARIO: AUTORIZZAZIONE CONFORMEMENTE ALLA LEGGE FEDERALE SULL'ACQUISTO DI FONDI DA PARTE DI PERSONE

ALL'ESTERO (LAFE)

Base legale Rilascio di

informazioni Commento

Art. 22 e 24 cpv. 1 LAFE

Ammesso

Alla Commissione del RF possono essere resi noti dati fiscali relativi alle persone interessate dalla LAFE

Art. 7 LALAFE

che sono necessari ai fini dell’attuazione della legge.

Art. 8 cpv. 1 lett. c LAFE

In particolare, la Commissione può anche chiedere il parere dell’autorità fiscale cantonale, che accerta se

Artt. 18 e 19 cpv. 1 lett. c

l’acquirente è esente dall’imposta federale diretta per il fondo in questione, quando quest’ultimo sia utilizzato

OAFE

per la previdenza in favore del personale di stabilimenti d’impresa indigeni oppure per scopi d’utilità pubblica.

UFFICIO DEL REGISTRO DI COMMERCIO

(RC)

Base legale Rilascio

di informazioni

Commento

Artt. 112 cpv. 4 e 125 cpv.

Ammesso

Le autorità fiscali comunicano entro 3 mesi all’Ufficio del RC se una persona giuridica non ha prodotto i conti

2 lett. a LIFD; art. 185 LT

annuali previsti dalla legge (cfr. art. 125 cpv. 2 lett. a LIFD).

cum art. 939 CO cum art.

62 ORC

ISPETTORATO DEL LAVORO: VIOLAZIONE DEL SALARIO MINIMO

Base legale Rilascio di

informazioni Commento

Artt. 6 cpv. 1 e 7-8 LSM

Ammesso

All’Ispettorato fiscale possono essere resi noti, in qualità di organo incaricato del controllo e del

cum 6 Regolamento della

perseguimento delle infrazioni, i dati fiscali relativi alle persone interessate per verificare il rispetto della LSM

legge cantonale sul

e per sanzionare le violazioni.

salario minimo e CPP 17

e 357 cpv.1 e 194 e 43-44

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

Divisione delle contribuzioni 6501 Bellinzona 19 di 27 CIRCOLARE N. 31/2025 23.04.2025 TUTELA DEL SEGRETO FISCALE E ASSISTENZA TRA AUTORITA'

3. ESECUZIONE E FALLIMENTI

UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI Base legale Rilascio di informazioni Commento Artt. 91 cpv. 5 e 222 cpv. Ammesso Gli Uffici d’esecuzione e dei fallimenti sono considerati come dei terzi. 5 LEF All’Ufficio d’esecuzione e Uffici dei fallimenti possono essere resi noti i dati fiscali necessari a verificare la situazione finanziaria della persona escussa. Considerato che un coniuge non è obbligato a fornire all'altro coniuge informazioni sul proprio patrimonio nell'ambito di una procedura di pignoramento o di fallimento, a meno che non si tratti di proprietà comune in caso di comunione dei beni (cfr. art. 68a s. LEF), è importante rilevare che, conseguentemente, alle autorità esecutive e fallimentari non può essere semplicemente concesso l'accesso agli archivi fiscali ritenuto come possono essere fornite informazioni solo sui beni che sono chiaramente attribuibili al debitore in base agli atti. AMMINISTRATORE DEL FALLIMENTO Base legale Rilascio di informazioni Commento Art. 240 LEF Ammesso PRETORE O PRETORE AGGIUNTO: RITORNO A MIGLIOR FORTUNA (LEF) Base legale Rilascio di informazioni Commento Art. 265a LEF cum artt. Ammesso Contro un debitore d’imposta che è stato oggetto di una procedura di fallimento può essere aperta una nuova 160 e 166 cpv. 1 lett. c e esecuzione solo se egli ha fatto “ritorno a miglior fortuna”. In caso di controversia è la Pretura a dover decidere cpv. 2 CPC (art. 265a LEF). Art. 265a LEF cum art. Conformemente all’art. 160 cpv. 1 CPC, le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all'assunzione delle prove. 190 CPC In particolare devono deporre in qualità di testimone e produrre documenti. A determinate condizioni un terzo può far valere un diritto relativo di rifiuto (art. 166 CPC). Egli può rifiutarsi di cooperare all'accertamento di fatti confidatigli nella sua qualità ufficiale o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione, se è un funzionario sec. l’art. 110 cpv. 3 CP o membro di un'autorità; egli è però tenuto a deporre se sottostà a un obbligo di denuncia o è stato autorizzato a deporre dall'autorità a lui preposta (art. 166 cpv. 1 lett. c). Quando l’AF riceve una richiesta di fornire dati fiscali, essa deve dar seguito alla stessa epurando l’incarto dai documenti interni. Incomberà al giudice civile, assoggettato a un segreto d’ufficio, porsi il problema della tutela del segreto fiscale*. Per l’utilizzo dei dati fiscali conferiti, l’autorità fiscale si rimette al prudente giudizio dell’autorità che ha richiesto tali atti. Secondo l’art. 190 cpv. 1 CPC, il giudice può, inoltre, raccogliere informazioni scritte presso pubblici uffici.

