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16.2005.114

decreto di stralcio per mancato versamento anticipo

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Numero d'incarto: 16.2005.114

Data decisione, Autorità: 28.12.2005, CCC

Titolo:

decreto di stralcio per mancato versamento anticipo

ANTICIPO DELLE SPESE STRALCIO

art. 312 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.114

Lugano

28 dicembre 2005/kc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Chiesa

segretaria:

Petralli Zeni

visto il ricorso 3 ottobre 2005 presentato da

RI 1

(rappr. da RA 1 )

contro

la decisione 20 settembre 2005 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa promossa da

CO 1

CO 2

(entrambi rappr. da RA 2 )

richiamata la diffida 11 ottobre 2005 della presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 3 novembre 2005 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 200.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

decreta 1. Il ricorso 3 ottobre 2005 di RI 1 , avverso la decisione 20 settembre 2005 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure civile, Art. 312 — lu dans la version du 1 juillet 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.