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10.2010.232

Facilitare il soggiorno illegale in Svizzera di un cittadino italiano sapendo che lo stesso non aveva il necessario permesso di soggiorno ospitandolo presso la propria abitazione, chiamare qualcuno ripetutamente e insistentemente al telefono

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 12.09.2012, PRPEN

Titolo:

Facilitare il soggiorno illegale in Svizzera di un cittadino italiano sapendo che lo stesso non aveva il necessario permesso di soggiorno ospitandolo presso la propria abitazione, chiamare qualcuno ripetutamente e insistentemente al telefono

ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI

art. 179septies CPS art. 116 let. a cf. 1 LFSTR

Incarto n.

10.2010.232

DA 1772/2010

Bellinzona settembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1ACCU 1

(difesa dall’DI 1, __________)

prevenuta colpevole di

1. incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale

per avere facilitato il soggiorno illegale in Svizzera del cittadino italiano __________, benché fosse a conoscenza che quest’ultimo era privo del necessario permesso di soggiorno, ospitandolo fra il mese di __________ e la fine del mese di __________, presso la propria abitazione di __________;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 116 cifra 1 lett. a LStr;

2. ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni

per avere, per malizia, fra il mese di __________ e l’inizio di __________ a __________ ed in altre imprecisate località, abusato ripetutamente di un impianto di telecomunicazione per importunare l’utente LESA 1, chiamandola ripetutamente ed insistentemente al telefono sia di giorno sia di notte;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 179septies CP;

perseguita con decreto d’accusa dell’8 aprile 2010 n. 1772/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) ciascuna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 900.- (novecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 16 aprile 2010;

proceduto nelle forme contumaciali, alla presenza del solo difensore poiché l’accusata, benché regolarmente citata, non è comparsa;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusata da entrambi i reati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cifra 1 lett. a LStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

3. In caso di risposta affermativa ai quesiti 1 e/o 2, quale deve essere la pena.

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 1, 34, 42, 47, 109 CP; 116 cifra 1 lett. a LStr; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cifra 1 lett. a LStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. DA 1772/2010 dell’8 aprile 2010;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DA 1772/2010 dell’8 aprile 2010;

condanna ACCU 1,

Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) ciascuna, corrispondenti a complessivi CHF 300.- (trecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di prova di 2 (due) anni.

carica la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di CHF 600.- (seicento) senza motivazione scritta a ACCU 1 e allo Stato in ragione di metà a ciascuno;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza;

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a: - seduta stante

DI 1, __________,

- per raccomandata

AINQ 1, __________ ACCU 1, via __________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Sezione della popolazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

CHF 100.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 200.- spese giudiziarie

CHF 300.- totale

a carico dello Stato,

CHF 100.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 200.- spese giudiziarie

CHF 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 1, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 106, Art. 109, Art. 179septies et Art. 369 — lu dans la version du 16 juillet 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.