(continua a pagina seguente)

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

Divisione delle contribuzioni 6501 Bellinzona 20 di 27 CIRCOLARE N. 31/2025 23.04.2025 TUTELA DEL SEGRETO FISCALE E ASSISTENZA TRA AUTORITA'

Le informazioni richieste si riferiscono alle conoscenze acquisite trattando i vari fascicoli sottoposti al loro esame o trattazione. Essi devono però osservare il segreto d'ufficio. I collaboratori delle Autorità fiscali possono dunque, di principio, negare la cooperazione ritenuto come, diversamente dall’art. 160 CPC, gli uffici amministrativi non sono obbligati dal giudice civile a fornire le informazioni ma unicamente invitati. L’autorità che soggiace ad un segreto d’ufficio, prima di procedere col rilascio delle informazioni deve essere svincolata dal segreto. A tal riguardo il richiedente deve quindi indicare esplicitamente nella propria richiesta la necessità della revoca del segreto professionale. In casu torna applicabile il diritto di rifiuto relativo di cui all’art. 166 cpv. 1 let. c CPC. Secondo la dottrina (cfr. TREZZINI, Commentario CPC, n. 53 ad 166 CPC) è il giudice civile e non l’autorità fiscale a decidere se la cooperazione fiscale di quest’ultima può essere rifiutata o meno, rispettivamente secondo quali modalità può venire accolta essendo l’art. 166 cpv. 2 CPC una valida base legale. Prassi:

  • La Pretura, rispettivamente l’UEF, interroga il debitore in merito alla sua situazione patrimoniale e lo invita a produrre la documentazione fiscale necessaria (dichiarazione fiscale e relative notifiche fiscali).

  • Se il debitore che è detentore del segreto non dà seguito alle richieste della Pretura pur essendo tenuto a rilasciare informazioni veritiere conformemente alla LEF, la Pretura può richiedere all’autorità fiscale un’edizione di documenti.

  • In questo contesto infatti, oltre alla base legale, non può venire riconosciuto un interesse preponderante del debitore degno di protezione. L’interesse alla giusta applicazione del diritto civile ed esecutivo a cui il contribuente non ha dato seguito prevale infatti all’interesse del debitore a mantenere segrete le informazioni. In ossequio al principio di proporzionalità l’autorità fiscale può dare seguito alle richieste.

