Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

16.2006.11

decreto di stralcio - impugnabilità - ricevibilità ricorso per cassazione - nullità del ricorso che propone contestazioni estranee alla CCC

Rubrum

Incarto n.

Lugano

10 febbraio 2006/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 26 gennaio 2006 presentato da

RI 1

contro

il decreto di stralcio 11 gennaio 2006 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura per le controversie in materia di locazione (inc. n. DI.2005.222) promossa con istanza 10 novembre 2005 da

CO 1

rappr. da RA 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'512.50 oltre accessori a titolo di

pretese derivanti dal contratto di locazione, procedura stralciata dai ruoli per intervenuta transazione giudiziale,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 10 novembre 2005 CO 1, richiamandosi a un contratto di locazione sottoscritto il 27 giugno 2003 con RI 1, ha convenuto quest'ultimo davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 2'512.50 oltre accessori rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi da giugno ad agosto 2004 e spese di sostituzione di un cilindro;

che all'udienza dell'11 gennaio 2006 indetta per la discussione, le parti hanno sottoscritto una transazione giudiziale in virtù della quale il convenuto, per il tramite del suo rappresentante legale, si è impegnato a versare all'istante fr. 2'280.- dedotto l'importo di fr. 1'500.- di cui al deposito di garanzia, ossia la somma di fr. 780.-;

con a seguito di detta transazione il Pretore, con decreto 11 gennaio 2006, ha stralciato la causa dai ruoli;

che con scritto 26 gennaio 2006, redatto in tedesco, CO 1 è insorto contro il predetto giudizio;

che un decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo ed è impugnabile ove sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto termine alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, m. 2) ma non il merito di una transazione (che può essere rimesso in discussione solo con azione ordinaria: Rep. 1982 pag. 203 consid. 2);

che in concreto il ricorrente non contesta l'operato del pretore ma quello del suo rappresentante, ciò che esula dalle competenze di questa Camera;

che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC secondo il quale il processo deve svolgersi in italiano e gli allegati redatti nella stessa lingua (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 117, m. 2), così come dell'assenza di una firma in calce al medesimo, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC poiché non contiene nessuna critica nei confronti della decisione pretoriale;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1.

L'atto 26 gennaio 2006 di RI 1 è nullo.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Intimazione:

- ;

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure civile, Art. 117, Art. 148, Art. 313, Art. 327 et Art. 329 — lu dans la version du 1 juillet 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.