Istruzioni Compilazione della dichiarazione d’imposta con assoggettamento inferiore all’anno
Dipartimento delle finanze e dell'economia Divisione delle contribuzioni
Nota di accompagnamento ai moduli della dichiarazione d’imposta 2025 per periodo di assoggettamento inferiore l’anno
La dichiarazione d’imposta 2025 con i relativi allegati è inviata dalla Divisione delle contribuzioni alle persone il cui assoggettamento fiscale è cessato nel corso del periodo fiscale, ossia prima del 31 dicem- bre dell’anno al quale l’imposta si riferisce. Nello specifico l’invio interessa:
A. i/le contribuenti per i/le quali cessa l’assoggettamento fiscale in Ticino nel 2025, e cioè: - le persone domiciliate in Ticino che partono per l'estero devono compilare durante l'anno e che quindi il 31 dicembre non sono più domiciliate e non hanno sostanza imponibile nel Cantone; la dichiarazione dei redditi e della
- le persone non domiciliate che possiedono in Ticino beni (vedi punto 1. e § 1.1) sostanza
immobili o stabilimenti d’impresa che vengono alienati nel corso dell'anno.
B. i/le contribuenti domiciliati/e in Ticino deceduti/e nel
il coniuge e/o corso del 2025, e più precisamente: gli/le altri eredi - le persone non coniugate, domiciliate in Ticino, decedute nel cor- devono compilare so dell'anno (in questo caso i moduli sono inviati agli/alle eredi); la dichiarazione
le persone coniugate, domiciliate in Ticino, decedute nel corso dei redditi e della
dell'anno (in questo caso i moduli sono inviati al coniuge (vedi punto 1. e § 1.2 sostanza
superstite). o § 1.3)
Si osserva che i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi (art. 8 cpv. 1bis LT): tutte le indicazioni riferite al coniuge valgono pertanto anche per il partner registrato.
1. Dichiarazione dei redditi e della sostanza (Modulo 1)
Nell’allegata dichiarazione d'imposta, in cui è riportato il periodo di assoggettamento, vanno indicati i fattori imponibili dall'inizio del 2025 fino alla data in cui cessa l'assoggettamento fiscale.
Per tutti i casi di assoggettamento inferiore all'intero periodo fiscale, il reddito determinante ai fini del- l'aliquota applicabile è, per i redditi periodici o regolari (reddito da attività dipendente e indipendente, redditi immobiliari, rendite, ecc.), calcolato su dodici mesi in funzione del periodo di assoggettamento. I redditi che non hanno carattere periodico o regolare (gratifiche, bonus, premi di fedeltà o di anzia- nità, utili in capitale aziendali, ecc.) non sono invece annualizzati. Le deduzioni seguono anch'esse la soluzione appena descritta.
I relativi calcoli sono operati direttamente dall'Ufficio di tassazione. Per le modalità di compilazione si può fare riferimento alle Istruzioni valevoli per il periodo fiscale 2025 consultabili sul sito www.ti.ch/fisco oppure contattare il competente Ufficio circondariale di tassazione. Valgono in particolare le seguenti regole:
§ 1.1 Cessazione dell’assoggettamento fiscale in Ticino nel 2025
I/Le contribuenti che, nel corso del 2025, lasciano il Ticino e trasferiscono il loro domicilio all’estero devono dichiarare il reddito conseguito dall’inizio del 2025 fino alla data della partenza per l’estero.
Per la sostanza è determinante la situazione alla fine dell’assoggettamento (data di partenza per l’es- tero). L’imposta sulla sostanza è prelevata, pro rata, per la durata dell’assoggettamento.
Le medesime regole valgono anche per i/le contribuenti non domiciliati/e che, nel corso dell'anno, alienano i loro elementi imponibili per appartenenza economica (immobili e/o stabilimenti d'impresa).
§ 1.2 Decesso del/della contribuente nel corso del 2025
Per i/le contribuenti deceduti/e nel corso del 2025 si deve dichiarare, per il tramite degli/delle eredi o del/della loro rappresentante, il reddito conseguito dall’inizio del 2025 fino alla data del decesso.
Per la sostanza è determinante la situazione alla fine dell’assoggettamento (data del decesso). L’imposta sulla sostanza è prelevata, pro rata, per la durata dell’assoggettamento.