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

Divisione delle contribuzioni 6501 Bellinzona 21 di 27 CIRCOLARE N. 31/2025 23.04.2025 TUTELA DEL SEGRETO FISCALE E ASSISTENZA TRA AUTORITA'

4a. DIRITTO CIVILE – DIRITTO DI FAMIGLIA

CONTRIBUENTE

Base legale

Rilascio di informazioni Commento

Ammesso

Egli può vedere i dati fiscali che presenta sulla relativa decisione di tassazione.

CONIUGI

Base legale

Rilascio di informazioni Commento

Art. 187 cpv. 1 LT

Ammesso

Nei casi in cui i coniugi soggiacciono ad una tassazione separata, l'informazione di dati contenuti nell'incarto

dell'altro coniuge è possibile solo con il consenso di quest'ultimo o in base ad un’esplicita e motivata

ordinanza del Pretore.

I coniugi tassati congiuntamente hanno di regola un diritto reciproco di esaminare gli atti contenuti

nell'incarto fiscale relativo alla famiglia (art. 187 cpv. 1 LT). Si precisa che non è limitata la consultazione dei

dati relativi a decisioni di tassazioni già cresciute in giudicato inerenti ad anni precedenti l’inizio della

procedura di separazione/divorzio ritenuto come tali informazioni fossero già a disposizione di entrambi i

coniugi poiché tassati congiuntamente.

TRIBUNALI: INFORMAZIONI RELATIVE

ALLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DI UN CONIUGE

Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 170 cpv. 2 CC

Ammesso

I dati fiscali di un contribuente vanno resi noti al giudice che statuisce mediante esplicita ordinanza motivata

Art. 166 cpv. 2 e 3 CC

sulla richiesta di un coniuge.

Le autorità amministrative e fiscali sono tenute a dare informazioni ai Tribunali civili (principio inquisitorio

illimitato, massima ufficiale assoluta) in relazione a questioni patrimoniali es. assegnazione, annullamento,

calcolo dei contributi alimentari a figli e coniuge o ex coniuge.

UFFICIO RETTE, ANTICIPI E INCASSI DELLA SEZIONE DEL SOSTEGNO SOCIALE: AIUTO ALL’INCASSO Base legale Rilascio di informazioni Commento

Artt. 131 cpv. 1, 277 e

Ammesso

I dati fiscali della persona tenuta a versare gli alimenti possono essere resi noti solo nella misura in cui sono

290 cpv. 1 CC cum 7

necessari per l'esecuzione dei contributi alimentari stabiliti.

OAInc

AUTORITÀ REGIONALE DI PROTEZIONE

(ARP)

Base legale Rilascio di informazioni

Commento

Art. 5 LPMA cum artt. 446

Ammesso

I dati fiscali necessari possono essere resi noti all'Autorità di protezione se servono a chiarire la situazione

e 448 cpv. 4 CC

finanziaria della persona o per la quale devono essere adottate misure di assistenza e protezione.

In caso di dubbi afferenti alle funzioni o alla nomina del tutore o curatore è preferibile far formulare la richiesta

di accesso agli atti fiscali direttamente dall’ARP.

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

Divisione delle contribuzioni

6501 Bellinzona

22 di 27

CIRCOLARE N. 31/2025

23.04.2025

TUTELA DEL SEGRETO FISCALE E ASSISTENZA TRA AUTORITA'

TUTORE

Base legale

Rilascio di informazioni

Commento

Art. 5 LPMA cum artt.

Ammesso

Un figlio minorenne è un soggetto fiscale, ma nei suoi diritti e doveri viene, di norma, rappresentato dal

327a ss.

detentore dell’autorità parentale. L’autorità di protezione dei minori nomina (atto di nomina) un tutore al

minorenne che non è sotto autorità parentale a cui competeranno gli stessi diritti dei genitori.

