Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

10.2010.667

Impiegare cittadini stranieri benchè sprovvisti della necesssaria autorizzazione per lavorare in Svizzera

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 28.08.2012, PRPEN

Titolo:

Impiegare cittadini stranieri benchè sprovvisti della necesssaria autorizzazione per lavorare in Svizzera

IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO

art. 11 cpv. 2 LFSTR art. 117 cpv. 1 LFSTR art. 1a OASA

Incarto n.

10.2010.667

DA 5356/2010

Bellinzona agosto 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1

(difensore: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________ a __________, in qualità di responsabile della __________, intenzionalmente impiegato il cittadino statunitense __________ quale giocatore professionista di basket, benché sprovvisto della necessaria autorizzazione per lavorare in Svizzera, e per avere, nel periodo compreso tra il __________ al __________ a __________, in qualità di responsabile della __________, intenzionalmente impiegato il cittadino statunitense __________ quale giocatore professionista di basket, benché sprovvisto della necessaria autorizzazione per lavorare in Svizzera;

fatti avvenuti nelle predette circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr, richiamati gli artt. 11 cpv. 2 LStr, 1 a OASA, richiamati gli artt. 42, 106 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 5356/2010 di data 29 novembre 2010 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.- (milleduecento), corrispondente a 10

(dieci) aliquote da fr. 120.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento) con l'avvertenza che in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e dele spese giudiziarie di

fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È l’accusato autore colpevole d’infrazione alla LF sugli stranieri per l’impiego di stranieri sprovvisti di permesso?

2.In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale deve essere la pena?

3. Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 117 cpv. 1 LStr; art. 52 CP, gli artt. 11 cpv. 2 LStr, 1 a OASA, gli art. 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1ACCU 1

autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, art. 117 cpv. 1 LStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 5356/2010 del 29 novembre 2010.

lo manda esente da pena;

carica all’accusato il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- con motivazione scritta o di fr. 300.-- senza motivazione scritta.

comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - per raccomandata

ACCU 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 1a — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 septembre 2014, 1 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 1 septembre 2015, 15 octobre 2015, 1 janvier 2016, 16 mai 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Code pénal suisse, Art. 42, Art. 52 et Art. 106 — lu dans la version du 16 juillet 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.