§ 1.3 Decesso di un coniuge nel corso del 2025
Fino alla data del decesso (compresa) i coniugi sono tassati congiuntamente. Nella dichiarazione d’imposta allegata alla presente Nota sono pertanto da esporre i redditi conseguiti da entrambi i coniugi dall’inizio del 2025 fino alla data del decesso e la sostanza esistente al momento del decesso.
Dal giorno successivo la data del decesso fino alla fine del 2025 il coniuge superstite è tas- sato separatamente (come nuovo/a contribuente) applicando tuttavia, limitatamente al 2025 e per la sola imposta cantonale (e comunale), l’aliquota per coniugati. Nella dichiarazione d’imposta ordinar- ia che verrà recapitata in un secondo tempo (l’invio di questa dichiarazione è previsto per il mese di marzo 2026) il coniuge superstite dovrà quindi dichiarare i redditi conseguiti dal giorno successivo la data del decesso fino alla fine del 2025 e la sostanza al 31 dicembre 2025 (compresa quella ereditata ancora esistente).
2. Compilazione e invio della dichiarazione d’imposta 2025
§ 2.1 Compilazione manuale
L’originale della dichiarazione d’imposta (Modulo 1) deve essere datato, firmato e ritornato al pro- prio Ufficio di tassazione utilizzando la busta di ritorno ufficiale. Ad eccezione dei documen- ti riguardanti le vincite (da inviare in originale) per gli altri giustificativi occorre inviare delle copie: docu- menti originali non potranno infatti essere ritornati.
§ 2.2 Compilazione e stampa tramite eTax
Dal sito internet www.ti.ch/etax è possibile scaricare il programma per la compilazione elettronica guidata della dichiarazione d’imposta.
Per poter effettuare la stampa ufficiale destinata ad essere inviata al proprio ufficio di tassazione è ne- cessario effettuare la procedura d’identificazione tramite il numero di registro e la password indi- cati sulla prima pagina del Modulo 1. La stampa della dichiarazione comprende anche un foglio sup- plementare “Dati risassuntivi con codice a barre”. Esso è da inoltrare al proprio Ufficio di tas- sazione utilizzando la busta di ritorno ufficiale unitamente a tutte le stampe dei moduli, alle copie dei giustificativi. Il Modulo 1 originale della dichiarazione può essere usato come mappetta.
§ 2.3 Invio elettronico della dichiarazione d’imposta In alternativa alla stampa è possibile efffettuare - sempre tramite l’applicativo eTax - la trasmissione elettronica della dichiarazione d’imposta e dei relativi giustificativi.
Si segnala che l’invio elettronico può essere effettuato una sola volta. Prima di procedere con la trasmissione elettronica si invitano quindi i/le contribuenti a verificare che i dati siano corretti e com- pleti.
Per procedere all’invio elettronico occorre innanzitutto inserire in eTax il numero di registro e la password che si trovano sulla prima pagina della dichiarazione (Modulo 1) che è stata recapitata per posta.
Nel corso della procedura d’invio elettronico verrà chiesto di scegliere una delle seguenti opzioni:
OPZIONE 1: invio elettronico della totalità dei moduli e dei giustificativi
Con questa opzione la dichiarazione inviata elettronicamente sarà considerata completa e rientrata: nessun ulteriore invio separato (sia elettronico che cartaceo) sarà dunque possibile.
Alla fine della procedura d’invio elettronico verrà generato un foglio di conferma (che dovrà essere conservato dal/dalla contribuente) valido anche quale attestazione dell’avvenuto rientro della dichiarazione presso l’autorità fiscale.
OPZIONE 2: invio elettronico parziale dei moduli e dei giustificativi + invio per posta dei rimanenti documenti cartacei
Con questa modalità d’invio ‘misto’ (in parte elettronico e in parte cartaceo) è dato obbligo ai/alle contribuenti di inviare per posta i moduli e/o i documenti che già non sono stati trasmessi per via elettronica. Alla fine della procedura d’invio elettronico verrà generato un foglio accompagnatorio che dovrà essere stampato e obbligatoriamente accluso ai documenti cartacei destinati ad essere inviati all’Ufficio di tassazione tramite la busta di ritorno ufficiale.
Attenzione: con questa opzione la dichiarazione sarà considerata completa e rientrata solo al momento della ricezione - da parte dell’autorità fiscale - dei documenti cartacei e del relativo foglio accompagnatorio.
Divisione delle contribuzioni