CURATORE

Base legale

Rilascio di informazioni

Commento

Artt. 393 ss. CC

Ammesso

Non è possibile stabilire in modo univoco e generale se al curatore vadano resi noti o meno i dati fiscali della

persona sotto curatela. Ciò infatti dipende sempre dal tipo di curatela (curatela di sostegno sec. CC 393 in

casu curatore non ha potere di rappresentanza; curatela di rappresentanza sec. CC 394 e amministrativa

sec. CC 395 il curatore ha un potere di rappresentanza; curatela di cooperazione sec. CC 396 il curatore non

ha potere di rappresentanza; curatela generale sec. CC 398, il curatore ha un potere di rappresentanza) e

dal caso specifico (es. in base alla situazione da risolvere nel singolo caso).

Ad ogni modo si presuppone che l’autorità fiscale possa rendere noti i dati fiscali della persona sotto curatela

solo quando il curatore, per adempiere ai compiti a lui affidatigli, deve necessariamente ottenere tali

informazioni o deve esplicarle in nome del curatelato. L’ottenimento dei fattori fiscali della persona sotto

curatela deve essere irrinunciabile per lo svolgimento dei compiti affidatigli. Questo è ad esempio il caso

di una persona sotto tutela generale*. Si consiglia di consultare l’atto di nomina (o relativo estratto)

sottoscritto dall’ARP per controllare se figura la compresenza del curatore in questione a trattare con le AF.

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

Divisione delle contribuzioni 6501 Bellinzona 23 di 27 CIRCOLARE N. 31/2025 23.04.2025 TUTELA DEL SEGRETO FISCALE E ASSISTENZA TRA AUTORITA'

4b. DIRITTO CIVILE – DIRITTO SUCCESSORIO

EREDI/COEREDI

Base legale

Rilascio di informazioni Commento

Artt. 560 e 602 CC cum

Ammesso

I dati fiscali del defunto (de cujus) possono essere resi noti agli eredi o a un coerede previa presentazione

art. 11 LT e art. 12 LIFD

del certificato ereditario.

In questo contesto è bene ricordare che il coniuge superstite si configura come un terzo per rapporto agli

altri eredi. L’accesso agli atti da parte degli eredi è quindi limitato nella misura in cui quest’ultimi possono

avere accesso unicamente ai dati fiscali del de cujus.

Se la decisione di tassazione è già cresciuta in giudicato, l’erede deve dimostrare un interesse giuridico

accresciuto alla consultazione dei documenti.

A tale scopo è sufficiente che giustifichi l’accesso agli atti con la necessità di chiarire le proprie pretese

successoriali.

AMMINISTRATORE DELLA SUCCESSIONE

Base legale Rilascio di informazioni

Commento

Art. 554 CC

Ammesso

L’autorità fiscale può fornire all’amministratore della successione i dati fiscali del testatore, se egli può

provare di necessitare di queste informazioni per le attività di rappresentanza e produce una copia della

decisione dell’autorità che lo nomina amministratore della successione.

Nessuna informazione sui dati fiscali degli altri eredi può invece essere data.

LEGATARIO

Base legale

Rilascio di informazioni Commento

Art. 183 LT

Non ammesso

ESECUTORE TESTAMENTARIO

Base legale Rilascio di informazioni

Commento

Art. 517 e 518 cpv. 1 CC

Ammesso

All'esecutore testamentario possono essere resi noti i dati fiscali del testatore nella misura in cui ciò rientra

nel suo campo di attività. Esso deve pertanto dimostrare di essere l’esecutore testamentario e l’estensione

dei suoi poteri.

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

Divisione delle contribuzioni

6501 Bellinzona

24 di 27

CIRCOLARE N. 31/2025

23.04.2025

TUTELA DEL SEGRETO FISCALE E ASSISTENZA TRA AUTORITA'

4c. DIRITTO CIVILE – DIRITTI REALI

PROPRIETARI PER PIANI

Base legale

Rilascio di informazioni

Commento

Art. 183 LT

Non ammesso

I dati fiscali di un proprietario per piani non possono essere resi noti a un altro proprietario per piani.

5. DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI

ISTITUTO DI CREDITO (ES.

