Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

16.2005.135

rigetto provvisorio - contratto di abbonamento ADSL - momento per produrre i documnti a sostegno delle proprie ragioni - mancanza del PE non permette di verificare le tre identità - ricorso accolto senza notifica alla controparte

Rubrum

Incarto n.

Lugano

14 dicembre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 novembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 11 novembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 112/2005) promossa con istanza 14 ottobre 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 14 ottobre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatogli per l'incasso di fr. 1'200.- oltre interessi rivendicati a titolo di canoni scaduti (20 mensilità) e spese amministrative, il tutto sulla base del contratto di abbonamento al servizio internet ADSL sottoscritto dalle parti il 21 giugno 2004;

che con sentenza 11 novembre 2005 il giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio dolendosi del fatto che il primo giudice non ha considerato la documentazione inviata a sostegno della sua opposizione alla richiesta di pagamento avversaria, giustificata dall'inadempienza di quest'ultima;

che -anzitutto- i documenti prodotti con il ricorso devono essere estromessi dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, secondo cui alle parti è vietata la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, così come la loro produzione, come rilevato da primo giudice, era inammissibile anche in prima sede, l'art. 20 cpv. 2 LALEF prevedendo espressamente che solo all'udienza di contraddittorio, le parti devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6);

che secondo l'art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);

che quest'esame tende in particolare ad accertare l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF);

che nella fattispecie simile verifica, che come detto compete al giudice effettuare d'ufficio e in ogni stadio di causa, non può essere attuata, l'istante avendo omesso di produrre il precetto esecutivo sul quale basa la sua domanda di rigetto;

che l'assenza del precetto esecutivo non permette neppure di verificare la validità dell'esecuzione (D. Staehelin, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 84 LEF) e se il credito posto in esecuzione è sufficientemente determinato nel PE (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF), verifiche che competono d'ufficio al giudice;

che così stando le cose la sentenza impugnata, che ha concesso il rigetto dell'opposizione nonostante l'assenza del PE, deve essere annullata con la conseguente reiezione dell'istanza;

che, rilevata d'ufficio l'irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso potendo essere evaso senz'altro (CCC 7 gennaio 2000 in re Q./G.; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 313bis, m. 1);

che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l'assegnazione di un'indennità al ricorrente cui la procedura non ha cagionato spese di rilievo.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 22 novembre 2005 di RI 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 11 novembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 150.-, anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione:

-;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 148, Art. 321 et Art. 327 — lu dans la version du 1 juillet 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.