BANCA)

Base legale

Rilascio di informazioni

Commento

Art. 183 LT

Non ammesso

I dati fiscali di un contribuente non possono essere comunicati a un istituto di credito.

CASA DI CURA/OSPEDALE/ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO

Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 183 LT

Non ammesso

I dati fiscali di un contribuente non possono essere comunicati a una casa di cura o a chi si occupa

dell’assistenza e cura a domicilio.

STUDI/LAVORI SCIENTIFICI

Base legale

Rilascio di informazioni

Commento

Art. 183 LT

Non ammesso

I dati fiscali di un contribuente non possono essere comunicati agli autori di studi/lavori scientifici.

6. DIRITTO PENALE

AUTORITA’ PENALE

Base legale

Rilascio di informazioni

Commento

Artt. 44 e 194 ss. CPP

Dipende quale autorità

Secondo la nostra prassi interna, ogni qualvolta che l’UT è confrontato con una richiesta di accesso a dati

Artt. 308 e 357 CPP

penale chiede di rendere

fiscali da parte di autorità penali, la medesima va

Art. 34 cpv. 3 CP

noti i dati fiscali di un

contribuente

inoltrata all’Ispettorato fiscale senza previo esame, il quale a sua volta si avvale dell’aiuto dell’Ufficio

giuridico.

Per reati che vengono perseguiti e giudicati dal CPP, le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi

assistenza giudiziaria.

Per gli altri reati (es. reati per infrazioni alla LIFD) non vi è di regola l’obbligo delle autorità fiscali di comunicare

alle autorità penali.

In ogni caso, giusta l’art. 34 CP, le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie

per la determinazione delle aliquote giornaliere (anche per infrazioni sec. l’art. 104 CP).

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

Divisione delle contribuzioni 6501 Bellinzona 25 di 27 CIRCOLARE N. 31/2025 23.04.2025 TUTELA DEL SEGRETO FISCALE E ASSISTENZA TRA AUTORITA'

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA (FEDPOL)

Base legale Rilascio di

informazioni

Commento

Art. 29 cpv. 2 LRD

Ammesso

Le autorità fiscali possono trasmettere i dati fiscali necessari per svolgere le analisi riguardanti la lotta contro

il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento

del terrorismo.

POLIZIA GIUDIZIARIA FEDERALE

Base legale Rilascio di

informazioni

Commento

Art. 4 LF sugli Uffici centrali

Ammesso

Alla Polizia giudiziaria federale possono essere resi noti i dati fiscali necessari ai fini dell’adempimento dei

di polizia giudiziaria della

compiti di polizia giudiziaria.

Confedera-zione e i centri

comuni di cooperazione di

polizia e doganale con altri

Stati (LUC) cum art. 4 cpv.

1 let. e Ordinanza

sull’adempimento di compiti

di polizia giudiziaria in seno

all’Ufficio di polizia

POLIZIA CANTONALE

Base legale

Rilascio di informazioni Commento

Artt. 43-53 CPP per

Ammesso

Alla Polizia cantonale, possono essere resi noti i dati fiscali di un contribuente indagato, anche nei casi

analogia,

in cui non agiscono su mandato del pubblico ministero.

Art. 1 LPol e art. 6 LPDP

Artt. 194-195 CPP

MINISTERO PUBBLICO (PROCURATORI PUBBLICI)

Base legale Rilascio di informazioni

Commento

Art. 43 e 194 CPP

Ammesso

Al Ministero Pubblico, segnatamente ai procuratori pubblici, possono essere resi noti i dati fiscali del

Artt. 308 cpv. 2 e 357 cpv.

ricorrente che sono necessari all’adempimento dei loro compiti.

1 CPP

Art. 34 cpv. 3 CP

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

Divisione delle contribuzioni 6501 Bellinzona 26 di 27 CIRCOLARE N. 31/2025 23.04.2025 TUTELA DEL SEGRETO FISCALE E ASSISTENZA TRA AUTORITA'

AUTORITÀ PENALI DELLE CONTRAVVENZIONI (INCLUSA AUTORITÀ AMMINISTRATIVA) Base legale Rilascio di informazioni Commento

Artt. 43, 194 CPP cum art.

Ammesso

All’autorità amministrativa incaricata del perseguimento penale e del giudizio vanno resi noti i dati fiscali

1 cpv. 2 Legge di

del ricorrente che sono necessari all’adempimento dei suoi compiti.

procedura sulle

contravvenzioni

Artt. 308 cpv. 2, 357 cpv.

1 CPP e art. 34 cpv. 3 CP

TRIBUNALE PENALE MILITARE

Base legale Rilascio di informazioni

Commento

Art. 28 cpv. 3 Codice

Ammesso

Le autorità fiscali possono fornire le informazioni necessarie per la determinazione dell’aliquota giornaliera.

penale militare

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI

CONFINI (UDSC)

Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 30 DPA

Ammesso

All’UDSC dogane è ammesso il rilascio di dati fiscali necessari relativi alla situazione del contribuente.

Artt. 112 e 114 LD

Artt. 333 cpv. 5 cum 34

cpv. 3 CPP

Artt. 75 cum 62 LIVA

SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE: VIOLAZIONE DELLA LCSTR

Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 17 CPP, artt. 308 cpv.

Ammesso

Alla Sezione della circolazione vanno di principio resi noti i dati fiscali desiderati per l’adempimento del suo

2 e 357 cpv. 1 CPP

compito.

SEGRETERIA DI STATO PER LE QUESTIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI (SFI) Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 111 LIFD

Ammesso

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE (DFF)

Base legale Rilascio di

informazioni

Commento

Art. 30 DPA

Ammesso

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC

Divisione delle contribuzioni

6501 Bellinzona

27 di 27

CIRCOLARE N. 31/2025

23.04.2025

TUTELA DEL SEGRETO FISCALE E ASSISTENZA TRA AUTORITA'

DIPARTIMENTO DELLE OPERE SOCIALI, LABORATORIO CANTONALE E UFFICIO DEL VETERINARIO: VIOLAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLE DERRATE

ALIMENTARI E GLI OGGETTI D’USO

Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 64 LDerr, art. 10

Ammesso

All’autorità amministrativa incaricata del perseguimento penale e del giudizio possono essere resi noti i dati

RDerr, artt. 308 cpv. 2 e

fiscali del ricorrente che sono necessari all’adempimento dei suoi compiti.

357 cpv. 1 CPP e art. 34

cpv. 3 CP

Art. 43 CPP e art. 1 cpv. 2

Legge di procedura sulle

contravvenzioni

DIVISIONE DELL’AMBIENTE: VIOLAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Base legale Rilascio di informazioni Commento

Art. 308 cpv. 2 e 357 cpv.

Ammesso

Alla Divisione dell’ambiente possono essere resi noti i dati fiscali relativi alle persone che hanno violato le

1 CPP e art. 34 cpv. 3 CP

leggi menzionate nella misura in cui sono necessari all’adempimento dei suoi compiti.

Art. 43 CPP e art. 1 cpv. 2

Legge di procedura sulle

contravvenzioni

POLIZIA SANITARIA

Base legale

Rilascio di informazioni

Commento

Artt. 94 ss. LSan

Ammesso

Alle autorità di vigilanza istituite possono essere resi noti i dati fiscali relativi alle persone che hanno violato

Artt. 122 lett. c cum 17

le leggi menzionate nella misura in cui sono necessari all’adempimento dei suoi compiti.

cpv. 1; 195 cpv. 2; 308

cpv. 2 e 357 cpv. 1 CPP e

art. 34 cpv. 3 CP

Art. 43 CPP e art. 1 cpv. 2

Legge di procedura sulle

contravvenzioni

* Rivolgersi all’Ufficio giuridico della DdC